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Die elterliche Haftung entfällt nicht, wenn Eltern aggressives Verhalten des Kindes trotz erkennbarer Warnzeichen bagatellisieren; es bedarf insb. positiver Beweiserbringung der von den Eltern zu erbringenden Sorgfaltspflicht und einer sorgfältigen Abgrenzung zur möglichen psychischen Störung des Kindes.
“________, ha considerato che non era in effetti possibile imputare ai genitori una carente educazione del figlio, ma che andava per contro attribuita loro una culpa in vigilando per aver minimizzato "il comportamento aggressivo, impulsivo, violento e finanche delinquenziale del ragazzo" e impedito così una sua presa a carico adeguata e tempestiva, finalizzata a ridurre la dimensione del disturbo della personalità e a prevenirne lo sviluppo sfavorevole che ha portato alla perpetrazione del reato. Agendo unicamente sul fronte dell'educazione, i genitori non avevano affrontato il problema. Stando così le cose, non sussistevano le condizioni per liberarli dalla loro responsabilità civile poiché non erano stati in grado di portare la prova positiva di una vigilanza adeguata. Il Tribunale d'appello ha di conseguenza pronunciato la loro condanna solidale alla rifusione del danno stabilito dal Pretore, aumentato della posizione relativa al "danno biologico" (che in prima sede era stato peritalmente accertato e quantificato, ma la cui pretesa era poi stata negata poiché si trattava di un danno riconosciuto unicamente dal diritto italiano), fino a concorrenza dell'importo totale richiesto dalla vittima dinanzi al Pretore. 4.3. Secondo i ricorrenti, "alla luce dei fatti che emergono da un apprezzamento probatorio del materiale processuale corretto ed in tal senso esente da arbitrio", ai genitori andrebbe riconosciuto il pieno successo della prova liberatoria dell'art. 333 CC oppure (nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile il diritto italiano) dell'art. 2048 CCit. 4.3.1. Essi invocano innanzitutto una violazione dell'art. 8 CC e un'applicazione arbitraria degli art. 78 e 85 del previgente Codice di procedura civile cantonale ticinese, nonché una violazione dell'art. 55 CPC (RS 272) che ne ha ripreso i principi. Rimproverano in sostanza ai giudici cantonali di aver imputato loro una violazione dei doveri di vigilanza fondandosi su fatti (ovvero sui seguenti comportamenti antisociali ascritti al ragazzo nel periodo precedente l'aggressione dell'opponente: "aggressione ai danni di due compagni di scuola finiti al pronto soccorso, danneggiamento di una barca dei vicini, distruzione di una chitarra, rottura di una finestra, distruzione di libri, ripetuta guida in eccesso di velocità") tratti esclusivamente dal referto peritale del dott. E.________, che tuttavia sarebbero estranei alla causa poiché non sarebbero mai stati allegati da parte attrice, alla quale incombeva l'onere allegatorio e probatorio oggettivo previsto dall'art.”
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