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Die Bank muss gegenüber Handwerkern konkret nachweisen, dass sie sowohl bei Pfandbestellung als auch bei der späteren Nutzung der Kredite Sorgfalt walten ließ (insbesondere bei Baukrediten und Akontozahlungen).
“Relativamente alla condizione soggettiva, il creditore pignoratizio anteriore può invocare la propria buona fede solo nella misura in cui questa è compatibile con l'attenzione che gli imponevano le circostanze. E tale attenzione va esaminata sia al momento della costituzione del pegno sia al momento dell'utilizzazione del cre-dito da esso garantito (Rep. 1998 pag. 208 consid. 5a e 5b; Bovey, op. cit., n. 21 ad art. 841 CC). La condizione soggettiva deve quindi essere adempiuta – cumulativamente – in entrambi momenti (Ermotti, La banque face à l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – crédit de construction et surveillance du chantier, Friburgo 2012, pag. 95 n. 169). La concessione del prestito garantito da pegno immobiliare sotto forma di credito di costruzione non basta per escludere una negligenza dell'istituto finanziatore, il quale deve vegliare non solo a che il finanziamento sia destinato unicamente all'edificazione del fondo gravato, ma anche che tali mezzi siano usati rispettando la parità di trattamento degli artigiani e imprenditori (DTF 115 II 140 consid. 4; Steinauer, op. cit., pag. 371 n. 4576; Thurnherr, op. cit., n. 20 ad art. 841 CC; Bovey, op. cit., n. 19 ad art. 841 CC; v. anche Schumacher/Rey, Das Bauhandwerkpfandrecht, 4ª edizione, pag. 666 n. 2069).”
Praktisch verlangen Banken bei Baukrediten Baupläne und detaillierte Kostenvoranschläge von Handwerkern/Architekten; fehlen verbindliche Kostenvoranschläge (Voranschlag), entfällt die effektive Aufsicht über Akontozahlungen und das Ausfallrisiko der Handwerker gilt gegenüber der Bank als erfüllt.
“Certo, un preventivo del genere non è una garanzia contro i sorpassi di spesa, ma costituisce lo strumento necessario che permette poi alla banca di vigilare affinché gli acconti versati a ogni artigiano corrispondano all'effettivo avanzamento dei lavori e, in caso di sorpassi del preventivo, di stanziare il credito con estrema prudenza (DTF 115 II 144 consid. 6b; Steinauer, op. cit., pag. 374 n. 4585; Ermotti, op. cit., pag. 98 n. 173). In mancanza di simile documentazione, poco importa che nessuno abbia comunicato per tempo alla banca il superamento del preventivo iniziale. Quanto alle visite sul cantiere, che parrebbero essersi limitate a due (fotografie nel fascicolo doc. III richiamato; deposizione di S__________ C__________, loc. cit.), non è dato a divedere come queste potessero permettere di vigilare sul rispetto della parità di trattamento nel versamento di acconti agli artigiani alla luce del reale avanzamento dei lavori (sull'esigenza: Bovey, op. cit., n. 22 ad art. 841 CC). Riguardo alle direttive dell'istituto bancario, infine, non si sa concretamente in che cosa consistano i controlli “semplificati” prescritti in casi analoghi (doc. 9, punto 2.8.9). Ad ogni modo esse non sono opponibili ai terzi, segnatamente agli artigiani e agli imprenditori che possono valersi del privilegio dell'art. 841 cpv. 1 CC. In circostanze del genere, contrariamente all'opinione del Pretore, la condizione soggettiva per riconoscere il privilegio dell'art. 841 cpv. 1 CC risulta adempiuta.”
“Premesso che la diligenza richiesta da un creditore professionale, come una banca, è da apprezzare con maggior rigore (Rep. 1998 pag. 208 consid. 5a con rinvii; Steinauer, op. cit., pag. 373 n. 4580), ove intenda concedere un credito di costruzione l'istituto bancario deve disporre, quanto meno, dei piani di costruzione e di preventivi dei costi elaborati da artigiani o imprenditori oppure da un architetto incaricato dal proprietario del fondo (Ermotti, op. cit., pag. 184 n. 400 segg.; Steinauer, op. cit., pag. 374 n. 4583; Pfister-Ineichen, Das Vorrecht nacht Art. 841 ZGB und die Haftung der Bank als Vorgangsgläubigerin, Friburgo 1991, pag. 48 con richiami). Dandosi più artigiani e imprenditori incaricati direttamente dal proprietario del fondo, la documentazione da presentare all'istituto bancario dovrebbe comprendere il preventivo descrittivo di ognuno di loro, sicché la somma delle mercedi così preventivate costituisce il costo totale dei lavori (Ermotti, op. cit., pag. 196 n. 420).”
Die Höhe des ersatzpflichtigen Ausfalls bemisst sich nach dem im Riparto (oder vergleichbarem Verteilungsverfahren) festgestellten Verlust der Handwerker-/Handwerksbetriebsforderungen.
“Quanto alla seconda condizione oggettiva, contrariamente a quanto ha accertato il Pretore l'attrice non può lamentare invece di avere subìto una perdita per la circostanza che il credito di costruzione può essere stato erogato in violazione del principio della parità di trattamento degli artigiani e imprendi-tori (Steinauer, op. cit., pag. 371 n. 4574 e 4576 con rimandi). E ciò non perché, come sostiene la banca, la fattura della ditta non sia stata oggetto di liquidazione, giacché la perdita dell'artigiano va determinata sulla base dello stato di riparto, l'esistenza e l'ammontare delle ipoteche legali degli artigiani e imprenditori non potendo più essere messe in discussione nella procedura relativa al privilegio dell'art. 841 cpv. 1 CC (Thurnherr, op. cit., n. 12 ad art. 841 CC; Schumacher/Rey, op. cit., pag. 678 n. 2099). E nemmeno perché la convenuta ha versato l'integrità degli acconti richiesti, bensì per il fatto che l'attrice non ha percepito una percentuale del suo credito inferiore a quella che le sarebbe spettata in virtù del principio della parità di trattamento degli artigiani e imprenditori.”
Bei Baukrediten müssen Banken/Sicherheitsgeber sowohl bei der Begründung des Pfandrechts als auch fortlaufend bei der Kreditgewährung und -auszahlung/Sachverwendung sorgfältig überwachen; diese Sorgfaltspflicht umfasst die Prüfung des guten Glaubens, die Kontrolle der Mittelverwendung und die Gleichbehandlung der Handwerker. Nachlässigkeit kann eine Ersatzpflicht auslösen.
“Relativamente alla condizione soggettiva, il creditore pignoratizio anteriore può invocare la propria buona fede solo nella misura in cui questa è compatibile con l'attenzione che gli imponevano le circostanze. E tale attenzione va esaminata sia al momento della costituzione del pegno sia al momento dell'utilizzazione del cre-dito da esso garantito (Rep. 1998 pag. 208 consid. 5a e 5b; Bovey, op. cit., n. 21 ad art. 841 CC). La condizione soggettiva deve quindi essere adempiuta – cumulativamente – in entrambi momenti (Ermotti, La banque face à l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – crédit de construction et surveillance du chantier, Friburgo 2012, pag. 95 n. 169). La concessione del prestito garantito da pegno immobiliare sotto forma di credito di costruzione non basta per escludere una negligenza dell'istituto finanziatore, il quale deve vegliare non solo a che il finanziamento sia destinato unicamente all'edificazione del fondo gravato, ma anche che tali mezzi siano usati rispettando la parità di trattamento degli artigiani e imprenditori (DTF 115 II 140 consid. 4; Steinauer, op. cit., pag. 371 n. 4576; Thurnherr, op. cit., n. 20 ad art. 841 CC; Bovey, op. cit., n. 19 ad art. 841 CC; v. anche Schumacher/Rey, Das Bauhandwerkpfandrecht, 4ª edizione, pag. 666 n. 2069).”
“Certo, un preventivo del genere non è una garanzia contro i sorpassi di spesa, ma costituisce lo strumento necessario che permette poi alla banca di vigilare affinché gli acconti versati a ogni artigiano corrispondano all'effettivo avanzamento dei lavori e, in caso di sorpassi del preventivo, di stanziare il credito con estrema prudenza (DTF 115 II 144 consid. 6b; Steinauer, op. cit., pag. 374 n. 4585; Ermotti, op. cit., pag. 98 n. 173). In mancanza di simile documentazione, poco importa che nessuno abbia comunicato per tempo alla banca il superamento del preventivo iniziale. Quanto alle visite sul cantiere, che parrebbero essersi limitate a due (fotografie nel fascicolo doc. III richiamato; deposizione di S__________ C__________, loc. cit.), non è dato a divedere come queste potessero permettere di vigilare sul rispetto della parità di trattamento nel versamento di acconti agli artigiani alla luce del reale avanzamento dei lavori (sull'esigenza: Bovey, op. cit., n. 22 ad art. 841 CC). Riguardo alle direttive dell'istituto bancario, infine, non si sa concretamente in che cosa consistano i controlli “semplificati” prescritti in casi analoghi (doc. 9, punto 2.8.9). Ad ogni modo esse non sono opponibili ai terzi, segnatamente agli artigiani e agli imprenditori che possono valersi del privilegio dell'art. 841 cpv. 1 CC. In circostanze del genere, contrariamente all'opinione del Pretore, la condizione soggettiva per riconoscere il privilegio dell'art. 841 cpv. 1 CC risulta adempiuta.”
“Premesso che la diligenza richiesta da un creditore professionale, come una banca, è da apprezzare con maggior rigore (Rep. 1998 pag. 208 consid. 5a con rinvii; Steinauer, op. cit., pag. 373 n. 4580), ove intenda concedere un credito di costruzione l'istituto bancario deve disporre, quanto meno, dei piani di costruzione e di preventivi dei costi elaborati da artigiani o imprenditori oppure da un architetto incaricato dal proprietario del fondo (Ermotti, op. cit., pag. 184 n. 400 segg.; Steinauer, op. cit., pag. 374 n. 4583; Pfister-Ineichen, Das Vorrecht nacht Art. 841 ZGB und die Haftung der Bank als Vorgangsgläubigerin, Friburgo 1991, pag. 48 con richiami). Dandosi più artigiani e imprenditori incaricati direttamente dal proprietario del fondo, la documentazione da presentare all'istituto bancario dovrebbe comprendere il preventivo descrittivo di ognuno di loro, sicché la somma delle mercedi così preventivate costituisce il costo totale dei lavori (Ermotti, op. cit., pag. 196 n. 420).”
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