1 commentary
Bei zweien Miteigentümern wurde die Pflicht zur Ermächtigung für Klage nicht thematisiert; Klägerin reichte Direktantrag ein.
“17 Lugano 18 giugno 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Walser, presidente, cancelliera: Locatelli sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2022.168 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 31 agosto 2022 da CO 1 CO 2 entrambi patrocinati dallo PA 2 contro RE 1 patrocinato dall’ PA 1 e ora sul reclamo 15 marzo 2024 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove del 1° marzo 2024; ritenuto in fatto: A. Il mappale no __________ RFD di __________ è costituito in proprietà per piani. La PPP no __________4 è proprietà di CO 2, la PPP no __________5 di CO 1 e la PPP no __________6 di RE 1. B. Con petizione 31 agosto 2022 CO 1 e CO 2, invocato l’art. 649b CC, hanno chiesto l’esclusione di RE 1 dalla comunione dei comproprietari e la condanna del medesimo ad alienare la sua quota di comproprietà, rimproverandogli atteggiamenti incompatibili con gli obblighi di un comproprietario. C. Con risposta 6 dicembre 2022 il convenuto si è opposto alla petizione. Respinti gli addebiti mossigli dalla parte attrice, egli contesta la facoltà degli attori di chiedere la sua estromissione in quanto sarebbero essi medesimi a tenere un comportamento scorretto. Con i successivi allegati entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande. D. Esperito il dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 1° marzo 2024 il Pretore ha deciso in merito alle prove. Ammessa la perizia giudiziaria intesa a stabilire il valore della quota PPP __________6 di RE 1 e fissato alle parti un termine per proporre i quesiti peritali, ha poi respinto tutte le altre prove.”
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