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Art. 649b

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l’usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l’on ne peut exiger d’eux la continuation de la communauté.
  2. Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d’eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire.
  3. Le juge qui prononce l’exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d’exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l’exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété.

1 commentary

N1.Ermächtigungspflicht bei Miteigentümern

Bei zweien Miteigentümern wurde die Pflicht zur Ermächtigung für Klage nicht thematisiert; Klägerin reichte Direktantrag ein.

17 Lugano 18 giugno 2024   In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello         composta del giudice: Walser, presidente,     cancelliera: Locatelli       sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2022.168 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 31 agosto 2022 da        CO 1   CO 2  entrambi patrocinati dallo  PA 2         contro        RE 1  patrocinato dall’  PA 1            e ora sul reclamo 15 marzo 2024 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove del 1° marzo 2024;     ritenuto in fatto:                   A.   Il mappale no __________ RFD di __________ è costituito in proprietà per piani. La PPP no __________4 è proprietà di CO 2, la PPP no __________5 di CO 1 e la PPP no __________6 di RE 1.                                       B.   Con petizione 31 agosto 2022 CO 1 e CO 2, invocato l’art. 649b CC, hanno chiesto l’esclusione di RE 1 dalla comunione dei comproprietari e la condanna del medesimo ad alienare la sua quota di comproprietà, rimproverandogli atteggiamenti incompatibili con gli obblighi di un comproprietario.                                       C.   Con risposta 6 dicembre 2022 il convenuto si è opposto alla petizione. Respinti gli addebiti mossigli dalla parte attrice, egli contesta la facoltà degli attori di chiedere la sua estromissione in quanto sarebbero essi medesimi a tenere un comportamento scorretto.                                            Con i successivi allegati entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.                                       D.   Esperito il dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 1° marzo 2024 il Pretore ha deciso in merito alle prove. Ammessa la perizia giudiziaria intesa a stabilire il valore della quota PPP __________6 di RE 1 e fissato alle parti un termine per proporre i quesiti peritali, ha poi respinto tutte le altre prove.