Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
07.10.1994
In Kraft seit
15.03.1995
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

360

Legge federale
sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della
Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati

(LUC)

del 7 ottobre 1994 (Stato 1° giugno 2022)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Collaborazione tra autorità di polizia svizzere
  1. Le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni si sostengono reciprocamente e coordinano le loro attività.
  2. Per l’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione può partecipare a organizzazioni dei Cantoni e gestire con essi strutture comuni, in particolare nei seguenti settori:
    1. lotta contro la cibercriminalità;
    2. gestione di situazioni particolari e straordinarie nonché di eventi di vasta portata;
    3. formazione di polizia;
    4. armonizzazione, acquisto, gestione e sviluppo di mezzi d’intervento di polizia, compresi i mezzi di informazione e comunicazione;
    5. protezione dei testimoni.
  3. La Confederazione può acquistare mezzi d’intervento di polizia per i Cantoni, se nel contempo acquista tali mezzi per adempiere i propri compiti, se l’acquisto centralizzato porta a un incremento notevole dell’efficienza per i Cantoni e se questi ultimi acconsentono. La Confederazione e i Cantoni si assumono i costi in modo proporzionale.
  4. Il Consiglio federale è competente per la conclusione delle convenzioni con i Cantoni. Le convenzioni disciplinano in particolare:
    1. le competenze;
    2. l’organizzazione;
    3. il finanziamento;
    4. i rapporti giuridici, in particolare per quanto concerne la responsabilità dello Stato, i rapporti di lavoro, la previdenza professionale e la protezione dei dati.
  5. Le convenzioni possono autorizzare un organo di un’organizzazione o di un’istituzione a emanare disposizioni concernenti gli ambiti di cui al capoverso 4 lettere a–d.
  6. Le organizzazioni e le istituzioni comuni sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per quanto riguarda le prestazioni da esse fornite alle autorità.
Art. 1a Trattati internazionali sulla cooperazione con autorità
di polizia estere
  1. Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali nell’ambito della cooperazione di polizia.
  2. L’Ufficio federale di polizia (fedpol) può concludere autonomamente accordi concernenti aspetti operativi, tecnici e amministrativi con autorità di polizia estere.
Art. 2 Uffici centrali
  1. La Confederazione gestisce uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale.
  2. Gli uffici centrali lavorano in collaborazione con le autorità preposte al procedimento penale e con i servizi di polizia cantonali ed esteri.
Art. 2a Compiti

Gli uffici centrali assolvono i seguenti compiti:

  1. elaborano le informazioni provenienti dalla Svizzera e dall’estero e rientranti nelle loro competenze;
  2. coordinano le indagini intercantonali e internazionali;
  3. redigono rapporti sulla situazione e sulla valutazione della minaccia a destinazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia e delle autorità preposte al perseguimento penale;
  4. garantiscono lo scambio nazionale e internazionale delle informazioni di polizia giudiziaria e collaborano alla prestazione di assistenza giudiziaria in caso di domanda proveniente dall’estero;
  5. insediano gli agenti di collegamento all’estero;
  6. conducono indagini di polizia giudiziaria prima dell’apertura di un procedimento penale, sempreché sottostiano alla giurisdizione federale o se non è ancora stato stabilito se il procedimento penale competa alla Confederazione o a un Cantone, segnatamente nel settore della cibercriminalità.
Art. 3 Ricerca di informazioni

Gli uffici centrali raccolgono le informazioni necessarie all’adempimento dei loro compiti nel modo seguente:

  1. valutano le fonti accessibili al pubblico;
  2. richiedono informazioni;
  3. consultano documenti ufficiali;
  4. ricevono e valutano informazioni;
  5. ricercano l’identità delle persone e il loro soggiorno;
  6. interpretano informazioni risultanti dall’osservazione diretta.
Art. 3a Indagini in incognito su Internet o nei media elettronici
  1. Per smascherare e combattere crimini e gravi delitti, gli uffici centrali possono, nell’ambito delle indagini di polizia giudiziaria di cui all’articolo 2a lettera f, impiegare su Internet e nei media elettronici agenti di polizia in qualità di agenti in incognito, la cui vera identità e funzione non sono riconoscibili. La persona impiegata non è autorizzata a utilizzare una falsa identità attestata da documenti.
  2. Il capo della Polizia giudiziaria federale può disporre indagini in incognito se:
    1. esistono indizi sufficienti che possa essere commesso un crimine o un grave delitto; e
    2. altre misure non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
  3. Se le indagini in incognito si protraggono per più di un mese, il giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo in cui si svolge l’inchiesta decide se prorogare la misura. All’indennizzo del Cantone si applica per analogia l’articolo 65 capoverso 4 della legge federale del 19 marzo 2010sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione. Le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Fedpol è legittimato a ricorrere.
  4. I requisiti delle persone impiegate sono retti dall’articolo 287 del Codice di procedura penale (CPP). L’impiego di persone secondo l’articolo 287 capoverso 1 lettera b CPP è escluso. Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto competenti si applicano per analogia gli articoli 291–294 CPP.
  5. Il capo della Polizia giudiziaria federale pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:
    1. le condizioni non sono più soddisfatte;
    2. il giudice dei provvedimenti coercitivi rifiuta di approvare la continuazione delle indagini; o
    3. la persona impiegata o la persona di contatto competente non si attiene alle istruzioni concernenti le indagini oppure non rispetta i suoi obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornendo scientemente false informazioni agli uffici centrali o cercando di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.
  6. La fine delle indagini in incognito va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo la persona impiegata.
  7. Il CPP si applica non appena nell’ambito di indagini in incognito emergono indizi concreti di reato nei confronti di una determinata persona. Le informazioni ottenute nell’ambito di indagini in incognito possono essere utilizzate in un procedimento penale.
Art. 3b Segnalazione di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato
  1. Su richiesta delle autorità federali preposte al perseguimento penale o delle autorità cantonali di polizia, fedpol può segnalare nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP) e nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen di cui all’articolo 16 LSIP, persone, veicoli, natanti, aeromobili e container ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato.
  2. La segnalazione di persone ai fini del perseguimento penale o della prevenzione di minacce è consentita soltanto se:
    1. sussistono indizi che la persona in questione pianifichi o commetta un reato grave;
    2. la valutazione globale di una persona, in particolare sulla base dei reati che ha commesso sino a quel momento, induce a supporre che commetterà nuovamente un reato grave; o
    3. sussistono indizi che la persona in questione costituisca una grave minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblici oppure sia all’origine di altri gravi pericoli per la sicurezza interna o esterna.
  3. La segnalazione di veicoli, natanti, aeromobili e container è consentita soltanto se sussistono indizi di un collegamento con reati gravi o con gravi minacce di cui al capoverso 2.
  4. Per reati gravi ai sensi dei capoversi 2 e 3 s’intendono in particolare i reati di cui all’articolo 286 capoverso 2 CPP.
Art. 4 Collaborazione con autorità e uffici
  1. Per ogni ufficio centrale il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali condizioni e in che misura le seguenti autorità e servizi sono obbligati a collaborare e ad informare di caso in caso l’ufficio centrale:
    1. organi di perseguimento penale, servizi di polizia, organi delle guardie di confine e delle dogane;
    2. autorità di polizia degli stranieri e altre autorità competenti in materia d’entrata e soggiorno degli stranieri, nonché in materia di concessione d’asilo o di ammissione provvisoria;
    3. controlli degli abitanti e altri registri ufficiali;
    4. autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari;
    5. altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell’ambito della circolazione di determinati beni.
  2. In merito alle controversie che sorgono nell’Amministrazione federale decide l’autorità preposta; in merito alle controversie tra organi della Confederazione e organi dei Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Art. 5 Agenti di collegamento
  1. Gli agenti di collegamento distaccati presso determinate rappresentanze svizzere all’estero o presso organizzazioni internazionali appoggiano le autorità penali nel perseguimento dei reati penali che rientrano nelle competenze degli uffici centrali. Essi operano, nel quadro delle disposizioni che seguono, come addetti dell’ufficio centrale direttamente con le autorità competenti dello Stato ospitante e di determinati Stati terzi. 1bis. Fedpol, d’intesa con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento dell’UDSC.Nel quadro dei compiti delegati da fedpol, gli agenti di collegamento dell’UDSC sono equiparati a quelli di fedpol per quanto riguarda l’accesso ai sistemi d’informazione e il diritto di trattare i dati, purché ciò sia necessario per l’adempimento dei compiti.
  2. Gli agenti di collegamento possono intervenire anche in caso di ricerche e indagini per il perseguimento di crimini e delitti per i quali la Svizzera può concedere assistenza giudiziaria.
  3. Il Consiglio federale definisce con gli Stati ospitanti i dettagli dell’intervento.
  4. Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con le competenti autorità straniere lo stazionamento di agenti stranieri di collegamento in Svizzera.
Art. 6 Creazione di uffici centrali
  1. Le sezioni 1 e 4 della presente legge si applicano per analogia agli uffici centrali creati sulla base di un trattato internazionale o di un’altra legge federale.
  2. Il Consiglio federale può, per analogia, disciplinare mediante ordinanza le modalità d’applicazione della legge.
Art. 6a Centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati
  1. La Confederazione può partecipare all’istituzione di centri comuni di cooperazione di polizia e doganale situati sul territorio di una delle Parti contraenti in prossimità della frontiera comune.
  2. Coordina la gestione e l’esercizio della parte svizzera di tali centri.
  3. Il Consiglio federale può convenire con i Cantoni l’organizzazione comune dei centri, l’esecuzione dei compiti e le modalità di finanziamento.

Sezione 2: Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata

Art. 7 Compiti
  1. L’Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata è segnatamente incaricato di smascherare le organizzazioni criminali ai sensi dell’articolo 260terdel Codice penalenonché di lottare contro i reati commessi da dette organizzazioni.
  2. È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, riguardo ai quali il pubblico ministero della Confederazione può aprire una procedura preliminare (art. 24 CPP).
  3. Può essere incaricato di raccogliere le prove nell’ambito dei procedimenti d’assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove è svolta secondo le disposizioni del CPP.
Art. 8 Obblighi d’informazione
  1. Le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale comunicano all’Ufficio centrale le informazioni che permettono di concludere che esiste un’organizzazione ai sensi dell’articolo 260ternumero 1 primo comma del Codice penaleo un reato ai sensi dell’articolo 24 CPP, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un’inchiesta.Esse comunicano segnatamente i motivi concreti di sospetto nonché l’apertura e l’archiviazione di un’inchiesta nell’ambito delle quali è dato un sospetto di partecipazione a organizzazioni criminali o di presenza di un reato ai sensi dell’articolo 340bisdel Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un’inchiesta.
  2. L’Ufficio centrale informa le autorità della Confederazione e dei Cantoni preposte al perseguimento penale in merito a tutti i fatti che concernono le procedure annunciate.

Sezione 3: Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti

Art. 9 Compiti
  1. L’Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sostiene le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché di altri Stati nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti.
  2. Può essere incaricato di raccogliere le prove nell’ambito dei procedimenti d’assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove si svolge secondo le disposizioni del CPP.
  3. .
Art. 10 Obblighi d’informazione

I Cantoni devono comunicare tempestivamente all’Ufficio centrale tutti i procedimenti penali intentati per infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 1951sugli stupefacenti.

Sezione 4: Trattamento dei dati personali

Art. 11e12
Art. 13 Comunicazione di dati personali
  1. L’Ufficio centrale comunica dati personali alle autorità nell’ambito dell’obbligo di collaborazione. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali altri destinatari l’Ufficio centrale può trasmettere dati personali, nel caso particolare, ai fini di un procedimento.
  2. La comunicazione di dati personali nel quadro della cooperazione di polizia con le autorità straniere preposte al perseguimento penale è retta dagli articoli 349a –349h del Codice penale.
Art. 14

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza:

  1. le modalità del trattamento dei dati da parte degli uffici centrali nonché il coordinamento dei sistemi;
  2. il diritto d’accesso nonché i limiti dell’accesso di cui beneficiano i servizi federali e cantonali;
  3. la durata dell’archiviazione dei dati, il controllo e le modalità della protezione dei dati.
Art. 16 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore: 15 marzo 1995

Zitiert in

Decisioni

201