Incarto n. 52.2002.186
Lugano 21 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 maggio 2002 di
contro
la decisione 17 aprile 2002, no. 1750, del Consiglio di Stato, statuente, quale autorità di vigilanza sui comuni, sull'istanza d'intervento 29 agosto 2001 del comune di __________, in materia di determinazione di domicilio;
viste le risposte:
16 maggio 2002 del Dipartimento delle istituzioni;
22 maggio 2002 del municipio di __________;
31 maggio 2002 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. A far tempo dal mese di settembre del 2000, il qui ricorrente __________ ha trasferito il proprio domicilio da __________ a __________, entrambi comuni in cui possiede da parecchi anni un'abitazione.
Fondandosi sulle indicazioni fornite dall'insorgente nell'ambito di un ricorso interposto contro la tassa di raccolta dei rifiuti, con decisione formale 16 maggio 2001 il municipio di __________ ha ritenuto adempiti i presupposti per considerare l'insorgente stesso domiciliato nel proprio comune, preavvisando l'inoltro al comune di __________ di una richiesta in tal senso. La risoluzione non è stata impugnata. Opposto al diniego del municipio di __________ di trasferire gli atti, il comune di __________, con istanza 29 agosto 2001, ha chiesto l'intervento del Consiglio di Stato per determinare in via definitiva il domicilio del ricorrente.
B. Con giudizio 17 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha evaso la suddetta istanza, stabilendo che __________ è domiciliato a __________ e invitando il comune di __________ a trasmettere gli atti di domicilio all'ufficio controllo abitanti di __________.
In sostanza, sulla base degli accertamenti istruttori esperiti, il Governo ha ritenuto che l'insorgente abbia mantenuto a __________ i rapporti personali, affettivi e professionali più intensi mentre che a __________ si rechi per trascorrere il tempo libero.
C. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Sostiene di pernottare a __________ con una delle figlie, pure domiciliata in questo comune, mentre la moglie e l'altra figlia avrebbero intenzione di trasferirsi non appena quest'ultima avrà terminato la scuola che frequenta a __________. Dal profilo professionale, adduce di curare la parte commerciale della propria attività di negoziante di vini a __________, mentre a __________ avrebbe solo le cantine. Il centro dei suoi interessi sarebbe pertanto a __________, dove vanta peraltro le migliori amicizie ed è anche membro della locale commissione della gestione.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio di __________, senza formulare osservazioni. Il municipio di __________ postula invece, in sostanza, l'annullamento della risoluzione governativa impugnata.
Considerato, in diritto
Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Ci si potrebbe pure interrogare sul valore pregiudiziale della risoluzione 16 maggio 2001 del municipio di __________, che ha stabilito il domicilio del ricorrente nel medesimo comune. Siccome tale decisione è cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato avrebbe anche potuto, se non addirittura dovuto, prescindere da un esame di merito della fattispecie, in assenza di fatti nuovi. Appare inoltre dubbio il fatto che, in questa sede, il ricorrente possa, seppur indirettamente, rimettere in discussione la suddetta risoluzione, che allora non aveva impugnato. D'altro canto, va tuttavia rilevato che, in sostanza, è comunque stato lo stesso comune di __________ a chiedere al Governo un riesame di merito della propria decisione 16 maggio 2001.
Ad ogni modo, le questioni a cui si è accennato possono rimanere aperte, perché, per i motivi esposti in seguito, risultano comunque ininfluenti per l'esito dell'impugnativa.
Sul piano cantonale, l'art. 6 LOC stabilisce che è domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il concetto di domicilio della LOC, ripreso dall'art. 2 LT, si riallaccia al concetto di domicilio civile retto dall'art. 23 CC. Anch'esso postula quindi l'adempimento di due condizioni cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un determinato luogo e quella soggettiva dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 97 I 3, consid. 3; RDAT 1982, p. 71 ss; Bucher, Berner Kommentar zum ZGB, N. 3 ss ad art. 23; Grossen, Das Recht der Einzelpersonen, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. II, p. 286 ss).
Vi è residenza, secondo le norme succitate, quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da farlo apparire come il centro delle sue relazioni personali.
L'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze e dev'essere riconoscibile per i terzi. La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente. Non basta in particolare dichiarare di voler costituire il proprio domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per l'art. 6 LOC l'intenzione dev'essere suffragata dall'effettiva residenza nel luogo prescelto.
L'accertamento operato dal municipio giusta l'art. 6 LOC circa l'esistenza del domicilio di una determinata persona rientra nell'ambito dei compiti conferiti all'esecutivo comunale dall'art. 106 lett. e LOC, norma che obbliga quest'ultimo a tenere ed aggiornare i cataloghi civici, i ruoli della popolazione e gli altri registri che la legge gli impone di allestire (ad es. l'elenco dei contribuenti prescritto dall'art. 195 LT). Tale accertamento non si limita a determinare il luogo in cui l'interessato risiede e che ha concretamente posto al centro delle sue relazioni personali, ma si pronuncia anche sull'aspetto soggettivo, ovvero sull'intenzione di stabilirvisi durevolmente, che può essere dedotta dalle circostanze oggettive.
Sulla scorta di tali inequivocabili indicazioni, non presta certamente il fianco a critiche la decisione del municipio di __________ di considerare l'insorgente domiciliato nel proprio comune, centro delle sue relazioni personali ed anche professionali. È del resto significativo che egli non abbia impugnato questa risoluzione, ritenendo l'esito scontato.
4.2. La pretesa di rimettere in discussione dopo pochi mesi la deduzione tratta dall'esecutivo di __________, senza per giunta invocare qualsivoglia cambiamento delle circostanze, appare infondata. L'audizione esperita dalla Sezione degli enti locali, per quanto attendibile, conferma del resto che le relazioni più intense rimangono a __________. Qui continuano infatti ad essere domiciliate e a vivere effettivamente la moglie e una figlia, studentessa a __________, mentre l'altra figlia, che pure ha trasferito il domicilio a __________, si trovava in Germania, al momento dell'audizione, per un soggiorno linguistico. Dal punto di vista professionale, l'attività di commerciante dell'insorgente ruota incontestabilmente attorno al negozio e alle cantine situate a __________. Il suo ruolo nella gestione del commercio di famiglia non può del resto venir minimizzato, considerati l'età dell'anziana madre ed il decesso delle due zie, che, a suo dire, si occupavano del negozio, nonché la menomazione fisica della moglie.
Le affermazioni dell'insorgente circa il suo costante pernottamento a __________, dove trascorrerebbe anche di giorno la maggior parte del tempo, avendo ridotto l'attività professionale, non trovano invero riscontro oggettivo nei dati relativi al consumo di elettricità, assunti dal Consiglio di Stato. Al contrario, dal momento del trasferimento di domicilio si è registrato un calo, tutto sommato anche sensibile, dei consumi nell'abitazione di __________, rispetto agli anni precedenti. Le autorità di __________ hanno peraltro ribadito a più riprese di aver constatato la presenza regolare del ricorrente in paese, notandolo anche durante i fine settimana, confutando così le allegazioni dell'usciere comunale di __________, almeno parzialmente di indirizzo opposto. Ad ogni buon conto, in genere, il criterio qualitativo dell'intensità delle relazioni famigliari è prevalente sull'aspetto quantitativo del tempo trascorso in un determinato luogo.
L'assidua frequentazione di __________ da parte di tutta la famiglia durante i week-end non permette di configurare tale comune diversamente che quale luogo di residenza secondaria. Nemmeno i rapporti d'amicizia intrattenuti in questo comune portano a diversa conclusione. Infine, l'asserita intenzione di andare ad abitare nel villaggio dell'alta valle in pianta stabile con l'intera famiglia è irrilevante, fintanto che non sarà seguita da fatti concreti.
Il ricorso va di conseguenza respinto e la risoluzione governativa impugnata confermata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 24 Cost.; 23 CC; 6, 106, 207 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 900.--, sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario