Incarto n. 52.96.00030 DP 21/95 cm
Lugano 4 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 gennaio 1996 di
contro
la risoluzione 10 gennaio 1996 (n. 51) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 21 giugno 1995 degli insorgenti avverso lo scritto 6 giugno 1995 con cui il municipio di __________ ha loro richiesto il rimborso dei costi concernenti l'allacciamento alla fognatura comunale del mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
1° febbraio 1996 del municipio di __________;
5 febbraio 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nell'ottobre 1994 il municipio di __________ ha fatto eseguire l'allacciamento del mapp. __________, di proprietà dei ricorrenti, alla fognatura comunale a cura di un'impresa di costruzioni e di uno studio di ingegneria designati dallo stesso;
che, richiamandosi all'art. 4 cpv. 2 del regolamento comunale delle canalizzazioni (RC), giusta il quale "l'esecuzione e la manutenzione dell'allacciamento .... sono eseguite dal comune, il quale ne addebita i costi al proprietario", con scritto 13 marzo 1995 il municipio di __________ ha trasmesso ai ricorrenti i giustificativi dei costi sopportati, nei confronti dei quali ha staccato il 16 marzo successivo una fattura di fr. 13'422,10, di cui fr. 10'208,40 per opere da capomastro, fr. 3'013,70 per progettazione e direzione lavori, e fr. 200.-- quale tassa unica di allacciamento ai sensi dell'art. 24 RC;
che in evasione degli scritti 24 marzo e 24 maggio 1995 dei ricorrenti, i quali avevano contestato - in quanto eccessiva - la fatturazione per l'esecuzione dell'allacciamento (ad esclusione dunque della tassa unica di allacciamento di fr. 200.--), con lettera 6 giugno 1995 il municipio di __________ ha confermato la bontà della pretesa di fr. 13'222,10 vantata dal comune nei loro confronti, indicando la facoltà di appellarsi contro quella "decisione" al Consiglio di Stato;
che il 21 giugno 1995 __________ e __________ si sono aggravati contro quella comunicazione al Consiglio di Stato, chiedendo il suo annullamento per i motivi già spiegati al municipio;
che con risoluzione 10 gennaio 1996 il Consiglio di Stato, ammessa la competenza a decidere, ha respinto il gravame nel merito;
che con ricorso 26 gennaio 1996 __________ e __________ hanno impugnato l'anzidetto giudicato governativo innanzi a questo Tribunale, domandandone l'annullamento, riprendendo ed ampliando le censure già svolte davanti all'autorità di ricorso inferiore;
che il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame;
considerato, in diritto
che, giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;
che, per l'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;
che, giusta l'art. 44 LALIA, costruzioni ed impianti esistenti entro il perimetro del PGC devono essere allacciati a spese dei proprietari alla rete delle canalizzazioni e tutte le acque di rifiuto devono essere immesse nella stessa;
che il fatto che, giusta l'art. 4 cpv. 2 RC (cfr. nello stesso senso l'art. 7 RC), l'allacciamento é eseguito dal comune, il quale anticipa i relativi costi ed in seguito li addebita al proprietario del fondo allacciato, non trasforma il rapporto creditorio che sorge tra comune e proprietario in un rapporto di diritto pubblico (cfr. sentenze inedite TCA 10.6.1994 in re R. per quanto concerne i costi di allacciamento di una proprietà privata alla fognatura comunale, 10.6.1994 in re R. e 21.7.1994 in re C. per quanto concerne i costi di allacciamento di proprietà private alla rete di distribuzione dell'acqua potabile);
che pertanto l'ente pubblico, per recuperare quanto anticipato, non può adottare una decisione fondata sul diritto pubblico e vincolante per il proprietario ai sensi dell' art. 5 PA applicabile per analogia nel diritto cantonale (cfr. RDAT I-1991 N. 20) e quindi, per lo stesso motivo, impugnabile, bensì deve procedere all'incasso seguendo la via giudiziaria ordinaria, ossia civile (cfr., nello stesso senso, Ratti, Il Comune, vol. I, pag. 149 in fine): le contestazioni sollevate dai ricorrenti, denuncianti l'esosità di fatture emesse da un'impresa di costruzioni e da un ingegnere, rivestono d'altra parte carattere squisitamente civilistico (cfr. per analogia DTF 13.2.1996 in re M. e llcc, consid. 3d, concernente la contestazione di tasse per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile);
che diverso sarebbe il caso, che qui non ricorre, in cui l'ente pubblico procede all'esecuzione di un allacciamento a spese di un proprietario che, diffidato a procedere a tanto, è rimasto passivo (cosiddetta esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato: cfr. art. 61 cpv. 1 e 5, 94 cpv. 2 lett. c LALIA, 34 cpv. 3 e 5 PAmm; Grisel, Traité de droit administratif suisse, pag. 639, I, 1, e; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 52 V);
che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere accolto: il Consiglio di Stato ha infatti ammesso la propria competenza a decidere in violazione del diritto (art. 208 cpv. 1 LOC, 1 cpv. 1, 3, 61 PAmm): esso avrebbe invece dovuto semplicemente dichiarare irricevibile il ricorso presentato davanti allo stesso il 21 giugno 1995 da parte dei qui ricorrenti;
che per ripristinare la legalità è tuttavia bastevole annullare il giudicato governativo: sulla scorta delle motivazioni che precedono lo scritto 6 giugno 1995 del municipio di __________ non può infatti essere qualificato di decisione e non può pertanto essere annullato;
che, visto l'esito, non si giustifica di prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
visti gli art. 9, 208 LOC; 44 LALIA; 1, 3, 28, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. La risoluzione governativa 10 gennaio 1996 (n.51) è annullata.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario