Incarto n. 52.2013.127
Lugano 7 marzo 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Stefano Bernasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 marzo 2013 di
RI 1
contro
la risoluzione 27 febbraio 2013 (n. 1016) del Consiglio di Stato, che respinge le impugnative inoltrate dal gruppo __________ e dall'insorgente avverso la decisione 1° ottobre 2012 con la quale il consiglio comunale di __________ ha negato a quest'ultimo l'attinenza comunale;
ritenuto, in fatto
A. Dopo avere già soggiornato nel nostro Paese, nel Canton Neuchâtel, dal 14 marzo 1991 al 28 aprile 1998 quale richiedente l'asilo, il cittadino serbo RI 1 (1958) è giunto nuovamente in Svizzera il 9 dicembre 2001, depositando un'identica domanda, che è stata respinta, in ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale con sentenza 2 dicembre 2005. Il 22 agosto 2008 egli è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria (permesso F) nel nostro Paese, in quanto l'esecuzione del suo allontanamento non risultava ragionevolmente esigibile.
Dal profilo famigliare, nel 2004 l'interessato si è risposato con la connazionale __________ (1966), con cui aveva avuto il figlio __________ (1991), il quale ha ottenuto la cittadinanza elvetica nel 2010.
Residente a __________ dal 18 dicembre 2001 e senza attività lucrativa, il ricorrente ha beneficiato a partire da quell'anno di aiuti finanziari da parte del Soccorso operaio svizzero sotto forma di assegni di sostentamento.
B. a. Il 19 novembre 2007, RI 1 ha depositato presso la cancelleria comunale di __________ una domanda, secondo la procedura ordinaria, volta a ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e l'attinenza comunale per stranieri.
b. Esperite le formalità del caso volte a determinare il grado di integrazione e di idoneità dell'istante e dopo avere considerato adempiuti i presupposti di legge in materia, l'esecutivo di CO 1 ha sottoposto il relativo messaggio (n. 11/2009) al legislativo, invitandolo a concedere l'attinenza all'interessato. Nella seduta 15 marzo 2010, il consiglio comunale ha tuttavia respinto la proposta municipale.
Il 25 agosto 2010, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di RI 1 contro la predetta risoluzione ed ha rinviato gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione, in quanto era stata adottata dal legislativo sulla base di un preavviso commissionale negativo e non sufficientemente motivato.
c. Dopo avere aggiornato l'incarto con ulteriori accertamenti, il 1° febbraio 2012 il municipio ha allestito un nuovo messaggio (n. 4/2012), proponendo ancora una volta di accogliere la richiesta di ottenimento dell'attinenza comunale presentata da RI 1.
Il 4 luglio 2012 la commissione della legislazione del consiglio comunale di __________ ha quindi convocato l'interessato per un colloquio inteso a rivalutare l'adempimento delle condizioni poste dalla legge. In esito alle risultanze dell'incontro, la commissione ha rilasciato due distinti rapporti: uno di maggioranza, contrario alla proposta municipale e supportato da una serie di motivazioni indicate in una scheda separata, e uno di minoranza, che postulava la concessione dell'attinenza comunale all'interessato, pur riconoscendo le sue difficoltà linguistiche nonché la sua situazione professionale precaria.
d. Il 1° ottobre 2012, il consiglio comunale di __________ si è riunito in seduta ordinaria alla presenza di 40 membri su 45.
Dopo la discussione, il suo presidente ha messo ai voti il rapporto commissionale di minoranza che ha ottenuto 7 adesioni, successivamente quello di maggioranza, sostenuto da 33 consiglieri e corredato della necessaria scheda esplicativa distribuita seduta stante e poi ritirata. In votazione finale, è quindi stato sottoposto nuovamente il rapporto commissionale di maggioranza, che ha ottenuto 32 voti favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto, di modo che la domanda di concessione dell'attinenza comunale a RI 1 è stata respinta.
Due giorni più tardi, il municipio ha informato l'interessato della decisione del legislativo, riportando integralmente i motivi del rifiuto.
C. Con giudizio 27 febbraio 2013, il Consiglio di Stato ha respinto i gravami inoltrati dal gruppo __________ e da RI 1 contro la predetta risoluzione comunale, dopo avere congiunto i due ricorsi.
Il primo ricorso, che sollevava un vizio nella procedura di voto adottata dal legislativo comunale, è stato rigettato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dagli insorgenti, è stato ritenuto che il legislativo si era in realtà pronunciato sulla proposta contenuta nel messaggio municipale, votando e respingendo la proposta, identica, contenuta nel rapporto commissionale di minoranza.
Per quanto riguarda l'impugnativa di RI 1, l'Esecutivo cantonale ha considerato in sostanza che egli non adempie le condizioni per ottenere l'attinenza comunale, in quanto non è sufficientemente integrato dal profilo linguistico e lavorativo, non partecipa assolutamente alla vita sociale della comunità di __________ ed ha giustificato la sua domanda di naturalizzazione invocando motivi di mera opportunità personale.
D. Contro il predetto giudicato governativo, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di rinviare gli atti al legislativo di Chiasso per nuovo giudizio.
Il ricorrente afferma di parlare con difficoltà l'italiano e il francese, ma di possedere delle nozioni di tedesco ed evidenzia di non avere mai interessato né le autorità giudiziarie penali né la polizia. Afferma di avere sempre fatto il possibile per ottenere un posto di lavoro, ma invano a causa della sua età e dei suoi problemi di salute: fattori, questi, indipendenti dalla sua volontà.
Sostiene pertanto di adempiere tutti i requisiti di idoneità per l'ottenimento dell'attinenza comunale, tra cui anche quello messo in dubbio dalle autorità inferiori di non essere integrato nel nostro Paese.
Lamenta infine il comportamento contraddittorio del Consiglio di Stato, che nel 2010 aveva accolto il suo ricorso per vizi procedurali indicando che era idoneo all'ottenimento della naturalizzazione, per poi ora negargliela.
E. Il municipio di CO 2 propone di accogliere il gravame, mentre il Consiglio di Stato vi si oppone senza formulare particolari osservazioni al riguardo. Dal canto suo, il Presidente del consiglio comunale non ha preso posizione sull'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) e 41a cpv. 2 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL 1.2.1.1). La legittimazione di RI 1 è data dagli art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) e 209 lett. b LOC. Il gravame, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 LPamm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.1. Secondo l'art. 37 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e quella di un Cantone. Giusta l'art. 38 cpv. 2 Cost., la Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.
2.2. L'acquisto e la perdita della cittadinanza è disciplinata dalla relativa legge federale del 29 settembre 1952 (Legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0).
L'art. 12 cpv. 1 LCit dispone che nella procedura ordinaria - quale è quella in oggetto - la cittadinanza svizzera si acquista mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune.
Il richiedente è considerato idoneo all'ottenimento della naturalizzazione, precisa l'art. 14 LCit, se si è integrato nella comunità svizzera (a), si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi elvetici (b), si conforma al nostro ordine giuridico (c) e non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (d).
2.3. In Ticino, la cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero, se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni e se adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione (art. 12 cpv. 1 LCCit).
Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, deve presentare la sua domanda al municipio del comune di residenza, utilizzando l'apposito modulo ufficiale e allegando i documenti previsti (art. 15 cpv. 1 LCCit e 5 del regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 10 ottobre 1995; RLCCit; RL 1.2.1.1.1).
Ricevuta la domanda, il municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare, per quanto si riferisce all'integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali, come pure alle relazioni con il paese d'origine (art. 6 cpv. 1 RLCCit). Conclusi gli accertamenti, dispone l'art. 17 LCCit, il legi-slativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza comuna-le (cpv. 1). Se l'attinenza comunale è rifiutata, la procedura ha termine (cpv. 2). Il municipio comunica in forma scritta al richiedente il risultato della decisione dell'assemblea o del consiglio comunale (art. 4 cpv. 2 RLCCit, giusta il rinvio di cui all'art. 8 RLCCit).
Concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale trasmette la domanda a quella federale con il suo preavviso. L'autorità cantonale può effettuare ulteriori accertamenti (art. 18 LCCit).
Conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale (art. 19 LCCit).
2.4. In Svizzera, la procedura di naturalizzazione è pertanto applicata a tre livelli e coinvolge la Confederazione, il Cantone ed il Comune. La competenza per la naturalizzazione spetta al Cantone e al Comune, che possono prevedere condizioni proprie oltre a quelle previste dal diritto federale.
In due sentenze del 2003 (DTF 129 I 217 e soprattutto DTF 129 I 232), il Tribunale federale ha chiarito che, dal profilo materiale, la decisione di naturalizzazione costituisce un atto amministrativo e non politico, come veniva sovente considerato in passato. Per questo motivo, sebbene in molti cantoni e comuni svizzeri, tra cui il Ticino, siano ancora oggi gli organi legislativi a pronunciarsi in proposito, le parti interessate devono poter beneficiare in questo ambito di tutte le garanzie sgorganti dalla Costituzione federale. L'Alta Corte ha quindi rilevato che le procedure di naturalizzazione non si svolgono in un contesto privo di regole giuridiche: le autorità competenti a decidere in materia devono rispettare le disposizioni procedurali applicabili e il diritto del richiedente al rispetto della sua sfera personale, soprattutto per quanto attiene alla protezione dei dati che lo concernono. Esse sono inoltre tenute ad agire in modo non arbitrario e non discriminatorio. Devono quindi fare uso del vasto margine di apprezzamento di cui dispongono rispettando i principi generali del diritto e tenendo conto del senso e dello scopo perseguiti dalla legislazione in materia. Dal profilo materiale le decisioni adottate in questo ambito costituiscono pertanto degli atti concreti di applicazione della legge. Chiunque faccia istanza di naturalizzazione assume nella relativa procedura la qualità di parte e può esigere l'ottenimento di una decisione, la quale, stante il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost., deve essere motivata, soprattutto quando è negativa (DTF 129 I 232 consid. 3.3).
Questi principi, ulteriormente ribaditi e precisati dal Tribunale federale ancora in tempi recenti (DTF 134 I 56; 132 I 196; 131 I 18), sono stati ancorati nella LCit, con la modifica del 21 dicembre 2007, agli art. 15a (procedura nel Cantone), 15b (obbligo di motivazione) e 15c (protezione della sfera privata), in vigore dal 1° gennaio 2009.
A livello cantonale, l'art. 34 cpv. 4 LCCit sancisce che il richiedente la cittadinanza cantonale ha diritto di prendere conoscenza degli atti inerenti le procedure previste dalla presente legge e che lo concernono. Conclusi gli accertamenti, soggiunge il capoverso 4 della medesima norma, l'autorità competente deve darne comunicazione all'istante, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici giorni, un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.
2.5. Come detto dinanzi, le decisioni in materia di attinenza comunale sono prese dall'assemblea (art. 13 cpv. 1 lett. n LOC) rispettivamente dal consiglio comunale, laddove è istituito (art. 42 cpv. 2 LOC), come è il caso a __________.
L'art. 212 LOC dispone che le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili, tra l'altro, se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a) oppure quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).
Come detto, l'art. 14 LCit dispone che il richiedente è considerato idoneo all'ottenimento della naturalizzazione, se si è integrato nella comunità svizzera (a), si è familiarizzato con il modo di vita, gli usi e costumi elvetici (b), si conforma al nostro ordine giuridico (c) e non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (d).
L'elemento dell'integrazione nella comunità svizzera sancito dall'art. 14 lett. a LCit designa l'accoglimento dello straniero nella comunità locale e la sua disponibilità a inserirsi nell'ambiente elvetico, senza per questo rinunciare ai suoi legami e peculiarità culturali nonché alla sua nazionalità d'origine. Oltre alla partecipazione alla vita economica, sociale e culturale, è richiesta l'osservanza di regole di comportamento elementari che permettano una vita societaria senza conflitti. Per quanto riguarda la familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri (art. 14 lett. b LCit), essa non deve essere intesa nel senso di assimilazione, vale a dire della condizione posta allo straniero di doversi adattare e adeguare in maniera completa alla realtà elvetica. Il concetto deve piuttosto essere inteso nel senso di uno stato di avanzata integrazione come pure di una conoscenza approfondita delle condizioni di vita, del modo di pensare e degli atteggiamenti tipici degli svizzeri. Tale conoscenza si basa su uno sviluppo quasi naturale affidato al libero apprezzamento del singolo straniero che consiste nel collegare tra di loro elementi della cultura elvetica e di quella straniera. Ne fanno parte la capacità di esprimersi in una lingua nazionale (condizione adempiuta da chi possiede le conoscenze linguistiche necessarie per la vita quotidiana e ciò in conformità alla sua situazione professionale e sociale) e le conoscenze relative alla vita pubblica e sociale (inteso che non è opportuno esigere nozioni superiori a quelle possedute dai cittadini svizzeri in una situazione personale paragonabile).
Per il rilascio dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione è pure necessario che il richiedente si conformi all'ordine giuridico svizzero (art. 14 lett. c LCit). Ciò significa in sostanza che l'interessato deve godere di una buona reputazione per quanto concerne l'aspetto penale e in ordine all'esecuzione e al fallimento. Deve inoltre essere considerato il comportamento assunto da quest'ultimo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei suoi obblighi. Infine, come previsto dall'art. 14 lett. d LCit, egli non deve compromettere la sicurezza della Svizzera (vedi Messaggio relativo alla cittadinanza per giovani stranieri e alla revisione della legge sulla cittadinanza del 21 novembre 2001, FF 2.2.1.3; Michele Albertini, Procedura di naturalizzazione: accertamento dell'idoneità dei richiedenti e tutela della sfera privata, in: RtiD II-2007, pag. 364, con riferimenti).
A questo proposito va innanzitutto osservato che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, egli vive ininterrottamente in Svizzera dal 2001 e non dall'inizio degli anni '90, visto che nel 1998 ha dovuto lasciare il nostro Paese a seguito della reiezione della sua prima domanda d'asilo. Risiedendo da una dozzina di anni in Ticino, è comunque innegabile che il suo soggiorno vada considerato di lunga durata. Ora, come rilevato nel proprio giudizio dal Consiglio di Stato, nonostante tutti gli anni trascorsi nel nostro Cantone, durante la procedura di naturalizzazione RI 1 ha ancora denotato evidenti difficoltà linguistiche al punto che egli riesce a malapena a comunicare in italiano e a farsi capire nella vita quotidiana. Del resto, nemmeno l'insorgente contesta tale circostanza (ricorso, pag. 1). Il fatto che egli asserisca di possedere delle nozioni di tedesco non permette ancora di supplire a questa carenza, visto che anche tali conoscenze sono limitate all'essenziale e che comunque egli intende continuare a vivere e vuole ottenere l'attinenza in un comune del nostro Cantone, dove la lingua utilizzata è l'italiano. Del resto, dalle tavole processuali emerge che egli frequenta esclusivamente la propria famiglia e la comunità di origine serba, circostanza, questa, che oltre che a rendere più difficoltoso l'apprendimento dell'italiano, costituisce un evidente ostacolo al suo inserimento sociale nella realtà in cui vive.
Il concetto di integrazione non può inoltre essere disgiunto da un esame della situazione economica dell'insorgente, la quale appare alquanto precaria. Dopo aver beneficiato dal 2001 al luglio 2011 di aiuti da parte del Soccorso operaio svizzero sotto forma di assegni di sostentamento, nel corso della procedura di naturalizzazione RI 1 vive attualmente grazie alla mezza rendita AI percepita dalla moglie e alla relativa prestazione complementare di cui quest'ultima è beneficiaria. Nel suo gravame egli ha inoltre specificato di non avere entrate se non quelle che vengono erogate ad un richiedente l'asilo. Da quando risiede in Ticino, egli non ha mai avuto un'occupazione. Certo, inizialmente non poteva svolgere alcuna attività retribuita, visto il suo statuto di richiedente l'asilo. Nemmeno dopo avere ottenuto nell'agosto del 2008 l'ammissione provvisoria nel nostro Paese, egli si è però impegnato a reperire un lavoro. Il fatto che l'insorgente sia scarsamente scolarizzato e invochi di essere ormai in età avanzata e di avere dei problemi di salute, di natura diabetica e circolatoria, che necessitano una terapia farmacologica e dei controlli regolari (vedi certificato 21.12.12 Dr. med. __________, prodotto in questa sede), non basta ancora a giustificare del tutto questa sua attitudine. A prescindere che detti disturbi non appaiono a tal punto gravi da escludere in maniera assoluta lo svolgimento di un'attività lavorativa, si deve considerare come egli non abbia nemmeno mai manifestato l'intenzione di partecipare ad un programma occupazionale o formativo (che gli avrebbe permesso di acquisire delle competenze in ambito professionale), oppure a svolgere delle attività di volontariato o ricreative a favore della comunità che lo accoglie e che altre persone della sua stessa sua età e in analoghe condizioni di salute svolgono regolarmente.
Oltretutto bisogna anche tenere conto che in occasione del colloquio avuto il 4 luglio 2012 con la commissione della legislazione del consiglio comunale, RI 1 ha motivato il proprio desiderio di ottenere la naturalizzazione elvetica, non tanto con la volontà di far pienamente parte della comunità nella quale vive, quanto semmai invocando ragioni di mera convenienza personale, quali in particolare la necessità di evitare di dover un giorno far rientro nel proprio Paese d'origine, nonché il maggior benessere sociale ed economico che si gode in Svizzera. Infine, a torto il ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato sia caduto in contraddizione per avere respinto il suo ricorso allorquando, nel precedente giudizio del 25 agosto 2010, lo aveva considerato idoneo alla naturalizzazione indicando che la sua scarsa conoscenza della lingua italiana e l'impedimento a trovare un lavoro fisso erano dovuti soltanto alla sua mancata scolarizzazione. In quell'occasione infatti l'Esecutivo cantonale aveva accolto il suo gravame unicamente per motivi di natura procedurale, visto che la decisione negativa del consiglio comunale di __________ era stata adottata sulla base di un preavviso commissionale non sufficientemente motivato. Le considerazioni di merito inutilmente e inopinatamente espresse a mero titolo abbondanziale dal Governo in quel giudizio erano il semplice frutto di un esame sommario della fattispecie e non avevano quindi alcun carattere vincolante. Tanto più che nella decisione qui impugnata (ad 7, pag. 8), il Consiglio di Stato ha precisato che quanto da esso esposto nella sua precedente risoluzione non escludeva ulteriori approfondimenti da parte dell'autorità comunale per poter decidere nuovamente sulla domanda di naturalizzazione presentata dall'insorgente, fatto, questo, che si è poi effettivamente verificato.
Dato che, alla luce di quanto precede, l'insorgente non adempie i requisiti di idoneità per ottenere la cittadinanza svizzera, in quanto non appare sufficientemente integrato nel tessuto elvetico (art. 14 lett. a LCit) e non si è familiarizzato con il modo di vita, gli usi e costumi elvetici (art. 14 lett. b LCit), l'argomento secondo cui egli non avrebbe mai violato il nostro ordine giuridico (art. 14 lett. c LCit) e non comprometterebbe la sicurezza interna o esterna del nostro Paese (art. 14 lett. d LCit) non necessita di essere esaminato in questa sede in quanto ininfluente per l'esito del gravame.
In siffatte circostanze, si deve pertanto concludere che la decisione del consiglio comunale di __________, oltre che ad essere sorretta da una valida base legale, non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità. Essa risulta inoltre rispettosa del principio di proporzionalità. In effetti, il querelato diniego dell'attinenza comunale non impedisce al ricorrente di continuare a risiedere in Svizzera.
Stante tutto quanto precede il ricorso dev'essere respinto, con conseguente conferma del giudizio governativo impugnato e della risoluzione del consiglio comunale da esso tutelata.
La tassa di giustizia e le spese, commisurate tenendo conto della precaria situazione economica del ricorrente, seguono la sua integrale soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.– sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario