Incarto n. 52.2017.297
Lugano 3 dicembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2017 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 26 aprile 2017 (n. 1872) del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso presentato da CO 1 contro la risoluzione del 17 luglio 2015 con cui il Municipio di Vacallo le ha rilasciato la licenza edilizia per la costruzione di un nuovo capannone commerciale, espositivo e amministrativo (part. __________);
ritenuto, in fatto
A. a. Il 18 dicembre 2013 la RI 1, qui ricorrente, ha chiesto al Municipio di Vacallo il permesso di costruire un capannone ad uso commerciale, espositivo e amministrativo su un terreno (part. __________) in pendio situato in località __________, nella zona artigianale-commerciale (Ar-Co). Lo stabilimento, a pianta grossomodo rettangolare, è alto circa 10 m e strutturato su due livelli che, secondo i piani, saranno adibiti all'esposizione e alla vendita di materiali e manufatti per l'edilizia (1'075 mq), nonché a deposito edile (224 mq) e uffici (151 mq). L'accesso all'edificio è dato a valle da via __________, una strada di servizio secondo il piano regolatore, non ancora realizzata, che attualmente si presenta come un percorso asfaltato (part. __________), largo circa 3 m, che da uno stretto imbocco risale dalla strada cantonale sottostante (via __________). Lungo questo percorso è in particolare prevista una rampa bidirezionale per i camion (a sud-ovest) e una serie di posteggi (9). Ulteriori stalli (16), da realizzare a monte dello stabile, saranno raggiungibili risalendo ulteriormente via __________ e svoltando su una pista sterrata (censita quale strada privata dal PR), che oltre un riale ripiega all'interno del fondo.
b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda si sono opposti alcuni vicini, tra cui il resistente CO 1, proprietario di un fondo attiguo (part. __________), che ha sollevato svariate eccezioni, tra cui l'urbanizzazione insufficiente del fondo.
c. L'istante in licenza ha in seguito completato gli atti con ulteriore documentazione. Dando seguito a una richiesta dell'Area dell'esercizio e della manutenzione del Dipartimento del territorio (Area EM), finalizzato a chiarire l'accesso veicolare verso la strada cantonale sottostante, ha in particolare prodotto un "progetto stradale preliminare" del 31 luglio 2014 dello studio d'ingegneria __________ per attuare un primo lembo (ca. 20 m) della strada di servizio pianificata, adeguando in particolare il raccordo con via __________. Ha in seguito allegato anche un piano di proposta di segnaletica (varianti 1 e 2) del medesimo studio per la regolazione dei percorsi dei mezzi pesanti all'interno del comparto (scritto del 3 giugno 2015).
d. Il 18 giugno 2015, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno emesso il proprio avviso al progetto (n. 87641), integrato, tra l'altro, dal preavviso dell'Area EM (favorevole ai piani di variante ing. __________ del 31 luglio 2014 e alla condizione che la nuova segnaletica sulla strada cantonale [variante 2] sia autorizzata dall'Ufficio cantonale preposto). La Sezione della mobilità ha invece chiesto di ridurre il numero di posteggi (da 25 a 18). e. Fatto proprio tale avviso cantonale, il 18 giugno 2015 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta alle condizioni in esso contenute, respingendo tutte le opposizioni pervenute.
B. Con giudizio del 26 aprile 2017, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto da CO 1 avverso la predetta decisione, che ha annullato. Disattesa una richiesta di sospensione della procedura, il Governo ha anzitutto rilevato come il fondo dedotto in edificazione non fosse attualmente sufficientemente urbanizzato; la stessa domanda di costruzione ne darebbe atto. La licenza, ha aggiunto, non autorizza invece - né potrebbe autorizzare - l'adeguamento della strada di servizio, così come prospettato dal citato "progetto stradale preliminare". Il permesso edilizio, ha proseguito, non potrebbe d'altra parte essere subordinato alla condizione che l'opera stradale pianificata venga realizzata: ciò presuppone infatti, perlomeno, l'esistenza di un progetto stradale approvato e che il relativo credito sia stato stanziato. Tanto meno la licenza edilizia potrebbe essere assoggettata alla condizione di posare un'adeguata segnaletica (che pure richiede un'altra procedura). Escluso già per tali motivi che il progetto potesse essere autorizzato, l'Esecutivo cantonale ha infine abbondanzialmente indicato che, a un esame sommario, non sembrerebbero prive di fondamento neppure le altre censure sollevate dal vicino (riferite al calcolo dei posteggi, alla deroga alla distanza dal riale a est del fondo e al principio di inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio).
C. Avverso tale giudizio, la RI 1 si aggrava ora davanti a questo Tribunale, chiedendo che sia annullato e sia ripristinata la licenza edilizia o, in via subordinata, che gli atti siano retrocessi alla precedente istanza per nuova pronuncia. Ripercorsi i fatti e biasimato il Governo per non aver considerato la sua ultima richiesta di sospensione e la convenzione del 21 aprile 2017 che ha frattanto stipulato con il Municipio (per la realizzazione anticipata della strada in questione), la ricorrente ritiene in sostanza che tale accordo basterebbe per considerare sufficientemente urbanizzato il fondo. L'allestimento del progetto stradale e la sua pubblicazione, ha aggiunto, sarebbero imminenti. Inammissibili, siccome immotivate, sarebbero invece le considerazioni espresse sommariamente dal Governo sulle altre censure.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione si riconferma nella sua posizione, così pure il Municipio, rimettendosi al giudizio del Tribunale. CO 1 postula invece il rigetto del gravame, contestando puntualmente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso.
E. Con la replica e le dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le proprie tesi.
F. In sede di istruttoria, il Tribunale ha chiesto al Municipio di produrre le decisioni finora adottate, da esso medesimo e dal Consiglio comunale, in merito a progettazione, stanziamento dei crediti necessari e realizzazione della strada di servizio di via __________ (prevista dal PR). Della documentazione esibita dall'Esecutivo comunale con scritto del 26 ottobre 2018 (corrispondente a quella in parte già prodotta dall'insorgente) si riferirà, nella misura del necessario, più avanti. Così pure delle relative osservazioni formulate dalle parti.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base delle tavole processuali, integrate dalla documentazione di cui si è detto in narrattiva (consid. F). La situazione dei luoghi emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti. Non occorre ripetere il sopralluogo esperito dalla precedente istanza. Tanto meno assumere le prove (testi, ecc.) genericamente sollecitate dall'insorgente.
Da respingere è anzitutto la critica della ricorrente al Governo di non aver ulteriormente sospeso la procedura (art. 24 LPAmm) così come aveva postulato il 7 dicembre 2016, rispettivamente di non aver considerato la sua ennesima richiesta di sospensione del 25 aprile 2017. Al di là del fatto che la trasmissione di quest'ultimo scritto si è all'evidenza accavallata con la pronuncia resa dal Governo, va comunque osservato che l'invio della convenzione stipulata con il Municipio il 21 aprile 2017 non imponeva affatto una sospensione della procedura di ricorso. Tanto più che, come si vedrà qui di seguito, il percorso verso la realizzazione della controversa strada risulta ancora oggi lungo e incerto, a prescindere dalla predetta convenzione.
3.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700). Un fondo è urbanizzato se dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La nozione di accesso sufficiente attiene al diritto federale, il quale stabilisce tuttavia unicamente principi generali, mentre i requisiti di dettaglio sono eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (cfr. DTF 123 II 337 consid. 5b, 117 Ib 308 con-sid. 4a; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3; André Jomini, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, n. 2, 10 e 19 ad art. 19). L'esigenza di un accesso sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco. L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. La sufficienza dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle possibilità edificatorie del comparto interessato e delle circostanze concrete (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d, 123 II 337 consid. 5b). L'autorità decidente fruisce in proposito di una certa latitudine di giudizio, censurabile da parte del Tribunale unicamente nella misura in cui perfezioni gli estremi della violazione del diritto (cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; DTF 121 I 65 consid. 3a). La sufficienza dell'accesso deve di massima essere assicurata sia di fatto, sia di diritto al momento del rilascio del permesso (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2 con rinvii; I-2011 n. 19 consid. 4.1 e rimandi). Se non esiste già al momento del rilascio della licenza edilizia, deve essere almeno certo che l'accesso sia concretamente realizzato al momento in cui vengono portati a compimento i lavori di costruzione dell'edificio o dell'impianto che ne viene servito (cfr. STA 52.2008.182 del 23 settembre 2008 consid. 3.1; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 22 ad art. 19).
3.2. Per legge, l'ente pubblico urbanizza le zone edificabili entro i termini previsti dal programma di urbanizzazione; se necessario, può scaglionare l'urbanizzazione (cfr. art. 19 cpv. 2 LPT). Tale obbligo non conferisce al proprietario un diritto soggettivo all'urbanizzazione dei suoi fondi (cfr. Eloi Jeannerat, in: Heinz Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Ginevra/Zurigo/Ba-silea 2016, n. 47 ad art. 19). Per porre rimedio a eventuali ritardi nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'art. 19 cpv. 3 LPT stabilisce che, se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedere da sé all'urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati dall'ente pubblico oppure di anticipare le spese d'urbanizzazione giusta il diritto cantonale. Tale norma è stata recepita a livello cantonale dall'art. 38 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Secondo questa disposizione, se l'urbanizzazione della zona edificabile non è realizzata nei termini previsti dal programma di urbanizzazione, i proprietari fondiari possono:
prevedere da sé all'urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati, stabilendo con il comune per contratto di diritto pubblico segnatamente le modalità d'esecuzione dei lavori, il diritto di proprietà sulle opere, le condizioni per l'allacciamento dei vicini, il riscatto delle opere e il trasferimento di diritti e obblighi all'ente pubblico (lett. a);
anticipare i costi dell'urbanizzazione, stabilendo con il comune mediante contratto di diritto pubblico segnatamente l'importo da anticipare, il rimborso del capitale anticipato e l'interesse dovuto (lett. b).
La norma presuppone avantutto la mora dell'ente pubblico, che il proprietario può chiedere al municipio di accertare, comunicandogli nel contempo di voler porre in atto uno degli strumenti dell'art. 19 cpv. 3 LPT. L'esecutivo consenziente sottoscriverà dunque un contratto di diritto pubblico soggetto all'approvazione del legislativo (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. g e 42 cpv. 2 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 [LOC; RL 181.100]; Messaggio sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009, n. 6309, pag. 63 seg.), che, nel caso in cui il proprietario intenda provvedere autonomamente all'urbanizzazione, deve contenere le indicazioni esatte dall'art. 38 lett. a LST (cfr. anche art. 47 cpv. 2 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 701.110). In ogni caso, gli impianti di urbanizzazione devono essere realizzati secondo i piani approvati dall'ente pubblico (cfr. art. 19 cpv. 3 LPT e 38 lett. a LST; STA 52.2016.645 del 25 giugno 2018 consid. 3.1).
4.2. Il piano regolatore, come già accennato, prevede di urbanizzare la zona artigianale-commerciale di situazione ampliando il percorso esistente (part. __________) con una nuova strada di servizio (a doppia corsia) larga fino a 6.50 m (m 5 + 1.50 di marciapiede), adeguando l'innesto sulla strada cantonale (cfr. estratto piano del traffico agli atti). La strada, attualmente, non è ancora stata realizzata. Il Governo ha in particolare rilevato che la licenza edilizia non potrebbe essere subordinata alla condizione che questa nuova opera viara venga eseguita: non essendo ancora stato allestito e approvato un progetto stradale, né stanziato il relativo credito per l'opera di competenza dell'ente pubblico, troppo incerta sarebbe la sua concretizzazione, per comunque poter ritenere dato il requisito dell'accesso sufficiente. Il giudizio resiste alle critiche della ricorrente, e ciò anche considerando le decisioni frattanto prese a livello comunale.
4.3. Anzitutto, è ben vero che nel corso dell'ultimo anno circa è stato allestito (agosto 2017), pubblicato e approvato il progetto stradale per una "prima tappa" d'ampliamento di via __________ e l'imbocco su via __________ (cfr. doc. L, M e N, nonché allegati al citato scritto del 26 ottobre 2018). La relativa decisione d'approvazione del Municipio del 25 maggio 2018, tuttavia, non è ancora cresciuta in giudicato (essendo stata impugnata davanti al Governo, cfr. citato scritto del 26 ottobre 2018). Ben più significativo è comunque come a tutt'oggi manchi una determinazione del legislativo comunale che avalli l'esecuzione di tale opera, approvando i crediti necessari e il piano di finanziamento (cfr. art. 30 cpv. 1 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 [Lstr; RL 725.100] e 13 lett. g LOC); risoluzione, che di principio deve precedere l'avvio della procedura di progetto stradale (cfr. art. 30 cpv. 1 Lstr). Con decisione del 17 dicembre 2017, il Consiglio comunale si è infatti finora limitato a concedere un credito di fr. 53'000.- per la progettazione definitiva dell'allargamento stradale; non per la sua realizzazione. Non porta ad altra conclusione la convenzione del 21 aprile 2017 (doc. G), con cui la RI 1 si è impegnata ad anticipare i costi di progettazione (ca. fr. 13'932.-) e di costruzione (ca. fr. 110'000.- +/- 20%) di un primo lembo di via __________ con il raccordo su via __________ ("limite d'opera 1"; ca. 370 mq) - inclusi eventuali espropri - mentre il Municipio ha impegnato il Comune a rimborsarglieli (cfr. punti 2, 4 e 6 con preventivo e planimetria allegati). Anzitutto non risulta che una simile convenzione - eccedente il limite di delega dell'Esecutivo locale (fr. 60'000.-; cfr. art. 29 del regolamento comunale di Vacallo) - sia stata sottoposta per ratifica al Consiglio comunale. Inoltre, non è ben dato di vedere come tale accordo - che come detto interessa solo il "limite d'opera 1" (con un'area d'intervento di ca. 370 mq in cui è inclusa solo una prima striscia di una ventina di metri di via __________, cfr. convenzione e planimetria citate) - possa coprire l'intera prima tappa del progetto stradale pubblicato. Tappa che, come ben emerge dal relativo incarto (doc. L), ingloba un tratto ben più lungo (ca. 70 m) della strada di servizio di PR (comprensivo di tutta la fascia a valle della part. __________, fino a poco prima del ponte sul riale [part. __________ e __________]), oltre a diversi adeguamenti sulla strada cantonale, per una superficie totale d'intervento pari a più del doppio (ca. 800 mq) e un preventivo di spesa ben più consistente (fr. 477'414.-, di cui fr. 124'740.- per via __________ e fr. 352'674.- per via __________; cfr. relazione tecnica del 24 agosto 2017, pag. 2 e 14 segg. e planimetrie). Tale fatto è peraltro confermato anche dal preventivo presentato il 17 ottobre 2017 dalla __________ al Municipio (cfr. pag. 1, da cui emerge che il progetto presentato nell'agosto 2017 comprendeva già il "limite d'opera 2", e planimetrie allegate). Già solo a fronte di queste circostanze e dei diversi inciampi procedurali - per quanto qui interessa - non si può quindi che ritenere ancora lungo e incerto l'iter verso la realizzazione della strada di servizio pianificata, necessaria affinché il fondo possa essere considerato sufficientemente urbanizzato ai fini della destinazione auspicata in base all'art. 19 cpv. 1 LPT e alla giurisprudenza sopraesposta (consid. 3.1). A giusta ragione il Governo ha quindi annullato la licenza edilizia.
Fermo quanto esposto - e senza che si renda necessario entrare nel merito di altri aspetti su cui neppure il Governo si è veramente chinato -, il giudizio impugnato non può pertanto che essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.
6.1. Alla luce dei considerandi che precedono, il ricorso va respinto.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, che rifonderà inoltre al resistente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo carico. Quest'ultima rifonderà inoltre a CO 1 un identico importo a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera