Incarto n. 11.2003.89
Lugano, 14 settembre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2002.27 (riconoscimento di paternità: contestazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 16 gennaio 2002 dal
Comune di AP 1, AP 1 (rappresentato dal Municipio e patrocinato dall' PA 1)
contro
AO 1 AO 2 e AO 3 (rappresentati dal curatore PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 luglio 2003 presentato dal Comune di AP 1 contro la sentenza emessa il 12 giugno 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1975), attinente di AP 1, e __________ (1969), cittadina __________, si sono sposati a AP 1 il 21 agosto 2000. Al momento del matrimonio la moglie aveva già due figli, AO 2 (28 febbraio 1987) e AO 3 (24 ottobre 1994), nati a __________ Colombia). Il 10 gennaio 2001 AO 1 ne ha riconosciuto la paternità davanti al notariato di __________, che ha iscritto i rapporti di filiazione nel locale registro civil de nascimiento. Il 17 settembre 2001 l'Ufficio dello stato civile del Comune di AP 1 ha informato l'Ufficio cantonale di vigilanza sullo stato civile che AO 1, pur ammettendo di non essere il padre naturale dei due minorenni riconosciuti in Colombia, intendeva far iscrivere i figli nel registro delle famiglie. L'ambasciata svizzera a __________ ha trasmesso il 16 novembre 2001 i relativi atti di nascita all'Ufficio federale dello stato civile, che li ha fatti seguire all'Ufficio cantonale di vigilanza sullo stato civile. Il 18 dicembre 2001 quest'ultimo ha ordinato l'iscrizione dei due figli nel registro delle famiglie di AP 1, comunicando nondimeno al Comune __________, dove l'interessato era domiciliato, che intravedeva gli estremi per una contestazione del riconoscimento. Analoga comunicazione esso ha inviato l'11 gennaio 2002 al Comune di AP 1.
B. Il Comune di AP 1 ha convenuto il 16 gennaio 2002 AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, contestando i due riconoscimenti di paternità. Con ordinanza del 23 gennaio 2002 il Pretore, rammentato che l'azione dell'art. 260a CC va diretta contro l'autore del riconoscimento e il figlio, ha assegnato al Comune un termine di 15 giorni per sanare il difetto, rinnovandolo con ordinanza del 18 febbraio 2002. Il Comune ha presentato il 20 febbraio 2002 una nuova petizione, convenendo anche AO 2 e AO 3. Su invito del Pretore, il 10 aprile 2002 la Commissione tutoria regionale 5 ha istituito in favore dei figli una curatela di rappresentanza (art. 392 cpv. 2 CC), designando quale curatore l'PA 2 con il compito di patrocinatore i minorenni in giudizio.
C. Con risposta del 2 ottobre 2002 AO 2 e AO 3 hanno postulato il rigetto dell'azione, facendo valere in via preliminare che il Comune era privo di capacità processuale poiché non disponeva dell'autorizzazione a stare in lite e che
l'azione era prescritta. Il 4 ottobre 2002 anche AO 1 ha proposto di respingere l'azione, sostenendo – tra l'altro – la nullità della petizione e l'intervenuta prescrizione. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito le loro domande. Con ordinanza del 7 gennaio 2003 il Pretore ha poi trasmesso la causa al Pretore della sezione 4. All'udienza preliminare del 1° aprile 2003, limitata dal Pretore alla discussione della capacità processuale del Comune e all'esame della prescrizione (recte: perenzione), le parti hanno mantenuto i loro punti di vista. Statuendo il 12 giugno 2003, il Pretore ha dichiarato nulla la petizione. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.–, sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alle controparti fr. 1500.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata il Comune di AP 1 è insorto con un appello del 2 luglio 2003 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia annullato e gli atti ritornati al Pretore “perché proceda all'istruttoria e giudichi nel merito”. Con osservazioni del 2 settembre 2003 AO 2 e AO 2 propongono di respingere l'appello. AO 1 è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha rammentato che l'art. 13 cpv. 1 lett. l LOC riserva all'assemblea comunale (rispettivamente al consiglio comunale) la competenza di autorizzare il Municipio a intraprendere o a stare in lite, sicché gli atti processuali compiuti da un Municipio senza autorizzazione sono nulli. Constatato che nella fattispecie il Municipio di AP 1 non risultava essere stato autorizzato a promuovere causa, egli ha ritenuto la petizione nulla. Per di più, ha soggiunto, il Comune era a conoscenza del riconoscimento di paternità e del fatto che l'autore non è il genitore biologico dei bambini fin dal 17 settembre 2001, di modo che il termine annuo di prescrizione era scaduto il 17 settembre 2002 senza che il Comune, privo di capacità processuale, potesse validamente interromperlo. Onde, in definitiva, la nullità dell'azione per mancanza di capacità processuale.
L'appellante sostiene che l'art. 13 cpv. 1 lett. l LOC si applica essenzialmente alle procedure in cui siano in gioco interessi pecuniari del Comune, sui quali il legislativo esercita un potere di vigilanza. A suo avviso poi una deliberazione in pubblica seduta del consiglio comunale chiamato a decidere sull'autorizzazione del Municipio a promuovere cause di stato violerebbe la sfera privata delle persone coinvolte, che è garantita dall'obbligo di discrezione del Municipio. Inoltre l'attuale dell'art. 13 LAC, introdotto contestualmente all'entrata in vigore del nuovo diritto di filiazione, autorizza chiaramente il Municipio a stare in lite anche senza autorizzazione dal legislativo. Vista dunque la validità della petizione e il rispetto del termine annuo di prescrizione, l'appellante chiede che gli atti siano ritornati al Pretore “perché proceda all'istruttoria e giudichi nel merito”.
AO 2 e AO 1 rilevano anzitutto che AO 1 ha ammesso unicamente di non essere il loro padre biologico, ma ha rispettato tutte le procedure necessarie per instaurare un valido rapporto di filiazione in virtù del diritto colombiano. A prescindere da ciò, essi sostengono che l'art. 13 cpv. 1 lett. l LOC non dipende dagli interessi pecuniari in gioco, ma emana dal principio della separazione delle competenze. Anzi, una proposta intesa a modificare tale norma è stata respinta dal Gran Consiglio ancora nel 1999. Quanto a eventuali motivi di discrezione, essi sussistono anche in vertenze di natura patrimoniale. A parer loro l'art. 13 LAC precisa unicamente l'organo abilitato a promuovere causa, mentre le modalità sono disciplinate dalla legge organica comunale, la giurisprudenza riconoscendo eccezioni solo in materia cautelare, in caso di azioni possessorie e nell'ipotesi di procedure amministrative. Per tacere del fatto – essi epilogano – che nella sua versione attuale l'art. 13 cpv. 1 lett. l LOC è del 1999 e prevale sull'art. 13 LAC, risalente al 1978.
Giusta l'art. 260a cpv. 1 CC il riconoscimento di un rapporto di filiazione può essere contestato davanti al giudice, tra l'altro, dal Comune di origine o di domicilio dell'autore del riconoscimento. L'azione è diretta contro l'autore del riconoscimento e il figlio (art. 206a cpv. 3 CC). Dev'essere proposta entro un anno da quando l'attore ha avuto conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento (art. 260c cpv. 1 CC). Il termine è di perenzione, non di prescrizione (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 1 ad art. 260c). Spetta al diritto cantonale designare l'organo competente per esercitare l'azione. Il diritto cantonale può prevedere altresì che il Comune sia tenuto a promuovere causa a certe condizioni, così come può delegare il compito a un determinato organo, ad esempio il Procuratore pubblico (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 87 ad art. 260a CC). Nel Ticino il diritto di contestare un riconoscimento di paternità compete alla “municipalità locale” (art. 12 cpv. 1 n. 5 LAC) e alla “municipalità del luogo di attinenza” (art. 13 cpv. 1 n. 3 LAC). La “municipalità” del luogo di domicilio o del luogo di attinenza è abilitata anche – secondo i casi – a promuovere azione di nullità del matrimonio in virtù degli art. 105 e 106 CC (art. 8 cpv. 3 LAC), a instare per una dichiarazione di scomparsa a norma dell'art. 550 cpv. 1 CC (art. 13 cpv. 1 n. 4 LAC) e a essere convenuta in azioni di accertamento della filiazione qualora il padre sia morto e manchino ascendenti, discendenti e collaterali nel senso dell'art. 261 cpv. 2 CC (art. 12 cpv. 1 n. 6 LAC).
La questione è di sapere, nel caso in esame, se per contestare un riconoscimento di paternità la “municipalità” del luogo di domicilio o di attinenza debba essere autorizzata dal legislativo. L'art. 13 cpv. 1 lett. l LOC prevede in effetti che per intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere un Municipio dev'essere autorizzato dall'assemblea comunale (rispettivamente dal consiglio comunale, ove esista: art. 42 cpv. 2 LOC), salvo nelle “procedure amministrative”. Dandosi controversie derivanti da deliberazioni fondate su norme del diritto pubblico, infatti, il Municipio è già tenuto per legge a eseguire le risoluzioni del legislativo (art. 106 lett. b LOC); può dunque adire autorità amministrative superiori o giudiziarie senza ulteriore autorizzazione (Ratti, Il Comune, vol. I, 2ª edizione, pag. 150). Per contro, l'autorizzazione a stare in lite è necessaria nelle cause civili, ma non sempre. Intanto il regolamento comunale può prevedere una delega decisionale a favore del Municipio “sino a concorrenza di un importo determinato, avuto riguardo dell'importanza del bilancio del comune” (art. 13 cpv. 2 LOC). Inoltre, secondo giurisprudenza, non occorre autorizzazione a stare in lite ove si tratti di provvedimenti cautelari o di azioni possessorie (Rep. 1993 pag. 224 consid. 4, 1967 pag. 231), ove il giudice sia chiamato solo a statuire sul presupposto della giurisdizione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 41 ad art. 38), ove il Municipio postuli uno sfratto (Rep. 1994 pag. 374) o faccia eseguire una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro (Rep. 1994 pag. 375 consid. II in fine).
L'autorizzazione a stare in lite, se occorre, legittima il Municipio a rappresentare il Comune. Costituisce dunque un presupposto processuale che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 4 CPC). E nel caso in cui manchi un presupposto processuale, l'atto compiuto va dichiarato nullo (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), rispettivamente la petizione va dichiarata irricevibile (art. 99 cpv. 2 CPC). La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare nondimeno che, potendosi sanare il difetto entro breve termine, “il giudice lo assegna” (art. 99 cpv. 3 CPC). Se l'autorizzazione a stare in lite può essere ricuperata sollecitamente, di conseguenza, il giudice assegna al Municipio un breve termine per produrla. L'eventualità che tale autorizzazione non sia preventiva poco importa: “può avere rilevanza (...) per la posizione del Municipio e per le responsabilità nelle quali può incorrere se avvia una causa senza autorizzazione e non la ottiene a posteriori”, ma non riguarda la procedura civile (Rep. 1993 pag. 224 consid. 5). Qualora non ottemperi all'invito, in ogni modo, il Municipio vede – come detto – dichiarare nulli gli atti compiuti, rispettivamente dichiarare irricevibile la sua istanza o la sua petizione. Nell'ipotesi in cui sia convenuto, si vede invece precludere dalla lite (Rep. 2000 pag. 220 n. 38).
Dato quanto precede, è manifesto che in concreto il Pretore non poteva dichiarare nulla l'azione promossa dal Comune senza nemmeno avere considerato la possibilità di impartire un breve termine al Municipio per rimediare alla mancata autorizzazione a stare in lite. Rimane da sapere se nella fattispecie l'autorizzazione fosse davvero necessaria. Come si è visto, essa non occorre in caso di urgenza (provvedimenti cautelari o di azioni possessorie), in caso di procedimenti esecutivi (incasso di somme di denaro o sfratto) e nemmeno in una causa civile ordinaria, finché si tratti di accertare il presupposto processuale della giurisdizione (sopra, consid. 5). L'ipotesi dell'art. 260a cpv. 1 CC non rientra in nessuna di tali eccezioni. Se non che, una differenza specifica distingue l'azione promossa dal Municipio in virtù dell'art. 260a cpv. 1 CC – o delle altre norme menzionate al consid. 4 in fine – da una qualsiasi altra vertenza civile avviata in nome del Comune: il fatto che l'art. 13 cpv. 1 n. 3 LAC non abiliti semplicemente a procedere il Comune di attinenza, bensì la “municipalità del luogo di attinenza”. Al momento di promulgare l'art. 12 cpv. 1 n. 5 LAC (analogo all'art. 13 cpv. 1 n. 3 LAC) il Consiglio di Stato ha precisato del resto che la competenza a promuovere causa era conferita “alla municipalità del Comune di domicilio”, non al Comune in quanto tale (messaggio n. 2265 del 15 novembre 1977, in: Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1977, vol. 1, pag. 236 a metà). Come il diritto di altri Cantoni delega la competenza per esercitare l'azione del Comune a un organo particolare (ad esempio il Procuratore pubblico), il diritto ticinese delega siffatta competenza al Municipio, chiamato a procedere per legge sotto propria responsabilità.
Nelle circostanze descritte poco giova che il legislatore ticinese abbia inteso mantenere l'autorizzazione a stare in lite nell'ambito della revisione totale della legge organica comunale del 1987 e abbia confermato tale scelta – contro l'opinione del Consiglio di Stato (messaggio del Consiglio di Stato n. 4671 del 27 agosto 1997, in: Verbali del Gran Consiglio 1998/99, vol. 5, pag. 3633) – anche dopo la nuova revisione parziale del 1997 (rapporto della Commissione della gestione n. 4671R del 27 agosto 1997 menzionato in: Ratti, op. cit., vol. IV, Losone 2003, pag. 79). Le disposizioni generali della legge organica comunale non influiscono, in effetti, sulle norme speciali degli art. 8, 12 o 13 LAC, emanate in applicazione del diritto federale. In accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve quindi essere riformata con un decreto (art. 100 cpv. 1 CPC), il quale respinga la carenza di legittimazione del Municipio alla rappresentanza del Comune sollevata dai convenuti. E siccome il Municipio ha promosso causa validamente, va respinta anche la perenzione dell'art. 260c cpv. 1 CC. Gli atti vanno di conseguenza ritornati al Pretore non solo “perché proceda all'istruttoria e giudichi nel merito”, come chiede il Municipio, ma anzitutto perché indica l'udienza preliminare di merito, quella del 1° aprile 2003 essendo stata limitata alle contestazioni d'ordine (art. 181 cpv. 1 CPC).
Gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico di AO 2 e AO 2 (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non può essere considerato soccombente AO 1, il quale si è astenuto dal postulare la reiezione dell'appello (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Dato nondimeno che il ricorso verteva su un tema mai giudicato dianzi, si giustifica equitativamente – per le particolarità del caso specifico – di rinunciare al prelievo di tasse o spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Al Municipio vittorioso, sprovvisto di un servizio giuridico proprio, va riconosciuta in ogni modo
un'indennità per ripetibili. Identico principio vale per gli oneri processuali di primo grado, con la precisazione che davanti al Pretore anche AO 1 ha fatto valere le stesse argomentazioni dei minorenni. Va quindi tenuto solidalmente con loro al versamento di un'indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 4 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e sostituita dal seguente decreto:
Le contestazioni d'ordine sono respinte.
Non si riscuotono tasse né spese. I convenuti rifonderanno all'attore, con vincolo di solidarietà, fr. 1300.– complessivi per ripetibili.
II. Non si riscuotono tasse o spese di appello. AO 2 e AO 3 rifonderanno solidalmente all'attore fr. 700.– complessivi per ripetibili.
III. Intimazione:
–; –; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria