Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2005.147
Entscheidungsdatum
05.09.2005
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2005.147

Lugano 5 settembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 26 aprile 2005 del

RI 1

contro

la risoluzione 5 aprile 2005 (n. 1555) del Consiglio di Stato, che accoglie, nella misura in cui è ricevibile, l'impugnativa inoltrata da CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5 ed CO 6 avverso la decisione 13 settembre 2004 con cui il consiglio comunale di Chiasso ha rinunciato allo sfruttamento delle sorgenti Laghetto, Bosco della Selva e Pozzo Morbiasco e ha autorizzato la loro cancellazione dal Piano delle zone di protezione delle acque, subordinatamente dal Piano generale delle canalizzazioni e dal Piano regolatore;

viste le risposte:

  • 9 maggio 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;

  • 10 maggio 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

  1. a) Con messaggio
  2. 6/2004 del 9/10 marzo 2004, il municipio di Chiasso ha proposto di

rinunciare allo sfruttamento delle sorgenti Laghetto, Bosco della Selva e Pozzo

Morbiasco situate nella zona di Pedrinate e della Bellavista e di procedere in

seguito alla loro cancellazione dal Piano delle zone di protezione delle acque,

subordinatamente dal Piano generale delle canalizzazioni (PGC) e dal Piano

regolatore (PR), in quanto esse risultavano ormai insufficienti per alimentare il

crescente fabbisogno in acqua delle abitazioni della zona.

b) Con rapporto del 30 agosto 2004, sottoscritto unicamente dal proprio presidente, la commissione speciale per l'esame del piano regolatore ha invitato il consiglio comunale ad approvare il messaggio municipale.

Il rapporto è poi stato sottoscritto da altri 7 membri nel corso della settimana precedente la seduta del legislativo.

c) Il 13 settembre 2004, alla presenza di 40 consiglieri su 45, il consiglio comunale ha approvato la trattanda relativa al messaggio n. 6/2004 con 21 voti favorevoli, 2 astenuti e 17 contrari.

La risoluzione è stata pubblicata all’albo comunale il 15 settembre 2004.

B. a) Il 30 settembre 2004, CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5 ed CO 6, cittadini attivi di Chiasso, hanno impugnato la suddetta delibera dinnanzi al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento.

Essi hanno sollevato dubbi in ordine alla validità del rapporto commissionale, rilevando che era stato sottoscritto solo dal presidente, non era stato depositato tempestivamente all'albo comunale e non informava sufficientemente i consiglieri comunali sui motivi che giustificavano la rinuncia alle sorgenti.

Sempre secondo i ricorrenti, la delibera doveva essere in ogni caso annullata in quanto non aveva raccolto la maggioranza assoluta dei votanti.

b) Con giudizio 5 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame nella misura in cui era ricevibile e annullato la risoluzione del consiglio comunale.

Ha rilevato che la deliberazione del legislativo, vertendo su una trattanda riconducibile a una variante del PR, doveva raccogliere il voto della maggioranza assoluta dei votanti.

Il Governo ha inoltre rimproverato all'autorità comunale di non avere rispettato la procedura volta a permettere al legislativo di deliberare sull'oggetto ed ha espresso una nota di biasimo nei confronti del municipio e dei commissari, richiamandoli affinché rispettassero d'ora in avanti scrupolosamente le disposizioni per l'adozione delle risoluzioni delle autorità comunali.

C. Contro il predetto giudicato governativo, il comune di Chiasso insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

In sostanza, sostiene che il caso in rassegna non è retto dalla normativa in materia di piano regolatore, bensì dalla procedura relativa alla protezione delle acque.

Non potendo essere considerata una variante di PR, conclude il comune, per rinunciare e cancellare le sorgenti non sarebbe pertanto necessaria la maggioranza assoluta dei votanti.

D. All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

La Sezione degli enti locali si limita a prendere atto dell'inoltro dell'impugnativa, mentre i ricorrenti in prima istanza e il presidente del consiglio comunale non si sono espressi sul ricorso.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm e 209 lett. b LOC).

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  1. 2.1. Le risoluzioni del consiglio comunale sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio (art. 61 cpv. 1 LOC).

L'adozione e la modifica del piano regolatore deve raccogliere invece il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio (art. 61 cpv. 2 combinato con l'art. 13 cpv. 1 lett. d LOC).

L'art. 212 LOC dispone che le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili, tra l'altro, se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme di legge (lett. c) o quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).

2.2. In concreto, il 13 settembre 2004 il consiglio comunale di Chiasso, alla presenza di 40 consiglieri su 45, ha deciso con 21 voti favorevoli, 17 contrari e 2 membri del consesso astenuti di rinunciare alle sorgenti Laghetto, Bosco della Selva e Pozzo Morbiasco e di autorizzare la loro cancellazione dal Piano delle zone di protezione delle acque, subordinatamente dal PGC e dal PR.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la delibera del consiglio comunale fosse riconducibile in sostanza a una variante del PR e l'ha quindi annullata, dal momento che non aveva raccolto il voto della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

La tesi dell'Esecutivo cantonale non può essere condivisa.

2.3. Il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio è necessario soltanto per adottare e modificare il piano regolatore. Tale maggioranza non può essere estesa ai casi che riguardano una modifica del piano delle zone di protezione delle acque.

Certo, tale piano va considerato alla stregua di uno strumento di pianificazione. Lo è tuttavia in virtù del diritto federale sulla protezione delle acque, non nel senso della legislazione in materia di pianificazione del territorio (DTF 120 Ib 296; Scolari, Commentario, IIa ed., n. 220 ad art. 28 LALPT).

L'art. 20 cpv. 1 LPAc dispone infatti che i cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d’acqua sotterranea e agli impianti d’interesse pubblico e d’alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. A livello cantonale, l'art. 31 LALIA prevede che il piano dei settori di protezione delle acque deve essere costantemente adeguato alle nuove conoscenze. Inoltre, nell'ambito dei settori S, gli enti pubblici proprietari delle prese d'acqua sotterranea sono obbligati nel termine di due anni dall'entrata in vigore del piano dei settori di protezione delle acque ad allestire il piano delle zone di protezione delle captazioni di acque sotterranee e delle sorgenti (art. 34 cpv. 1 LALIA).

Gli atti vanno trasmessi in seguito al Dipartimento del territorio per approvazione e la decisione di allestimento del piano notificata per iscritto ai proprietari gravati, i quali, entro il termine di trenta giorni, possono presentare ricorso al Consiglio di Stato (v. art. 36 cpv. 1 LALIA senz'altro applicabile, secondo il principio del parallelismo delle forme, anche in caso di modifica del piano).

Contrariamente a quanto assume il Governo, la rinuncia e la susseguente cancellazione delle sorgenti in parola dal piano di protezione delle acque non possono quindi essere equiparate ad una una variante di PR. Il PGC e il PR vengono semplicemente aggiornati in base alla decisione di modifica del piano di protezione delle acque sotterranee, ma non influiscono sulla decisione presa in tale materia. Come ha rilevato il comune, la decisione non impedisce comunque di avviare la procedura di variante di PR se, a seguito dello stralcio delle aree di protezione delle acque, dovessero effettivamente esserci delle esigenze particolari di azzonamento.

Non porta a diversa conclusione il fatto che le rappresentazioni grafiche fissino, per l'utilizzazione dei fondi, dei vincoli speciali per la protezione delle acque (art. 28 cpv. 1 e cpv. 2 lett. h LALPT). Esse sono riportate nel PR solo a titolo informativo. Non partecipano all'effetto vincolante del piano.

È inoltre irrilevante che sia stata la commissione speciale per l'esame del PR ad allestire il rapporto. La stessa è infatti la più affine alla tematica tra le diverse commissioni esistenti nel comune di Chiasso.

Per rinunciare e cancellare le sorgenti dal Piano delle zone di protezione delle acque, subordinatamente dal PGC e dal PR, non occorreva pertanto raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del legislativo.

La censura sollevata dal comune si rivela pertanto fondata.

  1. Il Consiglio di Stato ha inoltre rimproverato al municipio e ai membri della commissione speciale per l'esame del piano regolatore di non avere rispettato del tutto la procedura volta a permettere al legislativo di deliberare sull'oggetto qui in contestazione.

3.1. Salvo i casi in cui è domandata e concessa l'urgenza, i messaggi sottoposti dal municipio al legislativo comunale non possono essere discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del legislativo (art. 56 cpv. 2 LOC). La commissione competente per l'esame di un determinato messaggio municipale allestisce rapporto scritto con le relative proposte e lo deposita presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea, rispettivamente del consiglio comunale. La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli consiglieri comunali (art. 71 cpv. 1 e 2 LOC).

Le norme in questione mirano a preparare convenientemente le deliberazioni del consiglio comunale, permettendo ai suoi membri di esaminare in modo critico ed approfondito i contenuti delle proposte del municipio, di concertarsi fra loro e di deliberare con piena cognizione di causa (STA 20 dicembre 2002 in re PSS consid. 2.1., pubbl. in RDAT II-2003 n. 3).

Va in ogni caso rilevato che il controllo giudiziale della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività dell'informazione dispensata dal municipio nell'ambito dei messaggi municipali, e poi dalle commissioni attraverso i relativi rapporti, è comunque limitato. Informazioni carenti o errate contenute nei messaggi municipali che il municipio sottopone al legislativo comunale possono determinare l'annullamento della decisione che ne è scaturita soltanto se il difetto è di natura tale da giustificare la conclusione che l'organo deliberante è stato fuorviato o non ha potuto determinarsi con la necessaria cognizione di causa (STA 15 marzo 2000 in re B. e llcc; RDAT I-1999 n. 2, I-1995 n. 12).

3.2. A Chiasso la commissione speciale per l'esame del piano regolatore è composta di 9 membri.

Il rapporto commissionale in parola datato 30 agosto 2004, che invitava il legislativo ad approvare il messaggio municipale, è stato depositato presso la cancelleria comunale in tempo utile come prevede l'art. 71 LOC, la seduta del consiglio comunale essendosi svolta il 13 settembre successivo. A quel momento, tuttavia, esso era stato sottoscritto soltanto dal proprio presidente. È solo nel corso della settimana precedente la seduta del consiglio comunale che altri 7 commissari su 8 l'hanno firmato.

Come ha già avuto modo di considerare il Consiglio di Stato questo modo di agire non va esente da critiche. Ciò non permette tuttavia di annullare l'intera procedura, la violazione non potendo essere considerata essenziale ai sensi dell'art. 212 lett. e LOC. Non risulta infatti che il rapporto commissionale abbia in qualche modo fuorviato il consiglio comunale al momento della deliberazione o che quest'ultimo non abbia potuto determinarsi sull'oggetto con la necessaria cognizione di causa (v. estratto 14 ottobre 2004 del municipio di Chiasso del verbale relativo alla trattanda in rassegna).

Il Governo, del resto, si è limitato su questo punto a richiamare il municipio e i commissari affinché rispettassero d'ora in avanti scrupolosamente le disposizioni sulla procedura per l'adozione delle risoluzioni delle autorità comunali.

4.4.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, la decisione 5 aprile 2005 del Consiglio di Stato annullata e la risoluzione del consiglio comunale di Chiasso confermata.

4.2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia, considerato che i ricorrenti in prima istanza non hanno resistito al gravame.

Non si assegnano ripetibili, ritenuto che il comune non si è avvalso del patrocinio di un legale.

Per questi motivi,

visti gli art. 13, 56, 61, 71, 208, 209 e 212 LOC; 1, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 5 aprile 2005 (n. 1555) del Consiglio di Stato è annullata.

1.2. la risoluzione 13 settembre 2004 del consiglio comunale di Chiasso è confermata.

2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

; .

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2
  3. CO 3
  4. CO 4
  5. CO 5
  6. CO 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 rappr. da: RA 1
  7. CO 7
  8. CO 8
  9. CO 9

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Zitate

Gesetze

15

LALIA

  • art. 31 LALIA
  • art. 34 LALIA
  • art. 36 LALIA

LALPT

  • art. 28 LALPT

LOC

  • art. 13 LOC
  • art. 56 LOC
  • art. 61 LOC
  • art. 71 LOC
  • art. 208 LOC
  • art. 209 LOC
  • art. 212 LOC

LPAc

PAmm

  • art. 18 PAmm
  • art. 43 PAmm
  • art. 46 PAmm

Gerichtsentscheide

1
  • DTF 120 Ib 296