Incarto n. 52.99.00035
Lugano 25 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1º febbraio 1999 del
contro
la decisione 14 gennaio 1999, no. 41, del Consiglio di Stato che dichiara nulle le decisioni 3 agosto e 24 settembre 1998 con cui il municipio di __________ ha inflitto a __________ quattro multe per disturbo della quiete pubblica;
viste le risposte:
10 febbraio 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
12 febbraio 1999 di __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con rapporti del 5 giugno, del 3 e del 6 luglio 1998 l’autorità comunale di __________ ha aperto altrettanti procedimenti contravvenzionali a carico del resistente __________, gerente del bar __________ per disturbo arrecato al vicinato da parte degli avventori in sosta davanti al locale e con la musica ad alto volume proveniente dall'interno: fatti che si sarebbero verificati il 5 e il 25 giugno e il 5 luglio 1998 tra le 23.00 e la 01.00.
Raccolte le osservazioni del prevenuto, il 3 agosto 1998 il municipio gli ha inflitto tre distinte multe di fr. 1'000.--, 1'200.-- e 1'400.-- per i fatti addebitatigli. Le decisioni si richiamavano agli art. 107 e 145 LOC, 53 LEsPub, 81 RLesPub, 17 e 20 dell'ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti (ORRM).
Contro queste tre decisioni, __________ è insorto con un primo ricorso davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per motivi di cui si dirà semmai più avanti.
Il 31 agosto 1998 la polizia comunale ha nuovamente posto in contravvenzione il resistente per aver aver violato gli art. 17 e 20 ORRM, 53 LEsPub e 81 RLEsPub, arrecando disturbo al vicinato con musica ad alto volume udibile all'esterno dell'esercizio pubblico la sera del 20 alle 23.37.
Preso atto delle giustificazioni addotte dall'interessato, il 22 settembre 1998 il municipio gli ha inflitto un'ulteriore multa di fr. 1'600.-- per violazione delle succitate disposizioni di legge.
__________ ha impugnato anche questa nuova decisione di multa davanti al Consiglio di Stato, postulandone l’annullamento.
B. Con unico giudizio del 14 gennaio 1999 il Consiglio di Stato ha evaso entrambi i ricorsi ai sensi dei considerandi, dichiarando nulle le decisioni impugnate per incompetenza del municipio. A mente del Governo la repressione di rumori molesti derivanti dall'attività di un esercizio pubblico spetterebbe esclusivamente al Dipartimento delle istituzioni.
C. Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la conferma delle multe irrogate.
Secondo l'insorgente, le multe si fonderebbero sul diritto comunale, in particolare sugli art. 17 e 20 ORRM. L'art. 53 LEsPub e l’art. 81 RLEsPub sarebbero stati richiamati soltanto per suffragare la responsabilità del gerente.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica conclusione perviene il resistente, che contesta le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si discuterà qui appresso.
Considerato, in diritto
Data la natura delle questioni da risolvere, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
La norma in questione chiama il gerente a fungere da garante per la tutela dei beni di polizia summenzionati, obbligandolo a vigilare in modo da prevenire turbative e pregiudizi derivanti dall’attività dell’esercizio pubblico non soltanto all'interno del locale, ma anche nelle immediate adiacenze. L'art. 81 RLEsPub precisa che il gerente è tenuto ad assicurare il buon funzionamento dell'esercizio pubblico attraverso la sua presenza.
2.2. A norma dell’art. 66 cpv. 1 LEsPub, le infrazioni alla legge ed al relativo regolamento d'applicazione sono punite con una multa variante da un minimo di fr. 20.-- ad un massimo di fr. 10'000.-- giusta le disposizioni della LPContr.
Il secondo capoverso di tale norma dichiara punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (lett. a) e il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio pubblico opppure dà false indicazioni per le notifiche uffciali.
Per quanto riguarda le competenze, l’art. 67 LEsPub stabilisce che le infrazioni in materia di permessi speciali (art. 30-33 LEs Pub), di orari e periodi di apertura e chiusura (art. 37-44 LEs Pub), sono punite dall'autorità concedente. Ogni altra infrazione è invece dichiarata di esclusiva competenza del Dipartimento.
3.2. L'art. 17 ORRM di __________, richiamato dall'autorità comunale negli avvisi di contravvenzione, stabilisce che:
“gli esercizi pubblici, le sale da concerto, i cinematografi, i luoghi di riunione e di intrattenimento e le sale da ballo dovranno essere costruiti, disposti e insonorizzati in modo tale da non arrecare alcun disturbo ai coinquilini, ai vicini e ai terzi.
In ogni caso, durante il servizio all'aperto degli esercizi pubblici, qualsiasi tipo di produzione sonora e/o canora deve terminare alle ore 23.00.
Eccezioni di carattere generale potranno essere concesse quando le stesse non siano di pregiudizio a terzi.
Nei locali chiusi sono permessi il canto, la musica, ecc., come pure l'uso di apparecchi di riproduzione del suono di cui all'art. 11 della presente ordinanza, a condizione che a partire dalle ore 22.00 le porte e le finestre degli esercizi pubblici dovranno restare chiuse; quelle delle sale da concerto e dei luoghi di intrattenimento, come pure delle sale da ballo, dovranno essere chiuse in permanenza.
In casi particolari, nell'interesse della quiete e della tranquillità notturna, l'autorità comunale potrà imporre l'adozione di altre restrizione o vietare le manifestazioni di cui al cpv. 2 qualora le stesse, nonostante la chiusura di porte e finestre, siano di pregiudizio a terzi”.
L’art. 20 ORRM, richiamato dagli avvisi di contravvenzione notificati al resistente, si limita a comminare la multa da fr. 50.- a fr. 10’000.- per le infrazioni alle disposizioni della stessa ordinanza, dichiarando applicabili gli art. 147 seg. LOC.
Se ne può dedurre che la LEsPub lasci ai comuni un discreto margine di autonomia (art. 2 LOC) per definire in via astratta e generale le modalità d'esercizio dei locali pubblici in ordine alla salvaguardia della quiete. In quest’ordine di idee l’art. 111 RLEs Pub si limita a stabilire che l’uso di strumenti ed apparecchi musicali, radiofonici, da gioco e simili deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica, riservando espressamente le disposizioni del regolamento comunale per le terrazze e le attività all’aperto. Conseguentemente occorre riconoscere ai municipi anche la facoltà di intervenire a reprimere le infrazioni alle prescrizioni di diritto comunale poste a tutela di questo bene di polizia (STA 12.1.99 in re comune di Giubiasco). Se debba essere ammessa una competenza suppletoria dell’autorità cantonale laddove il diritto comunale non prevede alcunché al riguardo, è questione che ai fini del presente giudizio può rimanere indecisa.
Gli avvisi di contravvenzione si richiamano anche agli art. 53 LEsPub e 81 RLEsPub. Il richiamo di queste norme è tuttavia destinato unicamente a suffragare la responsabilità del gerente prevenuto. Non mira a specificare il titolo di reato per il quale è stato aperto il procedimento. La violazione di norme che si limitano a sancire la responsabilità del gerente per l’igiene, l’ordine, la quiete e la tutela del buon costume all’interno dell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze costituisce d’altro canto un’ipotesi di reato di difficile costruzione.
In tali circostanze, non si può disconoscere al municipio lo ius puniendi che gli compete in base all'art. 145 LOC.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 145, 148 LOC; 53, 66, 67 LEsPub; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 14 gennaio 1999, n. 41, del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione.
Non si preleva tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario