Incarto n. 52.97.00258
Lugano 28 gennaio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 settembre 1997 di
e __________ patrocinato da: avv. __________
contro
la risoluzione 3 settembre 1997, no. 4323, con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso 30 maggio 1997 degli insorgenti avverso la trasmissione da parte della cancelleria comunale di __________ della polizza di versamento per il pagamento del contributo di miglioria loro imposto dal comune in qualità di proprietari dei mapp. __________ e __________ di quel comune in relazione alla costruzione del tratto stradale denominato B1 superiore ed all'allargamento della strada __________ -__________;
viste le risposte:
7 ottobre 1997 del comune di __________;
8 ottobre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il comune di __________ ha proceduto, negli scorsi anni, alla costruzione del tratto stradale denominato B1 superiore ed all'allargamento della strada __________ -__________. Per dette opere il comune ha inoltre proceduto all'imposizione di contributi di miglioria. Il prospetto dei contributi é stato pubblicato da parte del municipio nel periodo 6 luglio/4 agosto 1993. Ai proprietari interessati al prelievo é inoltre stato notificato il 30 giugno 1993 un estratto del prospetto che li concerneva, con l'indicazione dei mezzi e del termine di reclamo. Tra questi figuravano i coniugi __________ e __________, proprietari dei mapp. __________ e __________, che sono stati imposti per fr. 9'074.-- e fr. 8'436.-- rispettivamente. I predetti non hanno contestato l'imposizione. Nel contesto dell'esame generale dei reclami inoltrati avverso il prelievo dei contributi di miglioria, il municipio ha tuttavia deciso di ridurre l'onere nei confronti di tutti i proprietari al 70% di quanto pubblicato e richiesto in un primo tempo. Il 14 giugno 1994 il municipio di __________ ha quindi notificato a __________ e __________ la riduzione del contributo posto a loro carico a fr. 6'352.-- (mapp. __________) e fr. 5'905.-- (mapp. __________). Ha nel contempo invitato i predetti a indicare quale forma di pagamento intendevano adottare: con risposta del 30 giugno successivo essi hanno comunicato di optare per il versamento in due rate.
b) Accogliendo i ricorsi di alcuni proprietari, con sentenze 7 aprile e 7 luglio 1995 il Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha annullato i contributi di miglioria imposti agli stessi per la costruzione delle opere in rassegna. Il Tribunale ha considerato che il diritto di imposizione del comune fosse perento, poiché la pubblicazione del prospetto dei contributi aveva avuto luogo ad oltre un anno dalla messa in esercizio dell'opera (art. 16 LCMI 1990) e addirittura ad oltre tre anni dal suo compimento: termine massimo quest'ultimo per procedere a tanto fissato dall'art. 14 dell'or abrogata LCMI 1971.
B. a) Il 15 maggio 1997 la cancelleria comunale di __________ ha trasmesso ai ricorrenti la polizza di versamento per il pagamento della prima rata del contributo dagli stessi dovuto a favore del comune, pari a fr. 6'591,90.
b) __________ e __________ hanno impugnato quella comunicazione con ricorso 30 maggio 1997 al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla e di accertare l'impossibilità per il comune di prelevare a loro carico il contributo di miglioria precedentemente stabilito, in quanto perento.
c) Con risoluzione 3 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame, per il motivo che il problema della perenzione del contributo doveva essere semmai sottoposto alle autorità competenti a determinare il contributo stesso: municipio dapprima e, successivamente, Tribunale d'espropriazione. Donde l'incompetenza del Governo a conoscere la contestazione.
C. Con ricorso 22 settembre 1997 __________ e __________ sono insorti innanzi a questo Tribunale avverso la risoluzione governativa predetta, della quale chiedono l'annullamento ed inoltre che venga accertata la nullità della "risoluzione" comunale 15 maggio 1997. Affermata la competenza a decidere il loro ricorso 30 maggio 1997 da parte del Consiglio di Stato, i ricorrenti sostengono che la decisione di prelevare un contributo perento é nulla.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data nella misura in cui i ricorrenti rimproverano il Consiglio di Stato di aver disatteso la sua competenza a decidere giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC, secondo cui contro le decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso é per il rimanente tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm). Esso é dunque ricevibile in ordine e può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. I ricorrenti affermano la competenza del Consiglio di Stato a decidere il loro ricorso contro la trasmissione da parte della cancelleria comunale di __________ della polizza di versamento per il pagamento del contributo di miglioria loro imposto dal comune in qualità di proprietari dei mapp. __________ e __________.
2.2. Come già é stato ricordato poco sopra, contro le decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 208 cpv. 1 LOC). Con il termine di decisioni si intendono quegli atti d'imperio che toccano la situazione giuridica del singolo obbligandolo a fare, omettere o tollerare alcunché o che regolino altrimenti d'autorità, con carattere vincolante e con possibilità di esecuzione coercitiva, il rapporto del cittadino con l'ente pubblico (cfr. sul concetto di decisione nel diritto amministrativo ticinese, che coincide con quello definito all'art. 5 PA, DTF 114 Ia 463; Rep. 1988, pag. 290 seg.; RDAT II-1994 N. 8; II-1992 N. 1 consid. 2; II-1991 N. 8 consid. 2a; I-1991 N. 20 consid. 2a; 1986 N. 28 consid. 3 a; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 N. 4). Organi del comune sono l'assemblea, il consiglio comunale ed il municipio (art. 9 cpv. 1 LOC).
2.3. Nel concreto caso l'obbligo contributivo dei ricorrenti in qualità di proprietari dei mapp. __________ e __________ é stato fissato tramite la pubblicazione del prospetto dei contributi, la quale ha avuto luogo nel periodo 6 luglio/4 agosto 1993; esso é stato successivamente corretto da parte del municipio il quale, accogliendo la censure formulate da taluni proprietari in sede di reclamo, ha notificato il 14 giugno 1994 a tutti i proprietari gravati una riduzione del contributo del 30%. Importo che i ricorrenti non hanno impugnato, permettendo con ciò la sua crescita in giudicato. La trasmissione agli stessi da parte della cancelleria comunale di __________ della polizza di versamento per il pagamento del contributo di miglioria loro imposto, che ha avuto luogo il 15 maggio 1997, non costituiva invece una decisione nel senso sopra descritto: essa non determinava infatti l'obbligo contributivo dei ricorrenti nei confronti del comune, poiché questo sussisteva già a pieno titolo. La trasmissione in discussione rappresentava pertanto semplicemente un primo passo dell'autorità per incassare (non per accertare) quanto spettava al comune. Del resto, quel documento nemmeno emanava da parte di un'autorità, ma dalla cancelleria comunale.
2.4. Il ricorso 30 maggio 1997 di __________ e __________ avrebbe pertanto dovuto essere dichiarato irricevibile già per difetto di una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC. Invano i ricorrenti tentano quindi di ribaltare questa conclusione eccependo la nullità della "decisione" di incasso emessa dalla cancelleria comunale 15 maggio 1997, in quanto riferita ad un contributo perento: quell'eccezione é infatti ininfluente ai fini della determinazione della competenza delle autorità. Del resto, il contributo reclamato dal comune nei confronti dei ricorrenti é stato validamente definito ed é pertanto dagli stessi dovuto: non sussiste proprio nessun motivo per dubitare della validità della comunicazione effettuata da parte della cancelleria comunale il 15 maggio 1997 sulla scorta di detta definizione. In realtà i ricorrenti vogliono tentare di far accertare a posteriori la nullità del contributo posto a loro carico per il motivo che, com'é noto, il Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina, accogliendo i ricorsi di taluni proprietari, aveva dichiarato perento il diritto di imposizione del comune a seguito di tardiva pubblicazione del prospetto dei contributi. In assenza di possibilità di provocare simile accertamento in via pregiudiziale, l'esercizio di tale prerogativa deve tuttavia seguire la procedura tracciata dall'art. 41 seg. PAmm, che chiama in causa le autorità competenti a definire i contributi di miglioria, ossia municipio e Tribunale d'espropriazione (art. da 11 a 13 LCMI 1990; da 11 a 16 LCMI 1971; RDAT I-1994 N. 7). Se quindi i ricorrenti vogliono battere quella strada - dall'esito scontato, checché ne dicano gli stessi (cfr. RDAT I-1996 N. 48) - dovranno preliminarmente proporre al municipio una domanda tendente a far constatare la nullità del prelievo, ed in particolare del prospetto dei contributi, per quanto li concerne ed in seguito ricorrere al menzionato Tribunale contro una decisione di reiezione dell'istanza (nello stesso senso la STA inedita 25 luglio 1995 in re comune di __________, consid. 2.2.).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 41, 42, 43, 46 PAmm, 208 LOC, da 11 a 16 LCMI 1971, da 11 a 13 LCMI 1990
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 600.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario