Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2013.182
Entscheidungsdatum
24.04.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2013.182

Lugano 24 aprile 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Raffaello Balerna, presidente

assistito dal segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 aprile 2013 del

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la risoluzione 27 marzo 2013 (n. 1610) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa di CO 1 e CO 2 avverso la decisione 29 gennaio 2013 del municipio di RI 1 in materia di trasferimento d'ufficio del domicilio;

richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 29 gennaio 2013 il municipio di RI 1 ha iscritto d'ufficio CO 1 e CO 2 nel domicilio del comune a far tempo dal 1° aprile 2012;

che contro la decisione del municipio CO 1 e CO 2 sono insorti davanti al Governo, chiedendone l'annullamento;

che, con risoluzione 27 marzo 2013, con motivazioni che qui non conta riportare, il Consiglio di Stato ha accolto il gravame e annullato la decisione impugnata;

che con impugnativa 22 aprile 2013 il municipio di RI 1 adisce il Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione governativa; non è qui necessario riportare le argomentazioni addotte;

che il ricorso non è stato intimato per le risposte;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2);

che il ricorso, che non pone questioni di principio, può essere deciso nella composizione di un giudice unico (art. 49 cpv. 2 legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 3.1.1.1);

che, giusta l'art. 48 LPamm, l'autorità di ricorso può - immediatamente o dopo aver richiamato gli atti - respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, come nel presente caso, per i seguenti motivi;

che per costante giurisprudenza di questo Tribunale, al municipio dev'essere negata la legittimazione a ricorrere;

che, in effetti, il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 18 cpv. 3 Costituzione della Repubblica e Cantone Ti-cino del 15 dicembre 1997; Cost./TI; RL 1.1.1.1; art. 9 cpv. 1 LOC); non si identifica, con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria;

che legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico; diversamente da quest'ultimo, il municipio non possiede invece né la capacità giuridica, né quella di essere parte (cfr. STF 1P.77/1999 del 5 marzo 1999, pubbl. in: RDAT II-1999 n. 48 con rinvii a giurisprudenza e dottrina; inoltre, tra le tante sentenze del Tribunale cantonale amministrativo, STA 52.2012.81 del 23 febbraio 2012, 52. 2010. 417 del 10 gennaio 2011, 52.2008.158 del 24 aprile 2008, 52.2007.130 del 23 aprile 2007, 52.2005.430 del 28 dicembre 2005, 52.2003.64 del 10 marzo 2003, 52.2002.324 del 25 settembre 2002, 52.2001.140 del 15 giugno 2001, pubbl. in: RDAT I-2002 n. 8);

che il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre: RDAT II-1999 n. 48);

che non si può, tuttavia, ritenere che i ricorsi presentati dal municipio in nome proprio possano essere considerati come introdotti in nome del comune: recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale cantonale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate citate in precedenza; inoltre: circolare, datata aprile 2000, attraverso cui la Sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di prassi);

che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali, devono essere ossequiati in modo severo: non costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

che, nella fattispecie, è fuor di dubbio che il ricorso sia presentato esclusivamente in nome del municipio, che espressamente dichiara di ritenersi legittimato (cfr. ricorso, in ordine, primo paragrafo, ultima frase);

che l'impugnativa deve dunque essere respinta in limine, siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelevare una tassa di giustizia dall'ente pubblico soccombente (art. 28 LPamm), mentre la mancata intimazione del ricorso per le risposte permette di evitare l'aggravio allo stesso delle ripetibili di controparte (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Il giudice delegato Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Zitate

Gesetze

4

LOC

LPamm

  • art. 28 LPamm
  • art. 31 LPamm
  • art. 48 LPamm

Gerichtsentscheide

1
  • 1P.77/1999