Incarto n. 52.95.00527
Lugano 11 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 ottobre 1995 di
Comune di __________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 19 settembre 1995 (no. 5143) del Consiglio di Stato, che ha accolto l'impugnativa presentata da __________ avverso la risoluzione 15 giugno 1994 con la quale il municipio di __________ ha rilasciato al comune omonimo una licenza edilizia per sistemare il tratto iniziale della scala al mapp. __________ RFD;
viste le risposte:
12 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;
23 ottobre 1995 di __________;
31 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 10 marzo 1994 il comune di __________ ha chiesto al proprio municipio il permesso di sistemare il tratto iniziale di una scalinata al mapp. __________ di sua proprietà. Il progetto prevedeva la realizzazione di 21 nuovi scalini su una lunghezza in sezione di ml 5.70, in modo che ad opera ultimata la scala esistente risultasse completamente rettilinea e dotata di un imbocco perpendicolare alla sottostante via __________. Stando al preventivo dei costi allestito nel luglio del 1988, i lavori avrebbero comportato una spesa di fr. 6'200.-.
Alla domanda pubblicata nella forma della notifica si è opposto __________, proprietario di un fondo (mapp. no. __________) confinante verso O con la proprietà comunale, avversando l'intervento prospettato siccome "inutile, costoso, pericoloso e deturpante doppione di un manufatto già esistente ed operante".
B. In data 15 giugno 1994 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo le censure sollevate dall'opponente.
C. Con pronunzia 19 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso, accogliendo l'impugnativa contro di esso interposta da __________.
L'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che in mancanza di una risoluzione resa dal Legislativo comunale in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. g LOC, la licenza era contraria alla legge e quindi arbitraria.
In via abbondanziale ha tuttavia sottolineato che seppur rettamente rilasciato in esito ad una semplice procedura di notifica, il permesso non avrebbe comunque potuto essere confermato siccome lesivo del principio della buona fede; i lavori avrebbero infatti comportato la parziale demolizione della scala esistente che __________ aveva eseguito sul proprio sedime e con il benestare del municipio agli inizi degli anni 80.
D. Avverso il predetto giudizio governativo il comune di __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento.
A mente del ricorrente, nulla si opporrebbe al ripristino dell'originale tracciato del sentiero pubblico abusivamente modificato da __________; il nuovo imbocco della scala verrebbe infatti realizzato interamente sulla part. __________ di proprietà comunale garantendo così il corretto esercizio del passo pubblico.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto __________, il quale ha contestato partitamente le tesi dell’insorgente con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in appresso.
Il Dipartimento del territorio - vista la natura del contenzioso - si è invece astenuto dal prendere posizione.
F. Posteriormente all'inoltro del gravame le parti hanno intavolato delle trattative nell'intento di trovare un accomodamento bonale alla vertenza.
Preso atto dell'insuccesso delle negoziazioni, in data 19 giugno 1997 il Tribunale ha effettuato un sopralluogo seguito da un'udienza in contraddittorio nel corso della quale è nuovamente emersa l'impossibilità di addivenire ad una soluzione transattiva.
Delle risultanze istruttorie si dirà, ove occorresse, nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti in sede istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. I sentieri comunali rientrano nel novero delle strade. La loro realizzazione non sottostà alla legge edilizia, ma è assoggettata di principio all'esperimento della procedura di approvazione dei progetti prevista per le strade comunali dalla legge cantonale sulle strade del 23 marzo 1983 (cfr. art. 1, 2, 4 cpv. 2, 6 cpv. 1 e 6, 32 e 33 Lstr; Scolari, Commentario, N. 662 ss.). Non soggiacciono alla stessa i soli lavori di semplice manutenzione o di ripristino di opere distrutte da eventi naturali o da altre cause, ossia quei lavori prevalentemente intesi a conservare lo stato e l'uso delle strade esistenti e che non modificano in modo apprezzabile né l'opera né l'aspetto dei luoghi (cfr. messaggio 4 maggio 1982 concernente il progetto di legge sulle strade, in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1982, vol. 4, p. 2495 ss.; RDAT II-1993 N. 39 e 41).
2.2. Nell'evenienza concreta, il progetto attinente al rifacimento della parte inferiore del vecchio sentiero pubblico al mapp. __________ non era certamente soggetto alla procedura di rilascio di un permesso di costruzione. Stante la natura viaria dell'opera prospettata, essa avrebbe dovuto tutt'al più essere approvata nell'ambito di un procedimento ex art. 33 Lstr. In questa sede, il quesito a sapere se l'intervento sia di un'entità talmente insignificante da sfuggire alla gravosa procedura di approvazione del relativo progetto disposta dalla Lstr deve restare irrisolto per ragioni di competenza; in effetti, qualora il comune decidesse di eseguire l'opera a dispetto delle difficoltà sin qui riscontrate, spetterà al Tribunale di espropriazione pronunciarsi circa la necessità di sottoporre il progetto alla procedura autorizzativa di cui all'art. 33 Lstr.
Ne consegue che nella misura in cui annulla la licenza edilizia 15 giugno 1994 il giudizio del Consiglio di Stato si avvera fondato.
La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 80, 107 LOC; 25 RALOC; 21 LE; 1, 2, 4, 6, 32, 33 Lstr; 18, 28, 31 43 e 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di versare ad __________ fr. 600.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario