Incarto n. 16.95.00090
Lugano 15 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 maggio 1995 presentato da
(rappr. dal __________, patr. dall’avv. __________)
Contro
la sentenza 24 marzo 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 27 agosto 1992 da
patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere la condanna dell’ente pubblico al pagamento di fr. 7’509.35 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
viste le osservazioni al ricorso presentate dalla controparte,
considerato
in fatto e in diritto:
che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC), sia essa quella di essere parte sia essa quella processuale;
che il Comune ticinese gode della capacità di essere parte in un processo avendo la personalità giuridica propria (art. 1 LOC), ma l’art. 13 lett. e LOC riserva all’assemblea comunale
che la controversia in esame, fondata sull’art. 58 CO, è un’azione civile ordinaria e soggiace al citato disposto della LOC;
che dagli atti di causa manca la prova che il Consiglio comunale di __________ abbia autorizzato il Comune a stare in causa nei confronti della pretesa dell’istante;
che quindi il ricorso, presentato da una parte alla quale difetta il presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a CPC), è nullo così come l’udienza di discussione e tutti gli atti successivi di causa, compresa la sentenza qui impugnata;
che gli atti vanno così ritornati al pretore affinchè abbia a riprendere la procedura, dall’aultimo atto processuale valido in poi;
Per i quali motivi,
visti gli art. 97 e 142 CPC, per le spese gli art. 147 segg. CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 2 maggio 1995 del __________ è nullo.
II. Nella causa inc. no. 132/92 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città sono dichiarati nulli la risposta di causa così come tutti gli atti processuali successivi, compresa la sentenza 25 marzo 1995.
§ Gli atti sono ritornati al pretore per gli incombenti di cui ai considerandi.
III. Non si prelevano tasse nè spese.
Il __________ verserà alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
IV. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria