Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TE_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TE_001, 30.2004.89
Entscheidungsdatum
13.01.2005
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 30.2004.89 LCM 18/03

Lugano 13 gennaio 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla presidente

Margherita De Morpurgo Quadri

e dai membri

ing. Giorgio Caprara arch. Alberto Canepa

segretario

Armando Petrini

statuendo sul ricorso interposto in data 14 marzo 2003 da

RI 1 rappr. dall’ RA 1

contro la decisione su reclamo emessa il 28 febbraio 2003 dal Municipio di X__________ nell’ambito della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per la strada comunale X__________ Est,

relativamente al mapp. no. 2628 RFD di X__________;

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in fatto e in diritto

  1. 1.1. In Comune di X__________ è promotore delle opere costruttive eseguite su due strade comunali in zona X__________ Est. Il Consiglio Comunale ha stanziato il credito per la realizzazione delle opere e l’acquisto dei sedimi necessari, ratificando inoltre il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 50%, nel corso della seduta del 5.7.1999 (MM 794 del maggio 1999). Il progetto definitivo è stato approvato dal Tribunale di espropriazione con sentenza del 10.2.2000 mentre la procedura espropriativa si è risolta con una sentenza di merito (29.11.2001 inc. no. EF/AP.99.549), rispettivamente con decreti di stralcio (5.5, 10/27.9, 26.10.2001).

1.2. Il Municipio di X__________ ha avviato la procedura d’imposizione di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 9.10 all’11.11.2002 ed inviando un avviso personale ai soggetti imposti. RI 1 è proprietario del mapp. no. 2628 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria complessivo di fr. 111'295.61 che si compone di fr. 88'500.28 per la parte inferiore del fondo e di fr. 22'795.33 per quella superiore (cfr. prospetto e scheda personale). Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dall’esecutivo comunale con risoluzione del 28.2.2003. Da ciò il ricorso in esame nel quale l’insorgente contesta la spesa imponibile ed il vantaggio particolare, sollecitando l’annullamento del contributo caricato alla porzione superiore del terreno e la riduzione dell’importo per la parte restante. Il Comune, con risposta 20.6.2003, postula la reiezione del gravame. All’udienza del 15.6.2004 le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande.

  1. Il ricorrente contesta, innanzitutto, il costo indicato in fr. 472'099.- servito quale base per il prelievo dei contributi di miglioria. In particolare egli sostiene che, considerata la lunghezza contenuta del nuovo tratto stradale e poiché per il resto si tratterebbe di una semplice sistemazione, l’importo sarebbe esorbitante. Per prassi acquisita che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre sfuggono al suo sindacato la natura dell’opera e la quota imponibile poiché, annoverandosi tra le competenze esclusive del legislativo, sono stabilite contestualmente all’approvazione dell’opera e del piano di finanziamento giusta l’art. 13 cpv. 1 let. g LOC. Di conseguenza eventuali contestazioni riferibili alla qualifica dell’opera come semplice manutenzione non imponibile o alla natura dell’urbanizzazione, normalmente desumibile dal PR (RDAT I-2000 no. 43 c.2), oppure ancora circa la quota prelevabile, vanno sollevate dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4). In questa sede la censura è pertanto irricevibile.

  2. 3.1. Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29). Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio cit., p. 16-17). In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

3.2. Le opere soggette a contributi di miglioria riguardano la strada collettrice che costeggia il riale e porta al centro del paese, come pure la strada di quartiere che dalla piazza centrale conduce alla zona residenziale edificabile IN3 posta a valle del nucleo, entrambe previste dal PR. Gli interventi sono finalizzati a perfezionare l’agibilità viaria e ad urbanizzare la zona residenziale già servita provvisoriamente da una strada agricola (cfr. relazione tecnica e planimetrie al progetto). Per quanto riferito alla strada di quartiere il progetto, che include la posa delle infrastrutture, può essere suddiviso idealmente in due tratti. Il primo copre una distanza di ca. 400 ml tra la piazza e la sottostante curva a gomito e segue il tracciato della strada esistente; qui i lavori sono consistiti principalmente in risanamenti e sensibili allargamenti intesi ad uniformare il calibro come anche nella sistemazione di imbocchi e delimitazioni. Il secondo tratto, che si estende per ca. 200 ml dalla curva in poi, è invece stato costruito completamente a nuovo e, formando una sorta di anello, si congiunge con la collettrice. Quest’ultima, limitatamente al primo tratto, è pure stata risanata ed ampliata in maniera percettibile e completata con l’adeguamento degli imbocchi e dei raggi di curvatura. Ciò considerato, dal profilo della funzionalità, le opere hanno conferito indubbi vantaggi alle proprietà site nella zona che si traducono in una migliore agibilità e qualità di percorrenza. Inoltre la strada di quartiere offre specialmente ai fondi confinanti a monte ed in parte già edificati, alcuni appartenenti al nucleo ed altri alla zona IN3, una seconda e comoda possibilità di accesso, in particolare dal piano, tanto più valida a fronte dell’angustia di certi imbocchi. I fondi a valle, invece, grazie al prolungamento del tracciato stradale sono stati urbanizzati ciò che ha creato le premesse per la loro edificazione (cfr. art. 19, 22 LPT; 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT). Il tutto secondo criteri tecnicamente ottimali, sicuri ed esteticamente decorosi.

La proprietà RI 1 al mapp. no. 2628 è stata divisa dalla strada in due parti entrambe avvantaggiate per i motivi di cui sopra. Per la verità la parte bassa del fondo è il sedime che, di fatto, ha tratto in assoluto il maggior beneficio dall’intervento stradale. Infatti, in passato, in ragione delle dimensioni e della profondità del fondo, la sua edificazione avrebbe necessariamente comportato la realizzazione di infrastrutture interne private, circostanza che non è trascurabile giacché aveva indotto il Tribunale, nell’ambito della procedura espropriativa, a ridurre lievemente l’indennità rispetto al valore edilizio pieno di zona (cfr. TE 29.11.2001 c. 3 inc. no. EF/AP.99.549). Oggi la situazione è ben diversa ritenuto che, convenientemente urbanizzata da un’opera pubblica, la particella ha tutte le prerogative di un buon terreno edilizio costruibile senza particolari difficoltà ed all’occorrenza anche frazionabile. E’ infatti accertato che le differenze di quota del terreno rispetto al sedime stradale, comunque decrescenti da sud verso nord, non costituiscono una pregiudiziale dal profilo edilizio e tantomeno sono motivo di deprezzamento del terreno (cfr. TE 29.11.2001 cit. c. 4). Mentre è del tutto irrilevante, ai fini del presente giudizio, l’intervento espropriativo dal momento che l’area scorporata è stata indennizzata. Tutto ciò considerato il principio dell’imposizione va confermato.

  1. 4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM). Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto (Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5). In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

4.2. In concreto la spesa determinante totale (art. 6 LCM) – comprensiva, cioè, dei costi vivi di costruzione e delle spese per l’acquisto dei sedimi necessari – assomma a fr. 472'099.-. Di conseguenza, tenuto conto della percentuale di prelievo del 50%, la quota imponibile a carico dei privati (art. 7 LCM) è pari a fr. 236'049.-. Tale importo è stato ripartito tenuto conto della superficie utile lorda (SUL) effettiva dei fondi – ossia escluse le aree espropriate – e sulla base dell’interesse all’opera e della distanza da quest’ultima, criteri cui è stato applicato un fattore di correzione dipendente dalle qualità intrinseche di ogni singolo fondo. Nel complesso il metodo di calcolo rispetta la situazione concreta e giunge a risultati ragionevoli. Infatti è fondato su parametri di riparto realistici quali la superficie utilizzabile o effettivamente utilizzata, le norme edilizie di zona e l’effettiva situazione di ciascuna particella, grazie ai quali è stata attuata una corretta ed equa distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondo inclusi nel perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità a tutti i contribuenti. I medesimi criteri sono stati applicati anche al mapp. no. 2628 per il quale da un canto, i fattori sono riconducibili ai concreti vantaggi indotti dall’opera e, d’altro canto, l’ammontare considerevole del contributo che ne è risultato è proporzionale alla superficie del fondo che, con una SUL di 3486 mq, è di gran lunga il più vasto tra tutti i terreni inclusi nel comprensorio. E questa circostanza ha un peso non indifferente sul calcolo del contributo. Da ciò il fattore interesse massimo (0.75) che è pari a quello riconosciuto indistintamente a tutti i terreni salvo ai progressivi da 28 a 34 cui è toccato un fattore minore (0.25) poiché non beneficiano direttamente della strada di quartiere essendo già serviti dalla collettrice. Il relativo correttivo è dichiaratamente funzione dell’accessibilità ante opera ma in una certa misura considera anche la percorrenza della strada. In quest’ottica l’applicazione di un coefficiente 0.6 alla parte alta del mapp. no. 2628 pare giustificata perché era già servita dal vecchio tracciato stradale ma anche perché, per altro verso, l’accesso attuale potrebbe avvenire tanto dal nucleo quanto dal piano e quindi implica l’uso di tutta la strada. Per la parte bassa del terreno il correttivo si riduce invece a 0.92 ed in effetti non poteva che essere contenuto poiché l’opera ha urbanizzato il sedime creando un fronte esteso che costeggia tutto il nuovo tratto stradale ed è accessibile su tutta la lunghezza. Perciò il paragone con il mapp. no. 3161, suggerito dal ricorrente, è improponibile non solo per la situazione specifica di quella proprietà, che era già urbanizzata ed ha un fronte stradale quasi inesistente se rapportato alla proprietà RI 1, ma anche e soprattutto a motivo della sua superficie utile lorda (SUL) che conta 311 mq e quindi rappresenta solo il 9% ca. della SUL totale del mapp. no. 2628 (mq 3486) rispettivamente solo il 12% ca. della SUL disponibile nel settore basso (mq 2658). Parimenti non regge il confronto con il mapp. no. 3262. Innanzitutto poiché le spese per il frazionamento del mapp. 2628 non costituiscono un criterio distintivo laddove non sono conseguenza dell’opera e sarebbero state inevitabili, comunque ed a maggior ragione, anche se la strada non fosse stata costruita. Le scarpate esistenti, d’altra parte, sono state riconosciute come elemento che giustifica una sensibile riduzione per le conseguenze che hanno sulla realizzazione degli accessi. Lo attestano il fattore distanza applicato ed i relativi coefficienti di riduzione graduati sia all’interno della stessa proprietà RI 1, sia rispetto agli altri fondi imposti. Il conteggio del contributo risponde quindi all’esigenza di proporzionalità ed equivalenza e merita di essere ratificato.

  1. L’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue il principio generale della soccombenza (art. 31 Lpamm.).

per questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1980,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

  3. La presente decisione e definitiva.

  4. Intimazione a:

  • X__________
  • RA 1

per il Tribunale di espropriazione

la presidente il segretario

Margherita De Morpurgo Quadri Armando Petrini

Zitate

Gesetze

11

LCM

  • art. 4 LCM
  • art. 5 LCM
  • art. 6 LCM
  • art. 7 LCM
  • art. 8 LCM
  • art. 9 LCM
  • art. 11 LCM
  • art. 13 LCM

LOC

Lpamm.

  • art. 31 Lpamm.

LPT

Gerichtsentscheide

3
  • DTF 110 Ia 205
  • DTF 99 Ia 594
  • DTF 98 Ia 169