Incarto n. 52.95.00162 DP 76/95 leo
Lugano 26 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 marzo 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 febbraio 1995 (n. 1078) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso degli insorgenti avverso la deliberazione 15 giugno 1994 dell'assemblea comunale di __________ di procedere all'esproprio dell'acquedotto di proprietà della società cooperativa per l'acquedotto di __________;
viste le risposte:
20 marzo 1995 del Consiglio di Stato;
27 marzo 1995 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La società per l'acquedotto di __________ (in seguito: __________) é una società cooperativa ai sensi degli art. 828 segg. del codice delle obbligazioni, iscritta a registro di commercio il 9 dicembre 1949, la quale ha assunto attivo e passivo della omonima disciolta società anonima, fondata all'inizio del secolo. Essa provvede alla distribuzione dell'acqua potabile nel comune. Con sentenza 28 ottobre 1994 relativa ad una vertenza sorta tra la __________ ed una serie di utenti questo Tribunale ha comunque accertato che la predetta società non beneficia di una concessione ai sensi della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP). Contro quella sentenza é pendente un ricorso innanzi al Tribunale federale.
B. a) La cessione dell'acquedotto della __________ al comune, ed in particolare la fissazione del relativo prezzo, costituisce un problema che occupa oramai le autorità comunali e gli organi della __________ da svariati anni.
b) La prima valutazione dell'oggetto é stata eseguita da parte dell'ing. __________ di __________ dietro incarico dell'amministrazione della __________. Questi, con rapporto 15 marzo 1988, aveva stimato l'acquedotto in fr. 268'000.--, dedotto dalla media tra il valore attuale della struttura (fr. 188'958.--) e quello del capitale investito (fr. 348'188.--, pari a fr. 19'000.-- al saggio annuo composto del 3,75% per 79 anni). Con referto datato febbraio 1989 l'ing. __________, incaricato dal municipio di __________, ha invece determinato il valore attuale dell'impianto in fr. 193'000.--. Sull'oggetto si é indi espresso anche l'allora segretario del dipartimento dell'interno il quale, previa sottoposizione dei rispettivi referti peritali agli economisti del dipartimento e ribadendo l'opinione a suo tempo espressa dall'ing. __________ secondo cui non si poteva prendere in considerazione il capitale investito ai fini della determinazione del valore dell'acquedotto, con scritto 7 novembre 1989 al municipio di __________ indicava che le trattative per l'acquisto dell'impianto dovevano essere condotte intorno ad una cifra non superiore a fr. 200'000.--. Con lettera 17 gennaio 1990 l'associazione degli acquedotti ticinesi ha invece informato l'amministrazione della __________ che la stima dell'ing. __________, addivenente ad un importo di fr. 268'000.--, pur ottenuta "con un metodo inusuale" (presa in considerazione del capitale inizialmente investito), non fosse fuori luogo: e questo per il motivo che oltre alle installazioni, sul cui valore le due perizie convergevano, doveva essere preso in considerazione anche quello della sorgente, di almeno fr. 60'000.-- (partendo da un valore di fr. 400.-- per litro/minuto ed al netto dei necessari lavori di risanamento). Gli ingg. __________ e __________, con scritto non datato dell'inizio luglio 1990, hanno indi sottoposto alle parti una proposta conciliativa nel senso che il comune avrebbe sborsato fr. 200'000.-- e che si sarebbe inoltre assunto i costi delle migliorie eseguite (nel 1989/1990) alle opere di captazione (secondo la documentazione prodotta dal municipio in questa sede, senza pretesa di completezza, ammontanti a fr. 62'664,50). Il comune avrebbe inoltre pagato gli studi e l'allestimento delle zone di protezione delle captazioni.
c) Per continuare le trattative con la __________ l'assemblea comunale di __________ ha quindi nominato, il 21 dicembre 1990, una commissione speciale. Il 21 settembre 1992 la detta commissione ha formulato all'attenzione del municipio e dell'assemblea una proposta di riscatto dell'acquedotto al prezzo di fr. 350'000.--, di cui fr. 100'000.-- dovevano essere pagati alla firma dell'atto di acquisto ed il residuo in rate annue indicizzate di fr. 50'000.- cadauna. Tale proposta, che raccoglieva l'accordo degli organi della __________, é quindi stata sottoposta con messaggio municipale 14 settembre 1992 all'assemblea straordinaria tenutasi il 15 ottobre successivo, che l'ha accettata con 57 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti. Dietro ricorso di __________ ed __________, con risoluzione 9 marzo 1993 il Consiglio di Stato ha annullato quella deliberazione. In effetti il Governo ha constatato che 15 votanti erano soci della __________ (di cui 4 erano anche membri dell'amministrazione) ed altri 22 votanti erano parenti di soci della medesima società nei gradi previsti dall'art. 32 cpv. 2 LOC: donde una disattenzione della predetta norma nella misura in cui quei votanti avevano partecipato alla discussione ed al voto sul prezzo di acquisto; non invece nella misura in cui i predetti soci o parenti di soci della __________ avevano partecipato anche alla discussione ed al voto sul principio dell'acquisto medesimo. Il Consiglio di Stato ha rilevato che, del resto, anche il messaggio municipale disattendeva l'art. 100 LOC per il motivo che tre municipali (su cinque) erano soci della __________ ed un quarto era figlio di un altro socio.
d) Riferendosi alla risoluzione governativa predetta, con scritto 25 maggio 1993 la sezione degli enti locali ha illustrato il modo di procedere al municipio di __________. Questo avrebbe dovuto allestire un messaggio all'attenzione dell'assemblea, la cui proposta di risoluzione doveva essere articolata in due punti: accettazione dell'acquisto dell'acquedotto, da una parte, e determinazione del prezzo e delle modalità di pagamento, dall'altra. La proposta sul secondo oggetto doveva essere discussa e votata dai soli due municipali che non si trovavano in stato di collisione, ossia __________ (municipale) e __________ (supplente) ed essere trasmessa per ratifica al Consiglio di Stato prima di essere sottoposta al Legislativo. Con lettera 16 maggio 1994 la stessa sezione, rispondendo ad una richiesta del municipale __________ circa la possibilità di espropriare l'acquedotto in discussione, ha spiegato che in simile ipotesi - unica via percorribile in assenza di una convergenza tra le parti sul prezzo di cessione
C. Con messaggio 31 maggio 1994 __________ e __________ hanno sottoposto all'assemblea la proposta di procedere all'esproprio dell'acquedotto della __________ e di autorizzarli ad adire il Tribunale delle espropriazioni. Questa, riunita il 15 giugno successivo, ha accettato la proposta con 19 voti favorevoli, 2 contrari ed un astenuto. In quella sede sono stati esclusi dal voto i soci della __________ ed i loro parenti nei gradi definiti dall'art. 32 cpv. 2 LOC, pari a 37 cittadini (calcolo effettuato rispetto al numero di presenti all'inizio dell'assemblea, risultante dal verbale della stessa).
D. __________ ed altri 30 cittadini di __________ hanno impugnato la predetta deliberazione assembleare innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla. Richiamandosi agli insegnamenti di cui alla risoluzione governativa 9 marzo 1993, essi hanno rivendicato il diritto di tutti i cittadini di partecipare al voto sull'oggetto, poiché l'assemblea era chiamata esclusivamente a decidere se procedere (o meno) all'esproprio dell'acquedotto e non anche sull'indennità. I ricorrenti hanno inoltre lamentato una insufficiente motivazione del messaggio municipale ed inoltre il fatto che l'assemblea non era stata citata nel rispetto dei termini stabili agli art. 20 cpv. 1 LOC e 8 cpv. 1 § LMSP.
E. Con risoluzione 22 febbraio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Esso ha anzitutto considerato che la deliberazione assembleare appariva corretta anche se il Legislativo non aveva stanziato nessun credito per procedere all'esproprio dell'acquedotto: e questo per il motivo che il comune poteva rinunciare allo stesso in applicazione dell'art. 7 Lespr. In secondo luogo il Consiglio di Stato ha rilevato che, anche dovendo decidere sul solo principio dell'esproprio, sussisteva comunque una situazione di conflitto tra gli interessi del comune e quello dei soci della __________ (e dei loro parenti), sia in sede di assemblea che di municipio: l'ente pubblico essendo interessato a spendere il meno possibile ed i soci della __________ a conseguire l'indennizzo massimo.
F. Con impugnativa 13 marzo 1995 __________ e llcc hanno impugnato il giudicato governativo anzidetto avanti questo Tribunale, al quale hanno chiesto di annullarlo insieme alla deliberazione assembleare 15 giugno 1994. I ricorrenti ribadiscono e sviluppano le motivazioni già sostenute innanzi all'istanza inferiore.
__________, agente per conto del municipio di __________, non ha formulato specifiche osservazioni e conclusioni. Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, ha invece sollecitato la reiezione del gravame.
G. Il 28 aprile 1995 il Tribunale ha domandato al municipio di __________ degli ulteriori informazioni e documenti, forniti da quest'ultimo (dopo ripetuti solleciti) il 25 luglio 1995. Ai ricorrenti é poi stata data facoltà di presentare delle osservazioni sugli stessi: facoltà di cui questi hanno fatto uso con memoria 30 agosto 1995.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti é certa (art. 208 lett. a LOC). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine.
2.1. I ricorrenti eccepiscono in primo luogo che l'assemblea (ordinaria) del 15 giugno 1994 é stata convocata dal municipio e solo l'8 giugno precedente, in violazione pertanto dell'art. 20 cpv. 1 LOC ed, eventualmente, dell'art. 8 cpv. 1 § LMSP.
2.2. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LOC (testo modificato il 20 giugno 1994, in vigore dal 5 agosto 1994), il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio, convoca l'assemblea mediante avviso personale al domicilio dei cittadini e pubblicazione all'albo comunale durante dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare. Giusta l'art. 8 cpv. 1 § LMSP invece l'assemblea chiamata a risolvere l'assunzione di un servizio pubblico deve essere convocata colle norme stabilite per le assemblee straordinarie almeno 15 giorni prima della sua tenuta.
2.3. Anzitutto l'assemblea convocata il 15 giugno 1994 non era chiamata a deliberare sulla municipalizzazione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile giusta l'art. 7 cpv. 1 lett. a LMSP, ma solo sulla richiesta di espropriazione dell'acquedotto di proprietà della __________. Non entrava del resto in linea di conto nemmeno un riscatto del predetto servizio ai sensi degli art. da 37 a 39 LMSP, dal momento che - come già é stato accertato da questo Tribunale con sentenza 28 ottobre 1994 - la __________ non beneficia di una concessione giusta gli art. da 35 a 36 LMSP. La relativa convocazione non doveva pertanto ossequiare i termini previsti dall'art. 8 LMSP. Il fatto che le autorità comunali dovranno presto o tardi determinare in che modo intendono organizzare il servizio di distribuzione dell'acqua potabile - e dunque, se del caso - municipalizzarlo, non permette evidentemente di mutare quella conclusione.
2.4. A torto, invece, i ricorrenti pretendono che l'assemblea del 15 giugno 1994 doveva essere convocata dal suo presidente: in effetti a quella data vigeva ancora il testo originario dell'art. 20 cpv. 1 LOC, giusta il quale l'assemblea doveva essere convocata dal municipio. Del pari a torto essi contestano che l'avviso personale sia stato intimato ai cittadini attivi entro 10 giorni dalla tenuta dell'assemblea: il rispetto di quel termine vale infatti unicamente per la pubblicazione all'albo. Ora, é ben vero che nemmeno quest'esigenza é stata soddisfatta. Tuttavia, nel caso di violazione delle norme sulla convocazione degli organi comunali, le deliberazioni dei medesimi possono essere annullate solo se tale violazione abbia influito sulle stesse (art. 211 lett. a LOC). I ricorrenti non hanno invece in alcun modo reso verosimile, né il Tribunale ha motivo di credere, che il ritardo (di due giorni) con cui il municipio ha pubblicato all'albo la convocazione in parola abbia potuto influire sulla deliberazione impugnata. Del resto i ricorrenti presenti all'assemblea si sono preclusi il diritto di proporre simile censura davanti alle autorità di ricorso, poiché avevano la possibilità di sollevarla subito, ossia all'inizio dell'adunanza: chi impugna una deliberazione dell'assemblea appellandosi ad un vizio di convocazione della stessa che non ha segnalato preliminarmente all'adozione della deliberazione medesima viola il principio della buona fede (cfr. Imboden / Rhinow / Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 79 B III c; inoltre STA inedite 9 luglio 1993 in re B., consid. 1; 24 gennaio 1995 in re S., consid. 2).
2.5. Questa censura, ignorata dal Consiglio di Stato, deve dunque essere respinta.
3.2. Come vuole la prassi, il messaggio municipale deve fornire una adeguata informazione sull'oggetto per il quale l'Esecutivo sollecita una deliberazione del Legislativo, pena l'annullamento della deliberazione stessa (cfr. RDAT I-1995 N. 1, consid. 3.2. e rinvii). Nel concreto caso il messaggio 31 maggio 1994 appare effettivamente succinto o comunque di assai difficile intelligenza per chi non conosce (bene) la problematica legata all'acquisizione da parte del comune dell'acquedotto della __________. Dallo stesso si può in ogni caso dedurre che i municipali che lo hanno sottoscritto preferivano delegare ai Tribunali la definizione dell'indennizzo dovuto dal comune alla __________ anziché riproporre l'importo per la cessione consensuale dell'acquedotto, di fr. 350'000.--, che l'assemblea aveva già accettato nella seduta del 15 ottobre 1992, poi annullata dal Consiglio di Stato per disattenzione dell'art. 32 LOC. Se il documento in discussione soddisfi comunque il requisito della adeguata informazione é quesito che può rimanere irrisolto poiché esso soffre di almeno due ben più gravi ed insanabili difetti.
3.3. In primo luogo, quel documento non poteva in alcun modo costituire un messaggio municipale. Com'é noto, fino alla fine di giugno 1994 tre municipali erano soci della __________ ed un quarto era figlio di un socio della predetta società: l'acquisizione (convenzionale od in via espropriativa) dell'acquedotto di proprietà di quest'ultima, ed in particolare la definizione del relativo prezzo rispettivamente indennizzo, toccava pertanto indubitabilmente l'interesse personale, più precisamente economico, dei predetti tre municipali rispettivamente di quello di un parente del quarto municipale nel grado definito dall'art. 83 LOC. I soci della __________ partecipano infatti sia alla distribuzione dell'avanzo netto di esercizio (art. 28 dello statuto) sia, in caso di scioglimento della società (oltretutto assai probabile nel caso di alienazione dell'acquedotto), alla ripartizione del patrimonio della stessa (art. 30 dello statuto). I quattro predetti municipali non potevano dunque essere presenti alle discussioni ed al voto sull'oggetto in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 LOC. Il solo membro dell'Esecutivo che non si trovava in stato di collisione di interessi era __________. Dei tre supplenti, uno solo, ossia __________ versava nella stessa situazione. L'approvazione del messaggio in parola poteva pertanto avere luogo, così come del resto ha effettivamente avuto luogo, tramite il voto di __________ e __________: é del resto quanto aveva consigliato, con scritti del 25 maggio 1993 e 16 maggio 1994, la sezione degli enti locali. Ora, tuttavia, la decisione del municipio di licenziare un messaggio all'intenzione del Legislativo, al pari di qualsiasi altra risoluzione municipale, é valida solo quando sono presenti alla seduta la maggioranza assoluta dei membri dell'esecutivo (art. 94 cpv. 1 LOC). La decisione del municipale __________ e del supplente __________ di approvare il noto messaggio non soddisfa invece quella condizione, il municipio di __________ essendo composto di cinque membri. Né, sia detto per completezza, poiché nelle surriferite circostanze il municipio di __________ si trovava ab inizio, per motivi legali (e non semplicemente contingenti), nell'impossibilità assoluta (e dunque definitiva) di deliberare sull'oggetto, non ritorna applicabile per sanare quel vizio l'eccezione sancita all'art. 97 LOC, secondo cui se per due volte consecutive, malgrado la convocazione dei membri e dei supplenti, non é presente la maggioranza assoluta, il municipio può validamente deliberare sugli oggetti messi per la terza volta in discussione, qualunque sia il numero dei presenti alla seduta. In simili ipotesi spetta invece al Consiglio di Stato, agente in veste di autorità di vigilanza sui comuni, di sostituirsi al municipio nell'approvazione del documento (cfr. nello stesso senso il Ratti, Il Comune, vol. III, pag. 1901 seg.). Atto che non é tuttavia stato compiuto dal Governo nella fattispecie.
3.4. In secondo luogo, il "messaggio" 31 maggio 1994 non formulava, all'intenzione dell'assemblea, una richiesta di stanziamento di credito per procedere all'esproprio dell'acquedotto, limitandosi a sollecitare l'autorizzazione della stessa a procedere all'esproprio dell'impianto. Di conseguenza il Legislativo non ha concesso alcun credito per effettuare l'esproprio. Ora, tuttavia, l'autorizzazione di una spesa di investimento - tale dovendo essere definito l'indennizzo per l'espropriazione dell'acquedotto - costituisce non solo una peculiare competenza del legislativo (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC), della quale non può essere preventivamente privato, ma anche la premessa affinché il municipio, in quanto esecutore della volontà del Legislativo (art. 106 lett. b LOC), possa dar seguito alle procedure per concretizzare quella volontà. A tal punto che nella prassi i municipi non sollecitano praticamente mai l'autorizzazione ad espropriare un bene (segnatamente un fondo) ma si limitano a sollecitare l'autorizzazione a spendere una certa cifra (stanziamento di un credito) per procedere all'esproprio, l'autorizzazione ad espropriare essendo implicitamente contenuta in quella di effettuare la spesa. Un municipio non può infatti intraprendere un procedura di espropriazione formale senza preventivamente disporre dell'autorizzazione a procedervi da parte del Legislativo, la quale sia nello stesso tempo e soprattutto inclusiva dell'indennità che il comune é disposto a versare a quello scopo: e questo perché, come é stato spiegato, la determinazione di quell'importo spetta al Legislativo. Del resto gli atti d'espropriazione che l'ente espropriante deve presentare per iniziare la relativa procedura devono obbligatoriamente comprendere l'offerta di indennità (art. 21 lett. e Lespr): donde la necessità per l'Esecutivo di far stabile dal Legislativo a quanto assommi la stessa. Non può dunque essere seguita - in ogni caso nella fattispecie, ove é in discussione una procedura di espropriazione formale - la tesi che il Consiglio di Stato ha dedotto dalla sentenza del Tribunale d'espropriazione del Sopraceneri pubbl. in RDAT II-1992 N. 45, pag. 102, secondo cui lo stanziamento di un credito per procedere ad un esproprio non é necessario perché il comune può rinunciare all'espropriazione entro 3 mesi dall'intimazione del giudizio sull'indennità in applicazione dell'art. 7 Lespr. Quell'assunto, che capovolge il problema, trascura completamente di considerare le rispettive competenze degli organi comunali oltre al fatto che la sopportabilità economica di un esproprio deve essere affrontata dall'ente pubblico già prima di intraprendere la relativa procedura e non solo al termine della stessa.
3.5. Sulla scorta di quanto precede l'assemblea 15 giugno 1994 ha deliberato l'esproprio dell'acquedotto della __________ senza disporre di un messaggio valido e comunque viziato per mancanza di una proposta sull'indennizzo da offrire in sede espropriativa: proposta quest'ultima sulla quale il Legislativo non si é di conseguenza pronunciato. La relativa deliberazione deve pertanto essere annullata per violazione degli art. 33 e 212 lett. e LOC.
3.6. Sia inoltre detto, per completezza, che non sembra del pari al Tribunale che il Legislativo comunale abbia deliberato in presenza di un rapporto della commissione della gestione, la sola prevista dal regolamento comunale: rapporto parimenti necessario giusta gli art. 33 e 172 cpv. 3 lett. b LOC. In effetti nel rapporto 13 giugno 1994, sottoscritto da tutti e tre i membri della stessa, si legge che l'esame della trattanda relativa all'esproprio dell'acquedotto della __________ non entrava nelle sue competenze: e questo per evitare una situazione di collisione ai sensi dell'art. 32 LOC. Il membro __________ ha invero rassegnato un rapporto di identica data, a valere quale rapporto di una non meglio precisata "commissione ad hoc per la trattanda espropriazione acquedotto di proprietà della __________ ", ove proponeva che venissero riesaminate le proposte della commissione speciale (nominata dall'assemblea il 21 dicembre 1990, di cui egli però non faceva parte) da persone che fossero "in sintonia con la legge sull'oggetto in questione". Ma quel documento, presentato oltretutto tardivamente (cfr. art. 33 LOC), non poteva sostituire il rapporto (mancante) della commissione della gestione già per il fatto che non poteva valere quale rapporto, essendo il frutto di una decisione di un solo membro.
Rimane a questo punto da esaminare la censura principale proposta dai ricorrenti, ossia quella di sapere se i soci della __________ ed i loro parenti nei gradi definiti all'art. 32 cpv. 2 LOC potevano almeno prendere parte alla discussione ed al voto sul principio dell'espropriazione dell'acquedotto di proprietà della __________. Ora, a prescindere dal fatto che - come é stato spiegato poco sopra - l'esame del principio dell'espropriazione e quello della definizione dell'indennità che il comune é disposto a sborsare vengono in pratica effettuati in una sola fase (quella dell'esame dello stanziamento di un certo credito per procedere all'esproprio), la risposta deve in ogni caso essere negativa. In effetti già nell'ambito della decisione sul principio dell'esproprio dell'acquedotto deve essere ammessa una collisione di interessi ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LOC tra il cittadino-comproprietario economico dell'acquedotto, da una parte, ed il comune, dall'altra. Infatti, per definizione, l'espropriazione (formale, com'é il caso nella fattispecie) consiste nella privazione del proprietario di un suo bene da parte dell'ente pubblico. L'interesse del proprietario di mantenere il suo bene e continuare a ricavarne i frutti é quindi in conflitto con quello dell'ente pubblico che intende sottrarglielo. Così come del resto può sussistere una collisione di interessi nel caso in cui il cittadino-proprietario intenda disfarsi di un bene che rappresenta per lui un passività ed abbia pertanto tutto l'interesse a favorire una procedura di esproprio nei suoi stessi confronti (cfr. le analoghe considerazioni svolte dalla commissione dell'amministrativo nella decisione 6 ottobre 1927 in merito all'esclusione dal voto in sede di assemblea comunale chiamata a risolvere la municipalizzazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica di due membri del consiglio di amministrazione della società anonima che distribuiva l'energia elettrica nel comune e del figlio di uno di questi, pubbl. in appendice a RVGC, sessione autunnale 1927, N. 499-500, in re S. e llcc, con la precisazione comunque, per amore di correttezza, che - contrariamente a quanto assunto dal Tribunale - la detta commissione aveva ritenuto in quella sede di non estendere "per ora" lo stato di collisione agli azionisti).
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto e le risoluzioni impugnate annullate, anche se per motivi sostanzialmente diversi da quelli eccepiti nel gravame. Se il comune può essere sollevato dal pagamento di una tassa di giudizio, esso non può però andar esente dal pagamento di ripetibili a favore dei ricorrenti: la loro commisurazione deve ad ogni buon conto tener conto anche della pertinenza delle censure avanzate nel gravame (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 20, 33, 94, 97, 172, 208, 209, 211 LOC, 7, 8, da 35 a 39 LMSP, 18, 28, 31, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Sono di conseguenza annullate la risoluzione 22 febbraio 1995 (n. 1078) del Consiglio di Stato e la deliberazione 15 giugno 1994 con cui l'assemblea di __________ ha deciso di procedere all'esproprio dell'acquedotto di proprietà della __________.
Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 300.-- per il titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario