Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TE_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TE_001, 30.2004.158
Entscheidungsdatum
20.09.2006
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 30.2004.158 LALIA 54/04

Lugano 20 settembre 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti arch. Ferruccio Robbiani

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 7 dicembre 2004 da

RI 1

contro

la decisione su reclamo emessa l'8 novembre 2004 dal M__________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque,

relativamente al mapp. no. 1079 RFD di M__________

letti ed esaminati gli atti,

considerato in fatto e in diritto

1.1. Nella primavera del 1981 il Municipio di M__________, in applicazione degli art. 96 ss della Legge di applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA), avviò una procedura di prelievo di contributi provvisori per la realizzazione delle opere di evacuazione e depurazione delle acque previste dal Piano generale delle canalizzazioni (PGC); questo era stato adottato dal Consiglio Comunale il 27.2.1980. Nell’ambito di quella procedura quattro proprietari interposero ricorso dinanzi al Tribunale di espropriazione sottocenerino il quale, appurato che al PGC mancava la necessaria approvazione dipartimentale, con sentenze del 21.11.1990 accolse i gravami ed annullò i contributi contestati (cfr. inc. no. 14/1986, 1/1988, 35/1988, 1/1990). A quel punto l’esecutivo sospese ogni attività tendente all’incasso di tutti i rimanenti crediti contributivi.

1.2. Con risoluzione no. 1570 del 16.9.1996 il Consiglio Comunale di M__________ adottò il Piano generale di smaltimento (PGS), approvando contestualmente il progetto di massima, il piano di manutenzione delle canalizzazioni, la relazione tecnica, il piano finanziario ed il piano di attuazione nonché il prelievo di contributi di costruzione nell’ordine del 70% della spesa, quest’ultima indicata in fr. 14'537'632.- dedotti i sussidi. Il tutto come proposto dal Municipio con MM no. 12/96 del 17.4.1996. Il PGS ottenne l’approvazione della competente Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua del Dipartimento del territorio in data 11.2.1997. Il Municipio impostò quindi una seconda procedura di prelievo di contributi provvisori pubblicando il prospetto dal 5.1 al 3.2.1998. I ricorsi approdati dinanzi al Tribunale di espropriazione furono tutti accolti con sentenze del 28.8.2002 dichiarative di nullità della procedura stessa poiché i contributi rimasti incontestati nella procedura di riscossione del 1981 avevano mantenuto tutta la loro validità e l’art. 99 cpv. 1 LALIA, in vigore nel 1998 al momento della pubblicazione del secondo prospetto, non costituiva una base legale sufficiente per il prelievo reiterato del contributo di costruzione provvisorio. In epilogo il Tribunale rammentò comunque la facoltà di avviare uno o più nuovi procedimenti di imposizione conformemente al nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 (cfr. inc. no. 78-179/98).

1.3. In esito a quanto sopra ed in vista di una nuova emissione di contributi, con scritto del 22.1.2003, il Municipio comunicò a tutti i contribuenti interessati che gli importi già versati negli anni ’80 sarebbero valsi quali acconti e che i proprietari che avevano pagato parzialmente o totalmente i contributi emessi nel 1998 potevano chiederne la restituzione oppure considerarli anch’essi come acconti nel qual caso sarebbe stato riconosciuto un interesse annuo del 3%. L’esecutivo diede poi avvio alla procedura in esame pubblicando un nuovo prospetto dal 1° al 30.9.2003 (FU 69/2003 del 29.8.2003) previo invio di un avviso personale.

1.4. RI 1, in veste di proprietario del mapp. no. 1079 è stato assoggettato al pagamento di un contributo di fr. 7'419.45. Il reclamo interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione dell’8.11.2004. Da ciò il ricorso in esame nel quale è chiesto l’annullamento del contributo. Con risposta del 30.12.2004 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.

2.1. La competenza del Tribunale di espropriazione a statuire sui ricorsi in materia di contributi per opere di canalizzazione e depurazione delle acque è data dall’art. 104 cpv. 1 LALIA.

Il gravame, interposto tempestivamente (art. 104 cpv. 1 LALIA) dal proprietario, soggetto legittimato a ricorrere (art. 104 cpv. 1 LALIA e 43 LPamm.), è ricevibile in ordine.

2.1. Nel procedimento in oggetto il Municipio si è pronunciato sui reclami improntando le decisioni su considerazioni analoghe – all’occorrenza adeguate al caso concreto – ma comunque sufficienti così da consentire ai destinatari di esercitare il diritto di essere sentiti e quindi di deferire la causa all’istanza superiore. I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi, rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte. Il Tribunale di espropriazione ha completato l’incarto richiamando d’ufficio alcuni documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede sopralluoghi. Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo applicando d’ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall’istruzione formale della causa ritenuto che gli atti formanti l’incarto consentono di pronunciarsi con piena ed adeguata cognizione di causa.

3.1. Il Comune deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1). La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio (art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare (art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non possono superare il 3% del valore di stima. L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98 LALIA).

3.2. La procedura in esame è manifestamente finalizzata al prelievo di contributi provvisori. Come attesta la tabella riassuntiva questi sono stati conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto deducendo dalla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi (fr. 17'919’714.-) i sussidi (fr. 3'382'082.-). Considerata la partecipazione privata del 70%, che ammonta a fr. 10'176'342.60, ed accertato un valore di stima complessivo di fr. 551'339'408.97, calcolato applicando la riduzione lineare del 30% disposta dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore il 1°.1.1999, la quota individuale risultante è pari all’1.845749% del valore di stima dei fondi (cfr. tabella riassuntiva; estratti individuali del prospetto). Il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni ’80 – poiché i tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale mapp. no. 1079; inoltre si veda ad es. schede individuali mapp. no. 53, 534 ecc.) – bensì ne è complemento: un’operazione, questa, espressamente consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 che ha creato la base legale per il prelievo reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001).

Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA). Debitore del contributo è il proprietario iscritto come tale a RF al momento della pubblicazione del prospetto (TE sott. 6.9.1995 in re S.; vedi anche RDAT II-1994 no. 26 in fine). Nel 2003, quando è stato pubblicato il prospetto, RI 1 era ancora titolare dei diritti di proprietà sul mapp. no. 1079 ed è pertanto soggetto imponibile giusta l’art. 97 LALIA. Poco importa che in seguito il fondo sia stato ceduto mediante atto di donazione (cfr. estratto RF).

Riguardo al merito non si può fare a meno di rilevare che il ricorso è esposto piuttosto confusamente, tanto che i motivi d’impugnazione traspaiono ma solo vagamente; i contenuti del reclamo del 26.9.2003 sono altrettanto generici. Se ne può dedurre, comunque, che il ricorrente, appellandosi in parte alla legge sui contributi di miglioria (LCM), contesta sostanzialmente che il rifacimento delle canalizzazioni comporti un aumento di valore degli immobili e, in quest’ambito, è dell’avviso che il Municipio non abbia dimostrato la necessità di dover rifare le canalizzazioni. Egli rimprovera pure all’esecutivo il mancato prelievo di contributi dagli anni ’70 in poi e, di riflesso, la mancata costituzione di accantonamenti per il rifacimento delle canalizzazioni; infine reputa abusivo il prelievo di contributi per opere non ancora eseguite e nemmeno approvate dal Consiglio Comunale.

Come detto il ricorrente si appella in parte ai principi che governano la LCM. A torto. In effetti il procedimento in esame è fondato non sulla LCM bensì sugli art. 96 ss della LALIA. Quest’ultima è stata oggetto di un adeguamento parziale in funzione delle nuove normative federali istituite con la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) entrata in vigore il 1°.11.1992. Le modifiche alla legge cantonale hanno coinvolto i capitoli riguardanti i sussidi federali ed il piano cantonale di risanamento e perciò sono irrilevanti ai fini del presente giudizio (cfr. Messaggi del Consiglio di Stato no. 4127 e 4127° del 2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la modifica della LALIA nonché il successivo Rapporto del 15.4.1994).

Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle canalizzazioni pubbliche, da eseguirsi conformemente alle disposizioni imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAc, art. 4 ss OPAc), e quello dei relativi contributi la Confederazione ha rinunciato a legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAc i concetti base della partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del principio di causalità, peraltro già contemplato dall’art. 2 LPAmb. e secondo il quale i costi dei provvedimenti adottati in applicazione della legge devono essere sostenuti da chi ne è causa. Ne consegue che i Comuni godono di una certa autonomia nel disciplinare la materia del finanziamento delle installazioni per l’evacuazione delle acque (DTF 128 I 46 c. 1b/bb; Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in URP/DEP 1999/6 p. 540 ss). In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi e sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45). Ciò considerato i principi della LCM non sono pertinenti; a giusta ragione il Municipio ha rilevato che la stessa LALIA all’art. 96 cpv. 6 testualmente dichiara come inapplicabile la LCM alla procedura di prelievo di contributi di costruzione per opere di canalizzazione, inapplicabilità si estende tanto alla LCM dell’8.3.1971 quanto alla LCM del 24.4.1990 (TF 10.1.2005 N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33; Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della legge federale sulla protezione delle acque, p. 1168 pto. 14; Messaggio del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, pto. 1.1). Le censure ricorsuali saranno quindi vagliate alla luce dei principi contemplati dalla LALIA.

7.1. Il ricorrente sostiene che il rifacimento delle canalizzazioni non comporti un aumento di valore degli immobili e che il Municipio non abbia dimostrato la necessità di dover rifare le canalizzazioni La censura è infondata.

7.2. E’ principio fondamentale della LALIA che i contributi per la costruzione delle opere di canalizzazione e depurazione delle acque non sono percepiti in rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse dal PGS poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb; TF 10.1.2005 N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33). Infatti, da un canto, l’utilità della canalizzazione non si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo ed inteso ad urbanizzarlo, ma si estende ovviamente anche alle condotte di trasporto cui quel fondo è allacciato, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione dove sono convogliate le acque di rifiuto senza i quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe funzionare. D’altro canto, per una canalizzazione nuova, ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i fondi inclusi nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità (rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro destinazione. Due sono le conseguenze. Innanzitutto al momento del prelievo dei contributi il beneficio non può validamente essere messo in discussione. In particolare il mapp. no. 1079 è un fondo ubicato in località S__________, una zona residenziale edificabile inclusa nel PGS, ciò che basta ai fini dell’assoggettamento. In secondo luogo dal momento che le opere imposte sono espressamente previste dal PGS comunale adottato ed approvato dalle autorità competenti, ai fini dell’emissione di contributi non occorre che il Municipio dimostri la necessità di rifare le canalizzazioni. Infatti i documenti inerenti il PGS distinguono le opere comunali e consortili esistenti, quelle progettate e quelle da sostituire o da risanare con il relativo preventivo; quest’ultimo, giustamente, non include i costi di manutenzione poiché, per dichiarazione espressa dell’esecutivo, sono recuperabili attraverso la tassa d’uso (cfr. inc. PGS in particolare pian1 4/113B74, 4/113B77; MM 12/96 del 17.4.1996). Considerato che gli atti del PGS sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale (art. 42 cpv. 2 55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC), i suoi contenuti, ed in particolare le opere ed il piano finanziario, avrebbero dovuto essere contestati, semmai, impugnando la risoluzione con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il PGS nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (art. 124 let. a LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N. 2P. 421/1997). In questa sede il PGS non è più sindacabile.

8.1. Il ricorrente è dell’avviso che il prelievo di contributi per opere non ancora eseguite e nemmeno approvate dal Consiglio Comunale sia abusivo. Inoltre egli rimprovera all’esecutivo il mancato prelievo di contributi dagli anni ’70 in poi, ciò che ha precluso la costituzione di accantonamenti per il rifacimento delle canalizzazioni. Tali argomenti non sono condivisibili.

8.2. In concreto il giudizio verte sul prelievo di contributi provvisori o cosiddetti oneri preferenziali. Questi sono finalizzati a compensare il vantaggio derivante dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti comunali di evacuazione e depurazione delle acque. L’imponibilità di opere future è uno dei principi fondamentali della LALIA in base alla quale i contributi provvisori sono percepiti prima della conclusione delle opere per consentirne il finanziamento e sono calcolati sulla base del preventivo totale ed in proporzione al valore di stima. Ne consegue che il prelievo non è condizionato né all’avvenuto compimento dell’opera stessa, né all’appartenenza del fondo ad uno specifico bacino imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla canalizzazione. Ai fini dell’assoggettamento occorre, ma è anche sufficiente, che l’opera sia prevista dal PGS ed il fondo imposto sia incluso nel comprensorio imponibile delimitato dal PGS medesimo (cfr. TF 10.1.2005 cit.). Non vi è dunque nulla di abusivo nell’imposizione di opere future. In concreto le opere eseguite e da eseguire sono contemplate dal PGS che, come già rilevato, è stato adottato insieme a tutte le sue componenti dal Consiglio Comunale durante la seduta del 16.9.1996 ottenendo in seguito la necessaria ratifica dipartimentale. Perciò, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il fatto che le opere imposte siano state approvate è ampiamente attestato. L’approvazione del PGS, che è requisito imprescindibile per il prelievo di contributi di costruzione, non va confusa con l’approvazione dei piani di dettaglio che concerne invece la fase esecutiva dei lavori. Quest’ultima presuppone, in effetti, l’elaborazione di un piano definitivo e di un preventivo per ogni intervento o tratta di canalizzazione; il progetto ed il preventivo (credito e sussidi) devono essere approvati e stanziati di volta in volta dal Consiglio Comunale (art. 13 cpv. 1 let. g LOC; art. 112 ss LALIA). ). Il preventivo e, ad intervento eseguito, il relativo consuntivo sono voci che figurano nel piano finanziario riguardante la gestione corrente annualmente votato dal Consiglio Comunale (art. 13 cpv. 1 let. c, e, f LOC). La fase esecutiva, però, non ha nulla a che vedere con la presente procedura d’imposizione poiché, come già rilevato, il contributo non è calcolato in rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse dal PGS. E’ vero, d’altra parte, che per garantire la copertura immediata dei costi il legislatore ha previsto la possibilità di prelevare (incassare) il contributo per il tratto di canalizzazione da realizzare ed il corrispondente comprensorio al momento dell’inizio dei lavori, data dalla quale il credito è esigibile (art. 106 cpv. 1 LALIA, art. 8 cpv. 3 DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi successive ed a seconda dell’avanzamento dei lavori non è obbligatorio per il Comune ma è una semplice facoltà che peraltro creerebbe oneri amministrativi non indifferenti. Soprattutto, però, questa facoltà è riferita alla fase dell’incasso dei contributi e non incide né sull’obbligo contributivo, che poggia sul beneficio derivante dall’intera opera prevista dal PGS, né sulla ripartizione che secondo la vigente legislazione avviene in funzione del finanziamento globale della rete delle canalizzazioni. Decisivi per il calcolo dei contributi non sono quindi i costi riferibili alla singola tratta bensì i conti preventivi totali votati dal legislativo comunale nell’ambito dell’adozione del PGS ed approvati dal Dipartimento (art. 20, 96 cpv. 1 e 99 LALIA; TF 10.1.2005 N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33; Rapporto del 13.3.1975 cit. pto. 14.4.3).

La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm.).

per questi motivi

richiamati gli art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico del ricorrente.

  2. La presente decisione e definitiva.

  3. Intimazione a:

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco

Zitate

Gesetze

18

DELALIA

  • art. 8 DELALIA

LALIA

  • art. 96 LALIA
  • art. 97 LALIA
  • art. 98 LALIA
  • art. 99 LALIA
  • art. 99a LALIA
  • art. 100 LALIA
  • art. 104 LALIA
  • art. 106 LALIA
  • art. 124 LALIA

LOC

LPAc

LPAmb

LPamm

  • art. 31 LPamm
  • art. 43 LPamm

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