Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.1995.477
Entscheidungsdatum
30.08.1995
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.95.00477 DP 206/95 cm

Lugano 30 agosto 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Cinzia Massera

statuendo sul ricorso 22 agosto 1995 di


contro

la decisione 5 luglio 1995, no. 3754, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 maggio 1995 con cui il municipio di __________ ha dichiarato proponibile la domanda di referendum presentata dalla __________ contro il regolamento comunale per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (RRR);

viste le risposte:

  • 28 agosto 1995 del municipio di __________;

  • 29 agosto 1995 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 20 febbraio 1995 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il "Regolamento di raccolta ed eliminazione dei rifiuti";

che nel termine di pubblicazione fissato dall'art. 75 LOC la __________ ha inoltrato al municipio una domanda di referendum sottoscritta da 2291 cittadini;

che il 29 maggio 1995 il municipio ha dichiarato proponibile il referendum e fissato al 22 ottobre 1995 la data della votazione;

che contro questa risoluzione municipale __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone la completazione nel senso che il RRR venga:

· esposto all'albo a partire dal 1° settembre 1995;

· approvato dal Consiglio di Stato entro il 30 settembre 1995;

· integrato con la data dell'entrata in vigore e con le necessarie disposizioni transitorie;

che con giudizio 5 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa ritenendo ingiustificate le richieste dell'insorgente;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo le richieste avanzate senza successo in prima istanza;

che l'insorgente sollecita in particolare l'introduzione di una norma transitoria, volta a limitare la tassa sui rifiuti in modo che non possa produrre un gettito superiore alla metà dei costi effettivi totali;

che l'impugnativa è avversata dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono inconfutabilmente date dagli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm;

che, con le precisazioni di cui si dirà più avanti, il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che oggetto del ricorso è il giudizio 5 luglio 1995 mediante il quale il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione 29 maggio 1995 con cui il municipio di __________ ha:

· dichiarato proponibile la domanda di referendum inoltrata dalla __________ contro il RRR adottato dal Consiglio comunale il 20 febbraio 1995;

· fissato al 22 ottobre 1995 la data della votazione popolare;

che giusta l'art. 75 cpv. 4 LOC, il municipio esamina la regolarità e la proponibilità delle domande di referendum inoltrate contro risoluzioni adottate dal Consiglio comunale in base alle lettere a, d, e, g, h, i dell'art. 13 LOC;

che "riconosciute la regolarità e la proponibilità" della domanda e pubblicata all'albo la relativa decisione, il municipio sottopone la risoluzione del Consiglio comunale alla votazione popolare;

che il ricorrente non contesta né la regolarità, né la proponibilità della domanda di referendum inoltrata dalla __________: su questo punto non v'è contestazione;

che infondata è la richiesta del ricorrente volta ad ottenere che il RRR venga nuovamente pubblicato all'albo: la LOC prevede soltanto la pubblicazione prescritta dall'art. 187 e questa formalità è stata soddisfatta;

che una nuova pubblicazione sarebbe lesiva del diritto in quanto irrita;

che del tutto inammissibili sono le ulteriori domande poste a giudizio del ricorrente; l'art. 75 LOC impone al municipio di sottoporre a votazione popolare la risoluzione del Consiglio comunale così com'è stata adottata: senza modifiche, completazioni o rettifiche e prima dell'approvazione del Consiglio di Stato (cfr. art. 188 LOC);

che la decisione del municipio di __________, immune da violazioni del diritto, va quindi senz'altro confermata;

che la tassa di giustizia, commisurata all'effettivo dispendio amministrativo cagionato dall'insorgente, segue la soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 75, 187, 188, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Zitate

Gesetze

5

LOC

PAmm

  • art. 18 PAmm