Incarto n. 52.2003.56
Lugano 31 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 febbraio 2003 di
contro
la decisione 4 febbraio 2003 (n. 495) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la decisione 4 novembre 2002 del consiglio comunale di __________ relativa allo stanziamento di un credito di fr. 3'730'000.- per la realizzazione di una nuova casa comunale;
viste le risposte:
01.03.2003 di __________, presidente del consiglio comunale
11.03.2003 del municipio di __________
11.03.2003 del Consiglio di Stato
nonché la replica 02.04.2003 del ricorrente e le dupliche
22.04.2003 del municipio di __________
29.04.2003 del Consiglio di Stato
18.05.2005 di __________, presidente del consiglio comunale
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il municipio di __________, confrontato con problemi logistici della propria amministrazione, avviò nel 1995 un primo studio inteso a valutare le possibilità di riattamento dello stabile comunale sito sulla particella n. __________ RFD. Una prima richiesta di credito di fr. 60'000.- per la progettazione definitiva fu ritirata dal municipio a dipendenza del preavviso negativo delle commissioni edilizia e della gestione, le quali propendevano per una demolizione dello stabile esistente e la sua ricostruzione ex novo.
Un nuovo studio, commissionato tenuto conto del mutato indirizzo, ha originato tre progetti di massima, esaminati in particolare dalla commissione edilizia che, in data 2 luglio 1999, ha presentato un circostanziato rapporto.
Il 13 novembre 2000, dopo aver ulteriormente approfondito la questione, il municipio ha indetto una serata informativa per la popolazione per illustrare la situazione e in data 29 gennaio ha quindi chiesto al legislativo un credito di fr. 90'000.- per la progettazione definitiva della nuova casa comunale.
Votato il credito, l'esecutivo ha quindi incaricato lo studio d'architettura __________ di __________ di allestire il progetto definitivo, che tenesse conto di varie modifiche da apportare allo studio preliminare.
La commissione edilizia ha proceduto ad una prima verifica che ha originato il rapporto consultivo del 22 aprile 2002.
Il progettista, ricevuto il predetto rapporto, ha quindi presentato il progetto ed il preventivo definitivi in data 6 giugno 2002.
B. Con messaggio del mese di settembre 2002 il municipio ha chiesto la concessione di un credito di fr. 3'730'000.- per la costruzione della nuova casa comunale.
La commissione edilizia, costatato come le suggestioni contenute nel rapporto 22 aprile 2002 erano state accolte, ha proposto l'accettazione del messaggio con rapporto 22 ottobre 2002.
La commissione della gestione, con rapporto 21/22 ottobre, ha pure formulato preavviso favorevole, proponendo i seguenti emendamenti:
per il calcolo dell'evoluzione dei prezzi si utilizzerà l'indice dei prezzi alla costruzione di __________ e come dato di partenza sarà considerato l'indice pubblicato il 1° aprile 2002.
Prima dell'avvio dei lavori (demolizione, scavo, ecc.) alla commissione della gestione sarà presentato un aggiornamento del preventivo basato sulle offerte reali delle ditte concorrenti per le proposte da 11 a 24 del progetto. Queste informazioni saranno accompagnate da una nuova valutazione anche per le restanti poste. I rapporti sono stati regolarmente trasmessi ai membri del legislativo.
C. Nella sua seduta del 4 novembre 2002 il consiglio comunale ha concesso il credito richiesto, approvando gli emendamenti proposti dalla commissione della gestione, con 19 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti.
D. Contro questa risoluzione è insorto davanti al Consiglio di Stato __________ __________, cittadino domiciliato a __________, chiedendone l'annullamento.
A mente dell'insorgente la commissione edilizia avrebbe agito in modo negligente, preavvisando favorevolmente il messaggio municipale con un rapporto di poche righe nel quale rinviava al proprio precedente rapporto, e ciò malgrado che le indicazioni scaturitene siano state riprese solo parzialmente. Il preventivo di spesa, non corretto tenendo conto di tutte le modifiche proposte, ne risulterebbe inattendibile. Con questo modo di procedere la commissione edilizia avrebbe indotto in errore il consiglio comunale, falsando il risultato della votazione.
E. Con giudizio 4 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, confermando la decisione del consiglio comunale di Cadenazzo.
Il Governo ha considerato che il legislativo era stato adeguatamente informato ed aveva potuto pronunciarsi su un progetto e un preventivo definitivi con piena cognizione di causa.
Il mancato inserimento di talune suggestioni formulate dalla commissione edilizia nel proprio rapporto 22 aprile 2002 sarebbe poi ininfluente: tali suggestioni, non vincolanti, sarebbero infatti state riprese, perlomeno quelle più importanti, nel progetto sottoposto per esame e decisione al legislativo.
F. Contro il predetto giudizio governativo __________ __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. L'insorgente rileva l'esistenza di alcuni errori nel preventivo che, unitamente all'esistenza di posizioni alternative nel capitolato ed alle condizioni poste dalla commissione della gestione, portano a concludere che progetto e preventivo non possono essere considerati definitivi, sicché la decisione del legislativo disattenderebbe l'art. 13 lett. g LOC.
G. Il municipio postula la reiezione del gravame, rilevando che tanto il progetto quanto il preventivo sono da considerare definitivi ai sensi della LOC. Il messaggio municipale illustra sufficientemente l'oggetto posto in votazione permettendo ai consiglieri comunali di avere una completa immagine degli aspetti tecnici e politici che la proposta comporta. Il legislativo ha poi votato su una proposta precisa, quella del municipio, e non sulle suggestioni della commissione edilizia, la quale peraltro ha evidenziato come le suggestioni più importanti erano state riprese nel progetto sottoposto ad approvazione.
__________ __________, presidente del consiglio comunale, pur non formulando domande di giudizio, rileva che il consiglio comunale, esaminando la trattanda in oggetto, ha dibattuto in modo regolare e completo, considerando pure i rapporti delle commissioni.
Il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso.
Con i propri allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le proprie domande.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto. Costituiscono in particolare violazione del diritto l’errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa e l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (art. 61 PAmm).
Con il ricorso può essere impugnato ogni accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 62 PAmm).
La commissione competente per l'esame di un determinato messaggio municipale allestisce un rapporto scritto con le relative proposte e lo deposita presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea, rispettivamente del consiglio comunale. La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio ed ai singoli consiglieri comunali (art. 71 cpv. 1 e 2 LOC).
Le norme in questione mirano a preparare convenientemente le deliberazioni del consiglio comunale, permettendo ai suoi membri di esaminare in modo critico ed approfondito i contenuti delle proposte del municipio, di concertarsi fra loro e di deliberare con piena cognizione di causa.
Per progetto definitivo si deve sostanzialmente intendere un progetto elaborato anche nei particolari, pronto per essere realizzato previo allestimento dei capitolati necessari per le delibere, ovvero un progetto che risponde ai requisiti minimi indicati dalle norme SIA, con piante, sezioni, e facciate, completi di quote e misure principali, generalmente in scala 1:100 e che è quindi atto ad essere posto in esecuzione (RDAT 1989 N. 1).
Per preventivo definitivo va essenzialmente intesa una previsione di costi, allestita sulla base di un progetto definitivo, volta a ridurre ad un minimo ragionevole il margine d'incertezza sul consuntivo, per cui deve presentare un alto grado di attendibilità e deve quindi fondarsi su un'analisi dei costi delle singole componenti dell'opera secondo il progetto pronto per l'esecuzione (STA, 6.10.1988 in re F/comune di V).
Eventuali differenti proposte contenute nel rapporto consultivo del 22 aprile 2002 della commissione edilizia sono quindi irrilevanti perché non sono state oggetto d'esame del consiglio comunale né delle sue commissioni.
La commissione edilizia si è limitata a rilevare che le richieste di modifiche a suo tempo proposte erano state accolte senza che ciò abbia comportato aumenti di spesa.
Le informazioni elargite hanno quindi permesso al legislativo di deliberare con cognizione di causa.
Ebbene, l'incarto del comune, relativo al progetto di costruzione della nuova casa comunale, contiene:
i piani di progetto in scala 1:100 comprendenti le piante dei tre piani, con l'indicazione delle quote e delle misure;
i piani delle facciate in scala 1:100 con l'indicazione delle quote;
il preventivo di dettaglio, aggiornato al 6.6.2002, con la descrizione specifica dei contenuti.
Contrariamente all'opinione dell'insorgente, il progetto, sufficientemente elaborato per essere posto in esecuzione senza ulteriori studi, può quindi essere considerato definitivo. Altrettanto dicasi per il preventivo, che esamina nel dettaglio i costi dei vari lavori necessari per realizzare l'opera.
6.2. La contestazione del ricorrente in punto alla sufficienza del piano e del preventivo si fonda ancora una volta essenzialmente sulle pretese incongruenze del progetto approvato con il rapporto consultivo della commissione edilizia del 22 aprile 2002. Come già evidenziato in precedenza, così facendo egli non s'avvede che il consiglio comunale era chiamato a deliberare sul progetto e sul credito oggetto del messaggio municipale, non invece sul precedente rapporto consultivo della commissione edilizia, le cui suggestioni il municipio non era peraltro tenuto a far proprie.
Neppure si vede per quale motivo l'emendamento proposto dalla commissione della gestione, che ha chiesto di avere un aggiornamento del preventivo basato sulle offerte reali delle ditte concorrenti, possa far ritenere non definitivo il preventivo che, di regola, non può essere allestito sulla base di offerte concrete perché l'allestimento dei capitolati necessari per le delibere è successivo all'approvazione del credito.
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 42, 56, 208, 209, LOC; 28, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia in fr. 900.- è posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario