Incarto n. 52.97.00269
Lugano 17 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 settembre 1997 di
contro
la risoluzione 16 settembre 1997 (n. 4639) con cui il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il gravame 9 luglio 1997 dell'insorgente contro la deliberazione 23 giugno 1997 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi del comune relativi all'esercizio 1996;
viste le risposte:
6 ottobre 1997 del municipio di __________;
8 ottobre 1997 del Consiglio di Stato;
24 ottobre 1997 di __________, Presidente del CC di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con deliberazione 23 giugno 1997 il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi del comune relativi all'esercizio 1996;
che, con ricorso 9 luglio 1997, il consigliere comunale __________ é insorto innanzi al Consiglio di Stato contro la detta deliberazione, eccependo che una parte degli importi registrati sul conto di gestione corrente, alla voce n. __________ (manutenzione terzi, piazze, sentieri e strade), si riferiva in realtà a spese effettuate direttamente dal municipio per la posa di dossi, isole spartitraffico, restringimenti di carreggiata ecc.: opere che dovevano pertanto essere registrate sul conto degli investimenti, previa deliberazione di stanziamento del relativo credito da parte del legislativo in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. g LOC;
che l'insorgente ha di conseguenza chiesto al Governo (cfr. ricorso, pagina 2):
"1. Di accogliere il presente ricorso.
Il conto __________ viene decurtato della somma corrispondente alla richiesta di credito per le opere già eseguite.
Il bilancio dell'amministrazione comunale per l'anno 1996 viene corretto di conseguenza."
che con risoluzione 23 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso;
che in accoglimento della censura sollevata dall'insorgente, il Governo ha operato la deduzione dal conto di gestione corrente n. __________ di un importo di fr. 34'497.-- relativo a talune opere eseguite da parte del municipio nel corso del 1996 (dossi stradali lungo via alle __________, via __________ di __________, zona __________, zona __________, via __________ e via __________ /via __________, sistemazione del campo stradale di via __________); l'autorità di ricorso ha tuttavia disposto, nel contempo, il passaggio del menzionato importo nel conto degli investimenti;
che con impugnativa 28 settembre 1997 __________ é insorto davanti a questo Tribunale contro il giudizio governativo;
che l'insorgente, che critica la sanatoria concessa dal Consiglio di Stato per le spese in discussione, chiede a questo punto l'allontanamento delle opere appena descritte, indebitamente eseguite dal municipio sottoforma di spese di gestione corrente senza il preventivo consenso ed anzi in un caso con l'opposizione del legislativo;
che la memoria ricorsuale conclude come segue (petitum):
"1. I manufatti, posati illegalmente, sono da rimuovere.
La situazione precedente deve essere ripristinata.
Si chiede una minima partecipazione alle spese a carico dei responsabili"
che il municipio di __________ ed il presidente del Legislativo hanno sollecitato la reiezione del gravame;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 209 lett. a LOC);
che nella procedura di ricorso al Tribunale amministrativo non sono ammesse nuove domande (art. 63 cpv. 2 PAmm);
che il ricorrente si é limitato a chiedere al Consiglio di Stato la modifica dei conti consuntivi tramite una riduzione delle spese figuranti al conto __________;
che pertanto tutte le domande formulate nella presente sede, chiedenti (2) il ripristino della situazione precedente gli interventi che il municipio ha effettuato attingendo indebitamente dal conto di gestione corrente, (1) la conseguente rimozione delle opere realizzate agendo in tal guisa e (3) la partecipazione dei responsabili ai costi della stessa, si appalesano inammissibili, poiché nuove;
che il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile;
che pertanto non appare nemmeno necessario dover verificare la legittimità della sanatoria operata dal Consiglio di Stato, criticata dal ricorrente nella motivazione del ricorso: verifica che, del resto, sottenderebbe la preventiva conferma della tesi affacciata dal ricorrente e condivisa dal Governo secondo cui, contrariamente a quanto deliberato dal consiglio comunale, i costi riferiti agli interventi stradali poco sopra ricordati non potevano essere allibrati nel conto di gestione corrente;
che la tassa di giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm);
visti gli art. 208, 209 LOC, 3, 18, 28, 63 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giudizio, di fr. 300.--, é posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario