Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2002.13
Entscheidungsdatum
25.03.2002
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2002.00013

Lugano 25 marzo 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Lino Bonat, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 gennaio 2002 del

Comune di __________

contro

la decisione 19 dicembre 2001, no. 842/2001, con la quale il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, ha concesso alla ditta __________, l'autorizzazione per la posa di tre bandiere sul mappale no. __________ RFD di __________;

viste le risposte:

  • 22 gennaio 2002 della ditta __________;

  • 25 gennaio 2002 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 26 settembre 2001, la ditta __________, qui resistente, ha richiesto l'autorizzazione per esporre tre aste per bandiere sul mappale n. __________ RFD di __________, nel prato antistante al giardino d'inverno d'esposizione che si affaccia su via __________;

che con risoluzione 4 ottobre 2001 il municipio di __________ ha preavvisato negativamente la posa delle tre bandiere, in quanto, richiamandosi all'art. 35 cpv. 4 del Regolamento comunale, si oppone alla posa di bandiere nelle zone residenziali a scopo di insegna commerciale;

che il 29 ottobre 2001, la Sezione esercizio e manutenzione, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta, ha chiesto un complemento di informazioni, invitando l'istante a precisare le ragioni della richiesta nonché a produrre un disegno delle insegne, con le dimensioni ed i caratteri delle scritte, due fotografie complete del luogo previsto per l'impianto, unitamente al consenso scritto del proprietario del fondo;

che il 10 dicembre 2001 la polizia stradale ha dato il proprio avallo alla posa delle insegne;

che il 19 dicembre 2001 la Sezione esercizio e manutenzione ha rilasciato l'autorizzazione per la posa delle tre bandiere sul mappale no. __________ RF di __________;

che contro la predetta risoluzione dipartimentale insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di __________, chiedendone l'annullamento, sostenendo in sostanza che:

  • la decisione impugnata non rispetta la propria autonomia comunale, ribadendo l'applicazione dell'art. 35 del regolamento comunale, che autorizza il Municipio a vietare affissioni sulla proprietà privata;

  • la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con il concetto globale di affissione adottato dal consiglio comunale e con il disegno di regolamento comunale sugli impianti pubblicitari;

  • le tre bandiere non si riferiscono ad attività esercitate dalla

resistente sul posto, in quanto la ditta dispone unicamente di una veranda all'aperto, che funge solo da vetrina, e non dispone in loco né di personale né di prodotti in vendita;

che all'accoglimento dell'impugnativa si sono opposte la ditta __________, e la Sezione dell'esercizio e manutenzione, la quale, in particolare, ha sollevato dubbi circa la legittimazione attiva del ricorrente;

considerato, in diritto

che il 1. ottobre 2001, vale a dire successivamente all'introduzione della richiesta di autorizzazione per la posa delle tre insegne, sono entrati in vigore la nuova legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2001 (LImpPub) ed il relativo regolamento d'esecuzione del 26 giugno 2001 (RLImpPub), con la conseguente abrogazione della LIns e del RLIns (cfr. art. 22 LImpPub, 10 RLImpPub);

che giusta l'art. 20 della nuova LImpPub, le domande di autorizzazione per l'esposizione di un impianto pubblicitario sulle quali l'autorità non ha ancora statuito al momento dell'entrata in vigore della medesima, sono esaminate secondo il diritto previgente;

che alla fattispecie va pertanto applicata la Legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954 (LIns);

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso discendono dall'art. 17 LIns;

che la legittimazione attiva dell'insorgente va valutata giusta l'art. 43 Pamm, secondo cui hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata;

che in particolare, per quanto concerne un ente pubblico, la legittimazione a ricorrere viene riconosciuta quando lo stesso appartiene a quella limitata cerchia di persone collegate con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, tale da farlo apparire portatore di un interesse diretto, attuale e concreto a dolersi dell'illegittimità dell'atto per il pregiudizio che effettivamente gli arreca (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 8 ad art. 43);

che secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale riferita alla Legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954 (LIns), i comuni non adempiono i suddetti requisiti nell'ambito di autorizzazioni rilasciate dalle autorità cantonali per la posa di insegne, a meno che, beninteso, siano essi stessi i destinatari in senso materiale della decisione impugnata (cfr. RDAT II-1994, N. 21; STA inedita 7.11.2000, in re Comune di G.);

che la citata prassi merita conferma anche nel caso di specie, poiché la situazione giuridica dell'insorgente non si differenzia da quella dei singoli membri della collettività a favore della quale interviene, non potendo vantare un rapporto particolarmente stretto ed intenso con l'oggetto dell'avversata decisione;

che nemmeno può essere ravvisato un interesse legittimo nella violazione dell'autonomia decisionale dell'autorità comunale, in quanto, richiamata l'applicabilità della legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954, nella materia in esame, le competenze dell'autorità comunale si limitano alla formulazione di un semplice preavviso (art. 13 Lins; cfr. STA inedita 7.11.2000, in re Comune di G.);

che il concetto globale e il regolamento comunale invocati dal ricorrente, richiamata l'applicabilità della legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954, vanno intesi come semplici direttive su cui il municipio è chiamato a fondare il preavviso richiestogli dall'autorità cantonale in base all'art. 13 LIns e non come l'espressione di un potere normativo autonomo e decisionale del Comune (RDAT I-1992, no. 26);

che il disegno di regolamento comunale sugli impianti pubblicitari invocato dal ricorrente, in quanto semplice progetto, non esplica alcun effetto giuridico;

che il richiamo alla nuova legge sugli impianti pubblicitari, non soccorre l'insorgente, non potendosi conferire, nella fattispecie in rassegna, alcun effetto a tale legge in virtù della norma transitoria contenuta nell'art. 20 della stessa;

che stando così le cose, l'impugnativa deve pertanto essere respinta in ordine, poiché irricevibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente;

ritenuto che il comune non è insorto a tutela di suoi interessi economici, si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 2 LOC; 13 e 17 LIns, 20 LImpPub; 1 segg., in particolare 28 e 43 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Zitate

Gesetze

6

LImpPub

  • art. 22 LImpPub

LIns

  • art. 13 LIns
  • art. 17 LIns

LOC

PAmm

  • art. 28 PAmm
  • art. 43 PAmm