Incarto n. 52.97.00026 52.96.00264
Lugano 3 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a)
10 febbraio 1997 di
rappr. da: __________
Contro
la decisione 22 gennaio 1997 del Consiglio di Stato (n. 174) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le determinazioni assunte dal sindaco di __________ in occasione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti della __________;
b)
6 dicembre 1996 di
rappr. da __________
Contro
la decisione 19 novembre 1996 del Consiglio di Stato (n. 6109) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 22 luglio/16 agosto 1996 con cui il municipio di __________ ha rinunciato ad impugnare davanti al giudice civile le deliberazioni adottate dall'assemblea generale ordinaria degli azionisti della __________ in materia di nomine statutarie;
viste le risposte:
18 febbraio 1997 del Consiglio di Stato
21 febbraio 1997 del municipio di
al ricorso sub a);
18 dicembre 1996 del municipio di __________,
23 dicembre 1996 del Consiglio di Stato,
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La __________ (in seguito: __________) è una società di diritto privato. Azionisti sono: i comuni di __________ (44 %), __________ (10,7 %), __________ (10 %), __________ (4 %), __________ (2 %), l'Ente Turistico di __________ (16 %) e la __________ (13, 3 %).
Il consiglio di amministrazione della società si compone di 16 membri, nominati dall'assemblea generale ogni 4 anni. Gli statuti non delegano ai comuni il diritto di designare gli amministratori giusta l'art. 762 CO.
Sino a quest'anno, il comune di __________ era rappresentato in seno al consiglio di amministrazione da 5 membri, l'__________ da 4, i comuni di __________ e __________ da 2 e quelli di __________ e di __________ da 1 membro. Il sedicesimo membro rappresentava la __________.
La revisione dei conti era affidata alla società di revisione __________.
B. Dopo le elezioni comunali del 1996, il comune di __________ ha rivendicato un ulteriore seggio in seno al consiglio di amministrazione. Di concerto con gli altri azionisti, l'__________ si è dichiarato in linea di massima disposto a cedergliene uno.
Nelle sedute del 20 e del 24 giugno 1996, il municipio di __________ ha quindi designato sei candidati da proporre all'assemblea generale ordinaria degli azionisti della __________ che avrebbe avuto luogo il 25 di quel mese per deliberare sui conti, per nominare il consiglio di amministrazione e per designare l'ufficio di revisione. Candidati erano __________ ed __________ per il __________, __________ e __________ per il __________, __________ per il __________ e __________ per la __________.
In relazione alla trattanda concernente la designazione dell'organo di revisione, il municipio di __________ ha altresì risolto di proporre all'assemblea di non rinnovare l'incarico alla __________ e di far capo a fiduciari locali.
C. a) Nel corso dei lavori della predetta assemblea, prima della trattanda relativa alla nomina del consiglio di amministrazione, il Presidente ha comunicato che l'__________ si era dichiarato disposto a rinunciare a uno dei suoi quattro seggi in seno al consiglio, ma che aveva subordinato la rinuncia alla condizione che i candidati proposti dal comune di __________ fossero di suo gradimento.
Preso atto che __________ figurava fra i candidati notificati dal sindaco di , il rappresentante dell' ha dichiarato che erano venute meno le premesse per la rinuncia prospettata.
Poste in votazione le 17 candidature, 15 candidati sono stati nominati all'unanimità. Il sedicesimo (__________) è stato nominato con il 56 % dei voti. __________ è invece rimasta esclusa, avendo raccolto soltanto il 44 % dei consensi.
b) Conformemente alle decisioni prese dal municipio, il sindaco di Locarno ha poi proposto all'assemblea degli azionisti di non rinnovare il mandato di revisione affidato alla __________.
Ne è nata una discussione, in seguito alla quale è stato proposto di rinnovare il mandato in questione, affiancando tuttavia alla __________ un'altra società di revisione per l'esercizio 1996.
Il sindaco di __________ ha aderito alla proposta, che è stata accettata all’unanimità dall’assemblea.
D. Con atto dell'11 luglio 1996, denominato "ricorso ex art. 208 segg. LOC", __________ e liteconsorti hanno contestato davanti al Consiglio di Stato "le decisioni adottate autonomamente" dal sindaco di __________ in occasione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti della __________.
In sostanza, gli insorgenti rimproveravano al sindaco di non aver stralciato un candidato __________ dalla lista proposta dal comune allorché l'__________ aveva ritrattato la sua disponibilità a cedere un seggio in seno al consiglio di amministrazione. Gli insorgenti chiedevano quindi al Consiglio di Stato di annullare "la decisione 25 giugno 1969 dell'on. __________ circa:
la designazione delle persone da candidare in seno al CA della __________ in rappresentanza della città di __________;
il voto in favore della conferma della __________ quale organo di revisione della __________ ".
Gli stessi ricorrenti chiedevano inoltre che venisse accertata "la nullità assoluta":
della designazione delle persone da candidare in seno al CA della __________ in rappresentanza della città di __________;
del voto in favore della __________ quale organo di revisione della __________ ".
E. Con decisione 22 luglio 1996, adottata con il voto contrario della municipale __________, il municipio di __________ ha rinunciato ad impugnare davanti al Pretore le decisioni prese dall'assemblea degli azionisti della __________ in materia di nomina statutarie.
Contro questa risoluzione sono insorti davanti al Consiglio di Stato i ricorrenti sub b), chiedendone l'annullamento e postulando che venisse "fatto obbligo al municipio di __________ di convocare un'assemblea straordinaria della __________ e di proporre una rosa di candidati rappresentanti le forze politiche presenti in Consiglio comunale e in municipio secondo la formula proporzionale".
F. Con risoluzione 19 novembre 1996 il Consiglio di Stato ha disatteso entrambe le impugnative. Sul gravame inoltrato da __________ e liteconsorti il Governo ha statuito in veste di autorità di ricorso. Sull'impugnativa presentata da __________ e liteconsorti ha invece statuito come autorità di vigilanza considerandola alla stregua di una semplice istanza d'intervento.
Illustrata la fattispecie, il Consiglio di Stato ha anzitutto escluso che la rinuncia ad impugnare le deliberazioni rese dall'assemblea degli azionisti della __________ in materia di nomine statutarie violasse il diritto. Considerato che lo statuto della società non delega al comune azionista il diritto di designare i suoi rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione e che la legge non impone nemmeno il rispetto di criteri proporzionali, il municipio non avrebbe abusato della latitudine di giudizio che gli deve essere riconosciuta in ordine alla valutazione dell'opportunità di impugnare davanti al giudice civile le deliberazioni rese dall'assemblea degli azionisti della __________.
Con lo stesso giudizio, il Consiglio di Stato ha poi negato che le determinazioni assunte dal sindaco in quell'occasione costituissero decisioni impugnabili giusta l'art. 208 LOC. Ha quindi esaminato l'operato del sindaco unicamente in veste di autorità di vigilanza sui comuni, giungendo alla conclusione che non fossero dati i presupposti per un intervento di tipo censorio. Proponendo all'assemblea i candidati designati dal municipio, il sindaco si sarebbe in effetti attenuto alle consegne ricevute.
Aderendo per contro alla proposta, sorta in sede assembleare, di affiancare alla __________ un'altra società di revisione, il sindaco si sarebbe scostato dalle decisioni adottate in proposito dal municipio. Anche in questo caso non sarebbero tuttavia dati gli estremi per un intervento dell'autorità di vigilanza, poiché l'operato del sindaco è stato comunque successivamente ratificato dal municipio con decisione 22 luglio 1996.
G. Contro il predetto giudizio governativo sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti citati in ingresso, chiedendone l'annullamento.
a) __________ e liteconsorti hanno rimproverato al Consiglio di Stato di aver omesso di statuire quale autorità di ricorso sull'impugnativa inoltratagli, limitandosi a trattarla alla stregua di una semplice istanza d'intervento ed a pronunciarsi unicamente in veste di autorità di vigilanza. Nel merito, gli insorgenti riproponevano invece le censure sollevate senza successo in primo grado contro l'operato del sindaco in occasione dell'assemblea degli azionisti della __________.
b) __________ e liteconsorti hanno invece contestato il giudizio governativo nella misura in cui confermava la decisione 22 luglio 1996 del municipio di __________ di non impugnare davanti al competente giudice civile le deliberazioni adottate dall'assemblea degli azionisti in merito alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione. Gli insorgenti hanno in particolare rimproverato al Consiglio di Stato di aver omesso di rilevare la natura apertamente revocatoria della decisione impugnata.
Chiedevano quindi che gli atti venissero ritornati al Consiglio di Stato, affinché statuisse nuovamente "nel senso dei considerandi (imponendo al municipio di chiedere la convocazione di un'assemblea generale straordinaria con all'ordine del giorno la nomina di nuovi membri del consiglio di amministrazione e la revoca dell'organo di revisione)".
H. Con giudizio 10 gennaio 1997 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltrata da __________ e liteconsorti contro il giudizio reso dal Consiglio di Stato in veste di autorità di vigilanza. Questo Tribunale ha nondimeno rinviato gli atti al Governo, affinché statuisse formalmente in veste di autorità di ricorso sull'impugnativa 11 luglio 1996 inoltrata da questi ricorrenti.
Il giudizio sul gravame presentato da __________ e liteconsorti è stato per contro sospeso.
I. Dando seguito al giudizio di rinvio di questo Tribunale, il Consiglio di Stato si è pronunciato con decisione 22 gennaio 1997, resa in veste di autorità di ricorso, sull'impugnativa 11 luglio 1996 presentata da __________ e liteconsorti, dichiarandola irricevibile.
Con succinta motivazione, il Governo ha in sostanza ritenuto che le determinazioni assunte dal sindaco di __________ in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della __________ non costituissero decisioni impugnabili.
K. Contro il predetto giudizio governativo __________ è liteconsorti sono nuovamente insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che venga "accertata la nullità delle decisioni adottate dall'on. __________ in nome del municipio di __________ in occasione dell'assemblea generale 25 giugno 1996 della __________ circa la designazione delle persone da candidare al CA per la città di __________ e la riconferma della __________ quale organo di revisione della società", rispettivamente postulando che venga "fatto ordine al municipio di __________ di far convocare una nuova assemblea generale straordinaria della __________ con all'ordine del giorno la decisione circa la conferma o meno dell'organo di revisione e la nomina dei membri del CA". In sostanza, i ricorrenti riprendono e sviluppano gli argomenti di merito addotti con la precedente impugnativa, stigmatizzando in particolare il comportamento tenuto dal sindaco in occasione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti della __________; comportamento che, di fatto, avrebbe precluso alla ricorrente __________ l'accesso al consiglio di amministrazione della . Preso atto del rifiuto dell' di cedere un seggio al comune di __________, il sindaco avrebbe dovuto chiedere di soprassedere alla nomina al fine di permettere al municipio di definire la rosa dei cinque candidati da sottoporre all'assemblea. Il comportamento del sindaco non sarebbe quindi "solo annullabile, ma nullo ab inizio e senza effetto", perché ha comportato una designazione di candidati in seno al consiglio di amministrazione della __________ non conforme alla prassi relativa alla ripartizione politica dei seggi e non assistita da una preventiva decisione del municipio.
L. I ricorsi sono avversati dal Consiglio di Stato, che chiede la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, che contesta succintamente le tesi dei ricorrenti con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la potestà ricorsuale degli insorgenti, tutti cittadini attivi di __________, sono incontestabilmente date.
In quanto rivolto contro un giudizio governativo reso nell'ambito dell'applicazione della LOC e non dichiarato definitivo da questa legge, il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.1. Come giustamente ricorda il Consiglio di Stato richiamandosi all'art. 5 LPA, per decisione amministrativa si intende generalmente un provvedimento adottato iure imperii da un'autorità in base al diritto pubblico ed avente per oggetto la costituzione, la modifica o l'annullamento di diritti od obblighi, rispettivamente l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti od obblighi dell'amministrato in un singolo caso (DTF 114 Ia 463; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed., N. 35 B I seg., Rhinow Krähenmann, Erg. Bd, ibidem; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I N. 200 seg.).
2.2. Nel caso in esame, il municipio di __________ aveva deciso di sottoporre all'assemblea generale degli azionisti della __________ una lista di sei candidati da eleggere nel consiglio di amministrazione della società in rappresentanza del comune. Il numero di candidati si fondava sul presupposto che l'__________ avrebbe dato seguito alla proposta di cedere al comune di __________ uno dei suoi seggi in seno al consiglio in aggiunta ai cinque che quest’ultimo azionista già deteneva. La ripartizione dei seggi fra le forze politiche si fondava a sua volta su questa prospettiva.
Sentiti i nominativi dei candidati della lista elaborata dal municipio di , indicati dal sindaco in sede di assemblea, l' ha tuttavia ritrattato la proposta di cedere uno dei suoi seggi al comune.
Contro la notifica della lista dei candidati, rispettivamente contro il mancato adattamento di tale lista alle mutate circostanze da parte del sindaco, __________ e liteconsorti sono insorti davanti al Consiglio di Stato.
Con il giudizio qui impugnato il Governo ha ritenuto che il ricorso fosse irricevibile per mancanza di decisione impugnabile.
A ragione, poiché il rappresentante della città di __________, sottoponendo all'assemblea della __________ l'elenco dei candidati al consiglio di amministrazione designati dal municipio non ha preso alcuna decisione, ma si è limitato a dar seguito alla relativa risoluzione municipale. Si è in pratica attenuto all'art. 118 cpv. 3 LOC, che demanda al sindaco il compito di curare l'esecuzione delle risoluzioni municipali.
Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il sindaco non ha preso alcuna decisione impugnabile ai sensi dell'art. 208 LOC nemmeno omettendo di modificare la lista nel senso da essi postulato per adattarla alla mancata cessione di uno dei seggi dell’__________ al comune. Parimenti non ha adottato una decisione deducibile mediante ricorso davanti al Consiglio di Stato, allorchè ha omesso di chiedere all'assemblea di soprassedere all'elezione del consiglio di amministrazione per dar tempo al municipio di adeguare la lista dei candidati alla situazione che si era venuta a creare.
Invano reputano i ricorrenti che agendo in questo modo il sindaco abbia indirettamente adottato una decisione contraria alle regole tacite relative ai criteri di ripartizione dei seggi dei consigli di amministrazione fra le forze politiche. L'elezione dei consiglieri d'amministrazione delle società anonime di cui il comune è azionista, spetta comunque all'assemblea degli azionisti. Non è di pertinenza dei municipi. A questi ultimi rimane unicamente riservato il potere di designare i candidati da sottoporre all'assemblea degli azionisti, per il tramite dei rappresentanti del comune.
2.3. L'esito del ricorso non sarebbe comunque diverso nemmeno se si volessero ravvisare nell'operato del sindaco di __________ gli estremi di una decisione impugnabile. Il ricorso al Consiglio di Stato è in effetti dato soltanto contro le decisioni degli organi comunali, ovvero contro le risoluzioni del legislativo (assemblea o consiglio) comunale, rispettivamente contro le decisioni del municipio. I provvedimenti adottati dal sindaco in particolari circostanze (cfr. art. 118 cpv. 3 LOC) non sono per contro deducibili davanti al Consiglio di Stato. Impugnabili sono soltanto le decisioni con cui il municipio provvede a ratificarli.
2.4. Analoghe considerazioni portano a respingere anche le censure sollevate dai ricorrenti in riferimento alla designazione dell'organo di revisione della __________ da parte dell'assemblea degli azionisti.
Il municipio aveva deciso di proporre all'assemblea di non rinnovare il mandato conferito alla __________. Anche su questo punto, in sede di assemblea, il sindaco si è fatto latore delle determinazioni assunte dal municipio. Nella discussione che ne è scaturita, il rappresentante del comune ha tuttavia successivamente aderito alla proposta di confermare la società in questione, affiancandole un'altra ditta.
Anche in questo caso, si deve escludere che nella posizione assunta in un secondo tempo dal sindaco siano ravvisabili gli estremi di un atto amministrativo impugnabile giusta l'art. 208 LOC. L'adesione data alla proposta che è stata per finire adottata dall'assemblea assume in effetti le connotazioni di una manifestazione di volontà, ovvero di un atto insuscettibile d'impugnazione (cfr. Imboden Rhinow, op. cit., N. 35 B II b). Ma anche volendola considerare alla stregua di una determinazione retta dall'art. 118 cpv. 3 LOC, il ricorso al Consiglio di Stato non sarebbe comunque stato ricevibile, poiché interposto contro un provvedimento adottato dal sindaco e non da un organo comunale (cfr. art. 9 LOC).
A ciò si aggiunga che il municipio ha comunque ratificato a posteriori l'operato del sindaco e che, nel merito, la decisione di rinnovare il mandato della __________ affiancandole un'altra società di revisione non viola alcuna disposizione di legge.
Anche su questo punto, il ricorso va quindi respinto.
3.1. Ricevibile in ordine giusta l’art. 208 LOC è pure il ricorso inoltrato da __________ e liteconsorti contro la decisione 22 luglio 1996 con cui il municipio di __________ ha rinunciato ad adire le vie giudiziarie civili per sovvertire le risoluzioni adottate dall’assemblea generale ordinaria degli azionisti della __________.
3.2. Altrettanto infondate sono comunque le censure che di merito che questi ricorrenti sollevano nei confronti di tale provvedimento.
Lo stesso non viola in effetti alcuna norma di legge. Al contrario, si appalesa come una decisione ponderata e rispettosa dei principi ai quali deve ispirarsi la gestione della cosa pubblica. Principi che impongono all’ente pubblico di astenersi dall’avviare procedure giudiziarie tanto dispendiose, quanto sconsiderate, in quanto manifestamente prive di qualsiasi possibilità di successo. Non è invero dato di vedere come i ricorrenti possano ragionevolmente pensare di conseguire in sede civile un verdetto favorevole alle ambizioni della municipale __________, allorchè risulta loro preclusa qualsiasi possibilità di sovvertire in sede amministrativa le decisioni che non collimano con i loro interessi.
Invano contestano i ricorrenti la ratifica data dal municipio all’operato del sindaco in sede di assemblea generale degli azionisti della __________. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, nella ratifica non sono ravvisabili gli estremi di una revoca delle precedenti risoluzioni.
Per quel che attiene alla nomina del consiglio di amministrazione, ratificando l’operato del sindaco il municipio ha escluso che la mancata cessione del seggio da parte dell’__________ costituisse un motivo sufficiente per revocare le decisioni prese in merito alle candidature da sottoporre all’assemblea. Confermando invece l’adesione data dal sindaco in qualità di rappresentante del comune alla proposta di riaffidare la revisione alla __________, affiancandole un’altra ditta, il municipio si è invece limitato a prendere atto che la proposta iniziale del comune non avrebbe raccolto sufficienti consensi fra gli azionisti.
La tassa di giudizio segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 194-196, 207-209 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso 10 febbraio 1997 di __________ e liteconsorti contro la decisione 22 gennaio 1997 (n.. 174) del Consiglio di Stato è respinto.
Il ricorso 6 dicembre 1996 di __________ e liteconsorti contro la decisione 19 novembre 1996 (n. 6109) del Consiglio di Stato (dispositivo I A) è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.- è a carico dei ricorrenti sub a) in solido nella misura di fr. 700.- e dei ricorrenti sub b) in solido per il resto.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario