Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TE_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TE_001, 30.2004.59
Entscheidungsdatum
27.06.2006
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 30.2004.59 LCM 30/02

Lugano 27 giugno 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Claudio Morandi ing. Eraldo Pianetti

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 8 aprile 2002 da

RI 1 rappr. dall’ RA 1

contro

la decisione su reclamo emessa il 21 febbraio 2002 dal Municipio di , ora L, nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione di un posteggio comunale al mapp. no. 262 in via a__________,

relativamente al mapp. no. 261 RFD di L__________

letti ed esaminati gli atti, sentite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in fatto e in diritto

1.1. Il Comune di __________ – ora, per aggregazione, Comune di L__________ – ha eseguito un intervento di sistemazione stradale in Via a__________ realizzando inoltre un posteggio pubblico al mapp. no. 262 confinante con la strada stessa. Il Consiglio Comunale, ha stanziato il credito ed ha ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 50% della spesa per le opere stradali e del 30% per il posteggio con risoluzione del 5.10.1998 (MM 1296 del 25.8.1998). Le relative procedure di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione avviate dal Comune di __________ sono state risolte nel corso degli anni 1999/2000 (TE inc. no. 49/98 173-179).

1.2. Per le suddette opere il Municipio di __________ ha quindi impostato due distinte procedure di prelievo di contributi di miglioria entrambe impugnate da RI 1. Il ricorso contro il prospetto inerente il contributo per le opere stradali è stato ritirato e la pratica stralciata con decreto del 23.5.2006 (TE inc. no. 30.2004.106). In questa sede restano dunque oggetto d’esame solo i contributi per la formazione del posteggio pubblico al mapp. no. 262 il cui prospetto è stato pubblicato dal 4.9 al 3.10.2001 (FU 69/2001 del 28.8.2001) previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti. La ricorrente quale proprietaria del mapp. no. 261, è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 4'085.85. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dall’esecutivo comunale con risoluzione del 21.2.2002. Da ciò il ricorso in esame nel quale sono enunciati vari motivi che giustificherebbero l’annullamento o tutt’al più la riduzione del contributo e che saranno ripresi, per quanto necessario, nei prossimi considerandi. Il Comune, con risposta 23.5.2002, postula la reiezione del gravame. Le parti sono comparse all’udienza di conciliazione del 9.3.2006 ed al sopralluogo esperito il 5.4.2006. Con ulteriore scritto del 22.5.2006 la ricorrente ha confermato il gravame.

2.1. La ricorrente rileva che il Comune ha acquistato il mapp. no. 262 nel 1995 per realizzare un parcheggio e che il sedime era di fatto già utilizzato come tale prima della sua sistemazione. Perciò al momento dell’inoltro del Messaggio Municipale il termine di perenzione era ampiamente scaduto.

2.2. A norma dell’art. 16 LCM entrato in vigore il 1°.6.1998, il diritto d’imposizione è perento se il prospetto dei contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dell’opera. Il concetto di messa in esercizio non è di immediata comprensione ed ha sollevato non pochi interrogativi nella sua applicazione pratica tanto da formare oggetto nella giurisprudenza di studi esegetici e pragmatici. Attenendosi al principio della sicurezza del diritto e con il proposito di cogliere un punto di riferimento che possa assurgere a base oggettivamente precisa e paritaria per la decorrenza del termine di perenzione, la prassi ha infine stabilito che un’opera stradale è da ritenersi messa in esercizio ai sensi dell’art. 16 LCM quando è agibile e liberamente aperta al pubblico. Seguendo questo ragionamento la messa in esercizio non può quindi che identificarsi con il compimento dei lavori principali ossia, normalmente, con la posa del primo manto d’asfalto o pavimentazione portante poiché quest’ultima determina di fatto l’agibilità dell’opera viaria rendendola effettivamente percorribile. Di contro non sono decisive né la data del collaudo né quella di esecuzione di eventuali interventi accessori o di finitura – ad esempio la posa dello strato d’usura e dell’illuminazione o eventuali opere di giardinaggio – poiché questi non influiscono, dal profilo tecnico/costruttivo, sull’uso dell’opera che già possiede, al termine dei lavori principali, i requisiti per essere transitabile a tutti gli effetti (RDAT II-1996 no. 52 c. 5e; TF 16.2.1999 2P.381/1998, 17.6.1999 2P.80/1999; Bernasconi, il Termine di perenzione nel diritto di prelevare contributi di miglioria secondo la nuova LCM, CFPG 1997, p. 73 ss). Considerazioni analoghe possono valere per la realizzazione di un posteggio pubblico ritenuto che nell’ottica dell’agibilità è assimilabile ad un’opera stradale in senso lato. Normalmente, infatti, un posteggio viene aperto al pubblico dopo la posa della pavimentazione o, al più tardi, dopo la posa della segnaletica orizzontale che serve a delimitare i singoli stalli (cfr. TE sott. 13.2.1998 in re S./Comune di C.).

2.3. Stando alla normativa ed ai principi giurisprudenziali applicabili, le circostanze evocate nel ricorso in appoggio all’eccezione non sono pertinenti. Non lo è, in particolare, la data di inoltro del Messaggio Municipale poiché la perenzione dev’essere verificata alla luce delle date di messa in esercizio dell’opera e di pubblicazione del prospetto: così si esprime testualmente l’art. 16 LCM. Non lo è nemmeno la possibilità di utilizzo antecedente l’opera poiché, se si ammettesse il contrario, la sistemazione di un impianto esistente, ad esempio di una strada già aperta al pubblico, rischierebbe di sfuggire all’imposizione in manifesta violazione del principio secondo cui non solo un’opera nuova ma anche il miglioramento e l’ampliamento di un’opera esistente sono imponibili (art. 3 cpv. 4 LCM). Ma non solo. Nello scritto del 22.5.2006 (pto. 13) la ricorrente sostiene che: omissis “Ai fini del decorso dei termini si osserva che “non è concludente la data di esecuzione dell’ultima finitura” ma “la decorrenza del termine di perenzione coincide con la data di ultimazione dell’intervento principale” (decisione 8 marzo 2001 inc. N. LCM 214/1999); e quindi dal concreto utilizzo del posteggio indipendentemente dalle successive opere di sistemazione” omissis Ora, la deduzione finale è paradossale se soltanto si considera che il contributo di miglioria, obbligatoriamente prelevato dall’ente pubblico, è determinato dall’esecuzione di un’opera (art. 1 cpv. 1, 3 LCM) e che quindi la decorrenza del termine di perenzione di certo non può prescindere (essere indipendente) dall’opera stessa ma deve esserne il corollario giuridicamente razionale. Tanto è vero che la correlazione tra l’opera ed il termine di perenzione – e non l’indipendenza dell’una rispetto all’altra – è esplicitamente sancita dalla legge là dove pone la messa in esercizio quale base per la decorrenza del termine (art. 16 LCM). Detto questo occorre accertare la data in cui è stato eseguito l’intervento di sistemazione che ha convertito il terreno da semplice superficie prativa incolta in un vero e proprio posteggio. Come da progetto il posteggio è stato asfaltato solo lungo la fascia centrale di accesso mentre per il resto è stato pavimentato con lastre grigliate erbose ed i singoli stalli delimitati mediante mattoncini rossi. I bollettini di cantiere richiamati ed assunti agli atti attestano che i lavori sono stati eseguiti a fine gennaio/inizio febbraio del 2000 (cfr. rapporti giornalieri 31.1/4.2.2000 e verbale riunione di cantiere del 3.2.2000). Anche volendo essere generosi, la messa in esercizio risale quindi al più tardi a fine febbraio 2000. Perciò, vista la data di pubblicazione del prospetto (settembre 2001), il diritto di imporre contributi manifestamente non è perento.

3.1. Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29). Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio cit., p. 16-17). In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

3.2. Scopo dichiarato dell’opera era quello di ovviare alla carenza di posteggi nel quartiere ed alla conseguente situazione di disagio e pericolo provocata dallo stazionamento disordinato delle vetture lungo i bordi di Via a__________. Offrendo un’infrastruttura pubblica con una capienza di una ventina di posti auto lo scopo è senz’altro stato raggiunto e si rivela pagante per i fondi serviti che possono usufruire di nuovi spazi di sosta tecnicamente ed esteticamente consoni oltre che adeguati alla destinazione ed alle necessità di un quartiere densamente edificato ed abitato. Il beneficio si riflette anche sulla part. 261 poiché questa si trova posta a diretto confine con il posteggio e vi ha un accesso veicolare già dato da un diritto di passo sulla confinante part. no. 250 ed oggi dalla strada comunale al mapp. no. 1730 entrambi con sbocco su Via a__________ (cfr. verbale di sopralluogo 5.4.2006; estratto RF; piano di mutazione no. 5600 del 30.11.2000). La ricorrente nega il vantaggio particolare rilevando che, secondo la relazione tecnica annessa al prospetto, il Comune intenderebbe sopprimere l’attuale posteggio al mapp. no. 288 in Via C__________ per il quale sono stati già percepiti contributi di miglioria. Di conseguenza, benché successivamente il Comune abbia smentito tale proposito, di fatto la formazione del posteggio al mapp. no. 262 si tradurrebbe semplicemente nella sostituzione di quello preesistente. In realtà, però, la questione se il posteggio al mapp. no. 288 sarà o meno eliminato è di secondaria importanza poiché non influisce sul giudizio riguardante il vantaggio particolare. Infatti la prima ipotesi, ossia quella della soppressione, a maggior ragione giustifica il vantaggio particolare derivante dalla nuova opera. La seconda ipotesi, ossia quella del mantenimento, di per sé stessa non vanifica né sminuisce il beneficio concreto derivante dalla formazione del nuovo posteggio poiché questo – a differenza del mapp. no. 288 che serve anche un altro comprensorio – è situato nel cuore del quartiere di Via a__________ al cui servizio è precipuamente destinato e poiché è a diretto confine con la part. no. 261. In quest’ottica il contributo versato per il posteggio al mapp. no. 288 non costituisce una pregiudiziale sia perché risale alla fine degli anni ’80, sia perché, in genere, il contributo di miglioria è prelevato per finanziare un opera al momento della sua costruzione e non quando, eventualmente, viene soppressa; il fatto che la sua ragione d’essere cessi – ad esempio per un qualsiasi mutamento delle esigenze – certamente non è motivo di retrocessione o compensazione del contributo già soluto. Il rimando ai contributi versati per altre opere, che il Comune non nega di aver prelevato (cfr. verbale di udienza del 9.3.2006), non è pertinente poiché questi esulano completamente dal presente procedimento. Di conseguenza il principio dell’imposizione dev’essere confermato.

La ricorrente contesta la messa in conto, nella spesa determinante per il calcolo dei contributi, dell’importo di fr. 415'240.- sborsato dal Comune per l’acquisto del mapp. no. 262. L’argomento è del tutto inconsistente poiché l’art. 6 cpv. 1 LCM sancisce espressamente che le spese di acquisto dei terreni necessari per l’esecuzione dell’opera sono una componente della spesa determinante. Ma la censura è pure tardiva. Infatti questa spesa è parte integrante del piano di finanziamento (cfr. MM no. 1296 del 25.8.1998) votato dal Consiglio Comunale (art. 13 cpv. 1 let. g LOC). Ora, il piano finanziario e la quota prelevabile si annoverano tra le competenze esclusive del legislativo e dunque sfuggono al sindacato del Tribunale di espropriazione; per prassi acquisita eventuali contestazioni in merito vanno sollevate dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4).

Rilevato che il contributo non può essere inferiore al 30%, è opinione della ricorrente che, tenuto conto del costo effettivo, il contributo non soddisfi i requisiti legali.

A prescindere dal fatto che è stato sollevato solo nello scritto del 22.5.2006 (pto. 15), l’appunto è tanto laconico quanto enigmatico. Il commento che segue è quindi dettato da puro scrupolo di motivazione. Per quanto concerne la quota a carico dei proprietari vale quanto detto al considerando precedente: la questione esula dalle competenze del Tribunale. La percentuale è stata calcolata sulla base della spesa determinante per il calcolo dei contributi pari a fr. 530'427.-, importo questo sensibilmente inferiore – e quindi favorevole ai contribuenti – rispetto a quello indicato nel MM no. 1296 (fr. 170'000.- + 415'240.- = 585'240.-) votato dal Consiglio Comunale. A sua volta la cifra risultante di fr. 159'128.10 è stata applicata al conteggio dei singoli contributi (cfr. prospetto). Mal si comprende quindi dove risieda l’asserita violazione dei requisiti legali.

6.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM). Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto (Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5). In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

6.2. A fronte della spesa determinante totale di fr. 530'427.- la quota imponibile del 30% corrisponde a fr. 159'128.10. La ripartizione del prelevabile è avvenuta sulla base della superficie dei fondi, dell’indice di sfruttamento e di un fattore interesse, quest’ultimo fissato principalmente in funzione della distanza del fondo dal nuovo posteggio e dell’accessibilità (cfr. relazione tecnica annessa al prospetto).

Nel complesso il metodo di calcolo giunge a risultati ragionevoli poiché è fondato su parametri di riparto realistici e comunemente ammessi grazie ai quali è stata attuata una corretta ed equa distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondi inclusi nel perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità a tutti i contribuenti. Lo schema è completato con una finca “contributo posto auto mancante” che traduce il rapporto tra le normative specifiche di PR inerenti l’obbligo di un numero minimo di posteggi e la disponibilità effettiva di parcheggi di ciascun fondo. Ciò è quantomeno sorprendente poiché nell’ambito di una fattispecie analoga il Tribunale già ha avuto modo di commentare criticamente l’applicazione di un tale criterio poiché questo evoca il concetto di contributo sostitutivo (cfr. TE 23.4.2004 in re G.). Occorre dunque rammentare che il contributo sostitutivo è percepito quale surrogato della prestazione reale quando la formazione di posteggi conformemente alle normative pianificatorie non può essere ragionevolmente pretesa ed è finalizzato ad assicurare parità di trattamento fra i proprietari che sono in grado di adempiere l’obbligo primario e quelli che, per situazione, non possono farvi fronte (RDAT II-1996 no. 22; Scolari, Commentario, 1996, no. 277; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, CFPG 2005, no. 150). Il contributo di miglioria, invece, è prelevato in funzione del vantaggio particolare derivante, oltre che dall’uso effettivo, già dalla sola possibilità d’uso di un posteggio comunale ma, soprattutto, non è inteso a sopperire a carenze private; in quest’ottica la disponibilità di una numero sufficiente di posteggi appare dunque del tutto ininfluente (RDAT I-1999 no. 42 c. 3.2; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, no. 268; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, no. 486). D'altronde, se un determinato fondo disponesse dei posteggi privati richiesti dal PR o addirittura ne avesse in eccedenza bisognerebbe arrivare all’aberrante conclusione che quel fondo non trae alcun vantaggio, con l’effetto perverso di esonerarlo dal contributo quando è risaputo che un parcheggio pubblico comporta benefici tangibili per le proprietà site nelle immediate vicinanze (Blumer, op. cit., p. 38; Reitter, op. cit., p. 67). Perciò il contributo sostitutivo ed il contributo di miglioria non possono né devono essere confusi e, più particolarmente, il secondo non è né deve essere lo strumento per procurarsi il primo. Ciò premesso, dalla verifica di dettaglio del prospetto risulta che l’aggravio riferito al fabbisogno di posteggi, per complessivi fr. 20'000.-, in realtà è stato dedotto dalla quota imponibile e poi riaddebitato solo alle proprietà carenti di posteggi privati, mentre a tutti le altre, tra le quali vi è anche quella della ricorrente, è stato applicato un coefficiente 0 (cfr. relazione tecnica annessa al prospetto). Benché, per le considerazioni di cui sopra, l’operazione sia discutibile, non è trascurabile che per effetto della deduzione il calcolo ha avvantaggiato tutti i fondi imposti in proporzione ai rispettivi pesi. Di conseguenza, trattandosi di soluzione favorevole tanto per la ricorrente quanto per gli altri contribuenti e considerato che il risultato finale non viola i principi della proporzionalità e dell’equivalenza, il contributo può essere confermato anche nel suo ammontare.

Tutto ciò considerato il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.).

per questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

  2. La presente decisione e definitiva.

  3. Intimazione a:

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco

Zitate

Gesetze

10

LCM

  • art. 3 LCM
  • art. 4 LCM
  • art. 5 LCM
  • art. 6 LCM
  • art. 8 LCM
  • art. 9 LCM
  • art. 16 LCM
  • art. 23 LCM

LOC

LPamm

  • art. 31 LPamm

Gerichtsentscheide

5
  • DTF 110 Ia 205
  • DTF 99 Ia 594
  • DTF 98 Ia 169
  • 2P.381/1998
  • 2P.80/1999