Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.1997.80
Entscheidungsdatum
10.06.1997
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.97.00080

Lugano 10 giugno 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Matteo Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 aprile 1997 di


patrocinato da: avv. __________

contro

la decisione 17 marzo 1997 (no. 1277) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 11 settembre 1996 con cui il municipio di __________ ha stabilito che il suo domicilio è a __________;

viste le risposte:

  • 30 aprile 1997 del Consiglio di Stato;

  • 2 maggio 1997 del municipio di __________;

  • 6 maggio 1997 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il ricorrente __________, cittadino di nazionalità italiana, divorziato, è attualmente domiciliato ad __________, ma risiede dal primo agosto 1995 nel comune di __________, frazione di __________, presso l'abitazione della signora __________, in forza di un'autorizzazione di soggiorno rilasciatagli dal municipio di __________ l'11 settembre 1995.

Egli lavora in qualità di architetto dirigente presso la ditta __________, studio d'architettura e impresa generale, la quale ha di recente trasferito il recapito dei propri uffici e la sede da __________, via __________, a __________ in via __________.

B. Nel mese d'agosto del 1996 il municipio di __________, appurato che __________ continuava a risiedere a __________ malgrado che il suo permesso di soggiorno fosse scaduto, ha invitato il ricorrente a prendere posizione su di un eventuale trasferimento del suo domicilio da __________ a __________.

In risposta al predetto scritto, l'insorgente ha comunicato con lettera 4 settembre 1996, di volere prolungare il proprio permesso di soggiorno a __________ per un ulteriore anno.

C. Con decisione 11 settembre 1996, il municipio di __________ ha stabilito che il ricorrente doveva ormai essere considerato come domiciliato nel comune, con effetto retroattivo a partire dal 1. settembre 1996. L'esecutivo comunale ha quindi richiesto al municipio di __________ il trasferimento degli atti di domicilio relativi alla persona in oggetto.

D. Il 30 settembre 1996 __________ ha impugnato la suddetta risoluzione municipale davanti al Consiglio di Stato, censurando sia dal punto di vista formale che materiale l'agire del municipio di __________.

D. Con decisione 17 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta determinazione, respingendo il gravame interposto da __________.

Illustrati i principi fondamentali che reggono la materia del contendere, il Governo ha ritenuto che dalle prove agli atti emergessero elementi a sufficienza per confermare la risoluzione impugnata e ritenere il ricorrente domiciliato a __________ ai sensi degli art. 23 CCS e 6 LOC.

E. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

A sostegno della propria impugnativa il ricorrente afferma in sostanza che nel caso che lo concerne non sarebbero ossequiate tutte le condizioni previste dal diritto per un trasferimento del proprio domicilio nel comune di __________, dove soggiorna a titolo provvisorio. Afferma che malgrado non disponga più di un abitazione ad __________, egli mantiene ancora in quest'ultimo comune strette relazioni personali e professionali sufficienti a non fargli perdere l'attuale domicilio.

F. All'accoglimento del gravame si oppone il municipio di __________ adducendo delle argomentazioni che saranno, se necessario, riprese in seguito con il merito.

Anche il Consiglio di Stato postula la reiezione del ricorso, senza tuttavia formulare particolari osservazioni, mentre che il municipio di __________ si rimette al giudizio di questo Tribunale.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC.

La legittimazione attiva del ricorrente è pacificamente data (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

  1. Giusta l'art. 6 LOC, è domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

La nozione di domicilio comunale è sostanzialmente identica a quella stabilita dal legislatore federale all'art. 23 cpv. 1 CCS per il domicilio civile.

La costituzione del domicilio ai sensi delle succitate disposizioni presuppone l'adempimento di due condizioni cumulative. Una di natura oggettiva, percepibile esteriormente, ossia la residenza effettiva in un luogo scelto come centro delle relazioni personali. L'altra di natura soggettiva, rilevabile attraverso la prima, ossia l'intenzione di stabilirsi durevolmente in quel luogo. (DTF 97 II 3 seg.; Bucher, Berner Kommentar, ad art. 23 N. 21 seg.).

La residenza sussiste quando vi è soggiorno di una certa durata, non necessariamente continuo, in un luogo con il quale vengono instaurati rapporti privilegiati (Deschenaux/Tercier, Personnes physiques et tutelle, 2 ed., N. 372-374).

Quanto all'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza, essa non deve essere interna, soggettiva o addirittura nascosta: decisiva è, invece, quella che risulta dalle circostanze esteriori ed oggettive, riconoscibile per i terzi (Deschenaux/Tercier, op. cit., N. 375-376a).

Per chi trascorre il proprio tempo in più luoghi si considera generalmente che il domicilio sia dove l'interessato ha le relazioni più strette ed intense, ossia, di regola, nel luogo in cui risiede con la famiglia. I vincoli familiari sono considerati più intensi di quelli sociali e personali. In linea di massima prevalgono quindi sulle relazioni economiche o professionali (DTF 77 I 118; Deschenaux/Tercier, op. cit. , N. 377a).

Quando una persona abita in un luogo e lavora in un altro, il domicilio è di regola costituito nel luogo in cui essa ritorna per trascorrere il proprio tempo libero in seno alla famiglia. Ciò vale anche nel caso in cui la persona soggiorna nel luogo di lavoro durante la settimana (DTF 88 III 138; Bucher, op. cit., ad art 23 CC N. 48). Di regola, la residenza di lavoro non costituisce domicilio.

  1. Nel caso in esame, risulta dagli atti che il ricorrente __________ ha vissuto sino al 1993, anno in cui ha divorziato dalla moglie, nell'appartamento coniugale di via __________ ad __________. Nel medesimo edificio erano allora ubicati gli uffici della ditta __________, di cui l'insorgente già a quel tempo ricopriva una carica dirigenziale. Dopo lo scioglimento del matrimonio egli ha continuato a vivere ad __________, abitando provvisoriamente negli uffici della succitata ditta. Tuttavia, l'ufficio controllo abitanti di __________ poté accertare che già nel mese di maggio del 1995 i locali della ditta __________, presso i quali __________ aveva dichiarato di abitare, erano ormai vuoti.

Come accennato in narrativa, a partire dall'estate del 1995, il ricorrente si è trasferito nel comune di __________, frazione di __________, dove tuttora convive con la propria amica __________ nella casa di proprietà di quest'ultima. Contemporaneamente la ditta __________ ha trasferito la propria sede e i propri uffici da __________ a __________, ossia in una località raggiungibile in pochi minuti d'auto da __________.

Sulla scorta degli accertamenti effettuati dalle autorità comunali di __________, risulta che dopo il lavoro l'insorgente rientra regolarmente a __________ presso il domicilio della propria convivente, dove vi pernotta tutta la settimana. Sempre a __________ egli dispone di un recapito postale, mentre che ad __________ non possiede più neppure un collegamento telefonico.

  1. Orbene, alla luce delle suddette risultanze la decisione governativa qui impugnata merita senz'altro di essere confermata.

Gli accertamenti istruttori esperiti dal Consiglio di Stato hanno infatti dimostrato che da un punto di vista oggettivo __________ non possiede più alcuna relazione particolare con __________. In quest'ultimo comune egli non dispone infatti più né di un'abitazione, né tantomeno di un recapito professionale, visto che, come si è detto in precedenza, la ditta per la quale lavora ha da tempo trasferito la propria attività a __________.

Contrariamente a quanto asserito nel gravame, ciò basta ad escludere che il __________ possa ancora essere considerato come domiciliato ad __________, non potendo dipendere il mantenimento dell'attuale domicilio in questo comune dalla sola volontà del insorgente o dal semplice fatto che in tale località egli mantenga ancora oggi importanti relazioni professionali.

Va quindi integralmente condivisa l'opinione espressa dal Governo cantonale, secondo cui allo stato attuale delle cose si deve ammettere che gli elementi costituenti la nozione di domicilio vadano considerati adempiuti nel comune di __________, dove l'insorgente risiede stabilmente, abitando nella casa della propria compagna __________, con cui ha stabilito un rapporto di convivenza (perlomeno) dall'estate del 1995. In simili circostanze si deve obbiettivamente ammettere che è in quest'ultimo comune che va individuato il suo domicilio, essendo qui e non altrove che il ricorrente ha ormai stabilito il centro delle sue più intense relazioni affettive e famigliari. Inoltre la durata (ormai prossima ai due anni) del soggiorno a __________ nella casa della convivente, fa apparire la sistemazione scelta dall'insorgente non più alla stregua di semplice soluzione provvisoria, ma semmai come una vera e propria residenza a titolo duraturo.

Si deve dunque concludere che è a giusta ragione che il Governo cantonale ha deciso di confermare la risoluzione municipale con cui è stato determinato a __________ il domicilio del ricorrente.

  1. Stante tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto, essendo la sentenza impugnata esente da qualsiasi critica.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm)

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 208 LOC; 23, 24 CCS; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 700.-- sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Zitate

Gesetze

6

CCS

  • art. 23 CCS

LOC

PAmm

  • art. 18 PAmm
  • art. 28 PAmm
  • art. 43 PAmm

Gerichtsentscheide

3
  • DTF 97 II 3
  • DTF 88 III 138
  • DTF 77 I 118