Incarto n. 52.2017.48
Lugano 16 novembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2017 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la risoluzione del 21 dicembre 2016 (n. 5881) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso di RI 1 avverso la decisione del 14 settembre 2015 del CO 2 in materia di determinazione di domicilio;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata nel 1922 e domiciliata nel Comune di __________, __________, dal 13 gennaio 2003 al 24 novembre 2016 ha risieduto presso la residenza nel Comune di __________. A causa di una particolare affezione agli occhi è inoltre stata in cura a Milano, dove si recava di regola una volta al mese. A seguito di numerosi controlli effettuati dalla polizia comunale a partire dal 2014, il CO 2, con decisione del 14 settembre 2015, ha trasferito d'ufficio il domicilio di RI 1, con effetto a decorrere dal 1° dicembre 2014, in questo Comune.
B. Il 13 gennaio 2016 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto contro la suddetta decisione municipale da RI 1.
Adito da quest'ultima, con sentenza n. 52.2016.76 del 21 settembre 2016, il Tribunale cantonale amministrativo ha, dal canto suo, annullato il predetto giudizio governativo, rinviando gli atti all'autorità inferiore affinché si pronunciasse nuovamente sulla vertenza una volta esperiti ulteriori accertamenti tesi a verificare se RI 1 aveva liberamente scelto di risiedere presso l'istituto di cura a __________, rispettivamente se la sua presenza in questo Comune aveva o meno carattere permanente. Solamente in questo modo sarebbe infatti stato possibile valutare quale specifico scopo aveva assunto la sua permanenza a __________, e conseguentemente, se era in questo Comune che andava o meno trasferito il suo domicilio.
C. Preso atto di quest'ultima pronuncia, con decisione del 21 dicembre 2016 il Consiglio di Stato, dopo aver esperito ulteriori completamenti istruttori, ha nuovamente statuito sul gravame interposto da RI 1, respingendolo una seconda volta.
A suo giudizio, gli atti acquisiti in sede d'istruttoria permetterebbero di ritenere che sia la condizione oggettiva, sia quella soggettiva per trasferire il domicilio di RI 1 da __________ a __________ sarebbero entrambe soddisfatte. La prima, poiché l'insorgente risiede stabilmente a __________ dal mese di gennaio 2003, mentre il secondo requisito in quanto, se da un lato la scelta di trasferirsi a __________ era inizialmente dettata da motivi di salute, dall'altro la stessa ha continuato a risiedervi costantemente senza più far ritorno a __________, se non per un'unica e breve vacanza.
D. Avverso il predetto giudizio governativo, RI 1 si è aggravata nuovamente dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Censura il giudizio governativo ritenendo che gli accertamenti istruttori ordinati da questa Corte non avrebbero portato alcun nuovo elemento volto a corroborare la tesi del CO 2 e poi fatta propria dal Consiglio di Stato. Evidenzia inoltre di risiedere dal 24 novembre 2016 in una casa per anziani a __________, a ulteriore dimostrazione che il suo soggiorno a __________ era dettato unicamente da ragioni mediche e di vicinanza a Milano dove è tutt'ora in cura per un disturbo agli occhi.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene il CO 2, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso. Il CO 1 non ha, invece, formulato osservazioni.
F. In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi ricorsuali e nelle rispettive domande di giudizio.
G. Nelle more del procedimento, il 26 aprile 2018 RI 1 è deceduta. Con scritto del 1° giugno 2018 il figlio ha dichiarato di subentrare in sostituzione della defunta madre nella presente lite, in qualità di suo unico erede.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti acquisiti all'incarto, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). L'oggetto della controversia emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Del resto, nemmeno le parti chiedono l'assunzione di particolari prove.
In questo senso, in base all'art. 6 LOC, è domiciliato in un Comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il concetto di domicilio statuito dalla LOC si riallaccia in larga misura a quello retto dall'art. 23 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 201), il quale a sua volta è basato su due principi: il primo è quello della necessità del domicilio, stante il quale ogni persona deve necessariamente possedere un domicilio. Il secondo invece impone, per ragioni pratiche, l'unità dello stesso, di modo che ogni persona non può avere più di un domicilio (RDAT II-1999 n. 3 consid. 4). Secondo costante giurisprudenza, la costituzione del domicilio presuppone l'adempimento di due condizioni cumulative: quello oggettivo della residenza effettiva in un determinato luogo e quello soggettivo dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (DTF 137 II 122 consid. 3.6, 136 II 405 consid. 4.3, 134 V 236 consid. 2.1, 133 V 309 consid. 3.1, 127 V 237 consid. 1; STA 52.2006.48 del 17 ottobre 2006 consid. 3; Guido Corti, Pareri del Consulente giuridico del Consiglio di Stato, in: RDAT 1990, pag. 305 consid. 4; Eros Ratti, Il Comune, vol. I, Losone 1987, pag. 58 e segg.).
2.2. Vi è residenza quando una persona soggiorna per un certo periodo in un luogo determinato, costituendo e intrattenendo con esso rapporti d'intensità tale da farlo apparire come il centro delle sue relazioni personali (DTF 125 III 100 consid. 3, 119 III 54 consid. 2; Heinz Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, IVa ed., Berna 2016, n. 09.24). L'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze e dev'essere riconoscibile per i terzi (DTF 136 II 405 consid. 4.3; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 09.27). La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente (DTF 134 V 236 consid. 2.1). Non basta, in particolare, dichiarare di voler costituire il proprio domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per l'art. 6 LOC, l'intenzione dev'essere suffragata dall'effettiva residenza nel luogo prescelto (Ratti, op. cit., pag. 60). Se una persona soggiorna in due luoghi diversi e intrattiene delle relazioni in entrambi, occorre tener conto dell'insieme delle sue condizioni di vita; il centro della sua esistenza si troverà dove si focalizza la maggior parte degli elementi inerenti la sua vita personale, sociale e professionale, di modo che i legami con questa località risultino preponderanti per intensità rispetto a quelli con altri luoghi o paesi (DTF 125 III 100 consid. 3, 81 II 319 consid. 3; STF P.5/05 del 6 gennaio 2006 consid. 2; Ratti, op. cit., pag. 64; Marco Lucchini, Spunti giurisprudenziali sul domicilio: Compendio della giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato, ZZW 2009, pag. 57).
2.3. L'art. 23 cpv. 1 seconda frase CC stabilisce che il collocamento di una persona in un istituto di cura non costituisce di per sé domicilio. Tale norma non esclude tuttavia la costituzione del domicilio nel luogo in cui la persona è in cura, bensì istituisce la presunzione confutabile, stante la quale la permanenza per scopi specifici quali il collocamento in istituti di cura, non implica il trasferimento del centro degli interessi in quel luogo. La presunzione può cadere quando una persona capace di discernimento giusta l'art. 16 CC decide volontariamente di stabilirsi in un istituto di cura con l'intenzione di rimanervi durevolmente (DTF 137 II 122 consid. 3.6, 134 V 236 consid. 2.1, 133 V 309 consid. 3.1; Philippe Meier/ Estelle de Luze, Droit des personnes, Losanna 2014, n. 400 e segg.). è il caso soprattutto delle persone maggiorenni e capaci di discernimento che decidono volontariamente di entrare in un ospizio o in una casa di cura con l'intenzione di trascorrervi gli ultimi anni della loro vita, conferendo in tal modo al loro soggiorno carattere permanente (Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica del Codice civile svizzero, FF 2006 6483 n. 2.4.1; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 09.37). L'entrata in un istituto di cura va considerata come volontaria anche quando avviene "per forza di cose" ("vom Zwang der Umstände"), segnatamente quando è dettata dalla dipendenza dalle cure o da motivi finanziari (DTF 134 V 236 consid. 2.1, 133 V 309 consid. 3.1).
L'evenienza di non voler conferire al suo soggiorno a __________ carattere permanente è poi stata ulteriormente confermata pendente causa dal trasferimento dell'interessata in una casa per anziani a __________ (__________), così come comprovato dalla dichiarazione 9 gennaio 2017 dell'istituto di cura , dalla quale emerge che RI 1 ha risieduto dal 25 novembre 2016 presso questa struttura pur mantenendo il proprio domicilio a __________ (cfr. doc. B).
A quanto appena esposto va anche soggiunto che nemmeno le constatazioni degli agenti comunali sono suscettibili di sovvertire questa circostanza. Infatti, i rapporti informativi della polizia di __________ indicano solamente che RI 1 aveva confermato di risiedere da svariati anni a __________, ma nulla più ("Faccio rimarcare che la stessa [RI 1, ndr] a domanda se risiedesse presso la residenza , mi confermava che è da alcuni che ci abita"; cfr. rapporto informativo 29 aprile 2015, pag. 3, agli atti). Da ultimo, giova tenere presente che essa si era unicamente espressa in lingua tedesca, e il solo parente che le faceva visita regolarmente era il figlio , a ulteriore conferma dell'assenza di particolari legami di tipo sociale o personale con il territorio ticinese. Ne discende che, per questi motivi, è a torto che sia il Municipio, sia il Consiglio di Stato hanno trasferito d'ufficio il domicilio di RI 1 a __________.
4.2. Visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese, ritenuto che il Comune di __________ è comparso in causa per motivi derivanti dalla sua funzione (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Le ripetibili sono, invece, a suo carico secondo soccombenza, essendo la parte insorgente patrocinata da un avvocato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 21 dicembre 2016 (n. 5881) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la decisione del 14 settembre 2015 del Municipio di __________ è annullata.
Non si preleva la tassa di giustizia. Alla parte ricorrente va restituita la somma di fr. 800.- versata a titolo di anticipo spese.
Il Comune di __________ rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera