Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TE_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TE_001, 30.2005.29
Entscheidungsdatum
16.10.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 30.2005.29

Lugano 16 ottobre 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 26 luglio 2005 da

RI 1

contro

la decisione su reclamo emessa il 27 giugno 2005 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la sistemazione di Via __________,

relativamente al mapp. no. 3841 RFD di __________

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in fatto e in diritto

1.1. Lo __________ ha eseguito, nel Comune di __________, le opere di sistemazione e di risanamento completo di Via __________, strada cantonale di collegamento principale, nel tratto di ca. 500 ml tra gli incroci con Via __________ e Via __________. Nell’ambito dell’intervento, che ha comportato espropriazioni varie, si è proceduto in particolare alla costruzione di un nuovo marciapiede su entrambi i lati della carreggiata, all’adeguamento degli imbocchi delle strade comunali, all’adattamento altimetrico e planimetrico e delle pendenze come pure al rifacimento totale della pavimentazione. Nell’opera erano anche incluse la posa delle infrastrutture (in parte a carico degli enti competenti) e la costruzione di 2 rotonde alle estremità del tratto stradale. Il finanziamento è stato garantito con un credito di costruzione complessivo per l’esecuzione di varie opere di sistemazione e sicurezza delle strade cantonali stanziato dal Gran Consiglio con risoluzione del 19.9.2000 (FU 76/2000 del 22.9.2000). La partecipazione ai costi del Comune di __________ è pari al 40% per la sistemazione di Via __________ ed al 25% per la costruzione della rotonda all’incrocio con Via __________. Con messaggio no. 8 del 12.5.1998 il Municipio ha proposto il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa per i soli lavori eseguiti in Via __________, vale a dire senza computare i costi inerenti l’evacuazione delle acque meteoriche e quelli per la costruzione delle due rotonde che sono da considerarsi opere di carattere generale. Il messaggio è stato approvato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 6.7.1998. Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 7.1 al 6.2.2002. Il progetto è stato approvato con decreto 1.10.2002 mentre le questioni espropriative sono state risolte, in prima istanza, con sentenze del 1°.3.2006.

1.2. Il Municipio di __________ ha quindi avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dall’11.2 al 12.3.2004 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti. RI 1 è proprietaria del mapp. no. 3841 ed in tale veste è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 3'224.77. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 27.6.2005. Da ciò il ricorso in esame nel quale, a conferma del precedente reclamo, la ricorrente rimprovera al Comune alcune violazioni procedurali, contesta il principio dell’imposizione e la sussistenza di un vantaggio particolare e chiede l’annullamento del contributo siccome privo di base legale. Con risposta del 21.01.2005 il Municipio postula la reiezione del gravame. All’udienza di conciliazione del 30.5.2007 il Tribunale ha proposto alle parti una transazione che il Municipio ha accettato seduta stante ma che la ricorrente ha rifiutato (cfr. lettera del 12.6.2007).

La ricorrente ha sollevato – invero piuttosto confusamente – alcune censure di ordine formale. In particolare essa rileva che i lavori sono iniziati dopo la pubblicazione dei progetti e che a quel momento il credito di costruzione era già scaduto. Inoltre rimprovera al Municipio sia di aver pubblicato il prospetto durante l’esecuzione dei lavori e non prima che questi iniziassero ciò che avrebbe pregiudicato la possibilità di reclamo, sia di aver inviato la fattura senza attendere la scadenza del termine di reclamo. Tali censure non possono essere accolte. Come detto (cfr. consid. 1.1.) il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, stanziato il credito ed avallato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% con risoluzione del 6.7.1998 affissa all’albo comunale per 30 giorni dall’8.7.1998; ciò in applicazione degli art. 13 cpv. 1 let. g, 41 LOC. Tale risoluzione era soggetta ad impugnazione nelle forme e nei termini previsti per i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (art. 208 ss LOC), facoltà che la ricorrente non ha esercitato. Dopo di che, in applicazione della previgente Legge sulle strade e della Legge di espropriazione, il progetto (unitamente agli atti di espropriazione) è stato regolarmente pubblicato, con gli avvisi di rito, ed ha formato oggetto di una formale procedura dinanzi al Tribunale di espropriazione (cfr. FU 1-2/2002 del 4.1.2002 p. 5). Ovviamente i lavori non potevano essere iniziati prima di aver ottenuto l’approvazione del Tribunale (art. 22 Lstr.) e della concessione dell’anticipata immissione in possesso (art. 51 Lespr.). Il fatto che ciò possa aver comportato la scadenza del credito è irrilevante ai fini del presente giudizio poiché questo è inteso esclusivamente ad accertare se il mapp. no. 3841 abbia tratto un vantaggio particolare dall’opera eseguita e se l’ammontare del contributo rispetti i principi della proporzionalità e della parità di trattamento. Successivamente il prospetto dei contributi è stato pubblicato con l’indicazione dei mezzi di impugnazione (cfr. FU 12/2004 del 10.2.2004 p. 1101) e, contemporaneamente, l’avviso di pubblicazione è stato esposto all’albo ufficiale; i termini di pubblicazione del prospetto ed i mezzi di impugnazione sono stati riportati anche sulle singole schede di calcolo; tutto ciò conformemente all’art. 12 LCM. Ne consegue che al Municipio non è imputabile alcuna violazione della procedura o del diritto di essere sentito. Le censure della ricorrente sono dunque prive di fondamento.

La ricorrente rileva che Via __________, quale strada cantonale e di collegamento con lo svincolo autostradale, interessa non solo il Comune di __________ ma tutta la regione, e quindi contesta che il contributo sia addebitato solo ad una parte degli abitanti. Con ciò essa vorrebbe, sostanzialmente, rimettere in discussione la natura dell’opera trascurando, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM). Di contro sfuggono al suo sindacato il principio dell’imposizione, il piano di finanziamento come anche la natura dell’opera e quindi la quota imponibile che sono di competenza esclusiva del legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 let. g LOC). E’ perciò prassi acquisita che qualsiasi contestazione in merito debba essere sollevata, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26). In questa sede essa è irrimediabilmente tardiva e dunque irricevibile.

4.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per la realizzazione di opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) ossia un beneficio reale ed oggettivo a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

4.2. Secondo la ricorrente il mapp. no. 3841 non ha tratto alcun vantaggio dall’opera stradale poiché non è confinante e non ha sbocchi diretti su Via __________. Tale ragionamento, del tutto generico, non basta tuttavia ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare. A fronte della costruzione di una nuova strada il vantaggio si riflette anzitutto sui fondi limitrofi ma può ripercuotersi anche su terreni non confinanti nella misura in cui questi vi hanno un accesso e/o sono allacciati alle sue infrastrutture; nulla impedisce quindi di assoggettare anche superfici retrostanti purché l’opera conferisca loro un vantaggio particolare. Lo stesso vale quando l’intervento consiste in una sistemazione stradale poiché il vantaggio particolare non è subordinato necessariamente alla creazione di un’opera di urbanizzazione nuova bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di un’opera esistente secondo uno standard minimo (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in particolare, nella sistemazione di una strada con il rifacimento dell’asfaltatura e delle infrastrutture poiché si riflette positivamente sulla viabilità (cfr. Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b). In concreto la trasformazione radicale subita da Via __________ grazie ai lavori è palese. Le opere eseguite, che manifestamente vanno ben al di là di una normale manutenzione, hanno comportato la costruzione a nuovo di un marciapiede su entrambi i lati della carreggiata, il rifacimento totale delle sotto e soprastrutture oltre che la posa di una nuova pavimentazione lungo tutto il tratto stradale. Pertanto oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso al tracciato stradale, dal profilo funzionale l’intervento, che risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e le sottostrutture, ha migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura ed adeguando le caratteristiche della strada alla sua funzione di strada di collegamento principale che non solo costituisce un asse di penetrazione dallo svincolo autostradale ma è pure al servizio di un comprensorio densamente edificato ed abitato e con destinazioni anche commerciali. E’ indubbio, quindi, che l’opera si traduca in un vantaggio particolare per le proprietà servite. Il mapp. no. 3841 è un terreno retrostante rispetto a Via __________ alla quale ha un accesso veicolare e pedonale attraverso Via __________. Dal profilo dell’accessibilità pedonale e veicolare il fondo ha quindi tratto un beneficio dall’opera. E’ vero che l’accesso a Via __________ non è diretto ma avviene esercitando una servitù di passo iscritta a carico del mapp. no. 5390 di proprietà del figlio della ricorrente. Di per sé stessa tale circostanza non incide tuttavia sul principio dell’assoggettamento; semmai affievolisce il vantaggio particolare e di ciò dovrà essere tenuto conto nel riparto. Nel principio l’assoggettamento al contributo di miglioria è dunque fondato.

5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

5.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa determinante (art. 6 LCM esposta a preventivo servita per il calcolo ammonta a fr. 1'413'299.- e la quota prelevata del 30% (art. 7 LCM) a fr. 425'508.-, quest’ultima adeguata in fase di riparto a fr. 425'499.11 (cfr. prospetto e relazione tecnica del 9.12.2003). In tale ambito la ricorrente sembra contestare il calcolo siccome fondato sul preventivo. Tale censura è però del tutto inconsistente poiché l’uso del preventivo quale base di calcolo è espressamente ammessa dall’art. 11 cpv. 3 LCM. Anzi, per inciso si può anche aggiungere che il computo fondato sul preventivo è senz’altro opportuno e consigliabile poiché previene il rischio della perenzione (art. 16 LCM; cfr. Brenni/Sciarini, op. cit., p. 328).

5.3. Per la ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è stato tenuto conto della superficie utile lorda (SUL) determinata, rispettivamente, a seconda dell’indice di sfruttamento o dell’edificazione effettiva attuale. Oltre al criterio della SUL è stato applicato un fattore interesse (tradotto con un coefficiente di zona) creando le due zone A e B comprendenti l’una (A1 e A2) i fondi confinanti per una profondità di 30 ml e l’altra (B1 e B2) i fondi retrostanti per una profondità di ml 20. A loro volta le due zone sono state differenziate tenendo conto che prima dei lavori il comprensorio a sud della strada (A1 e B1) era già dotato di un marciapiede mentre quello a nord (A2 e B2) ne era quasi totalmente sprovvisto (cfr. relazione tecnica cit. e piano del comprensorio). Tale metodo è fondato su parametri di riparto realistici, oggettivi e facilmente verificabili. Nel complesso esso offre risultati ragionevoli quanto proporzionati ed attua una corretta e sufficiente distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondi imposti in modo tale da assicurare condizioni di parità ai contribuenti. Secondo la ricorrente il mapp. no. 3841 ha subito un trattamento discriminatorio sia perché non ha sbocco su Via __________ sia perché altri terreni non confinanti con l’opera e situati pochi metri più a sud non sono stati imposti. Il mapp. no. 3841 appartiene al comprensorio posto a sud di Via __________, lato già dotato di un marciapiede preesistente. Questo comporta l’applicazione di un fattore interesse dello 0.25, vale a dire di un fattore ridotto rispetto allo 0.50 riconosciuto ai fondi appartenenti alla zona A2, nonché di un fattore di correzione 0.20. Il fondo ha una superficie complessiva di mq 1243 che è stata imposta solo per mq 955 di cui mq 191 sono stati assegnati alla fascia A1 e mq 764 alla fascia B1. L’ampiezza delle fasce (ml 30 e ml 20) corrisponde alle misure minime normalmente necessarie in ambito edilizio per delimitare le aree di edificazione e di urbanizzazione nelle zone edificabili fino ad uno sfruttamento R4. Certo si tratta di un criterio schematico ed è inevitabile che pochi metri bastino per creare quella differenza di cui si lamenta la ricorrente, vale a dire per esonerare un fondo totalmente o parzialmente dal contributo; non per questo però il criterio appare discutibile o addirittura errato. In effetti esso ha il vantaggio di creare delle aree oggettivamente ben definibili (e definite) applicate linearmente a tutto il comprensorio cosicché tutti i fondi che si trovano al loro interno sono assoggettati in modo paritario e proporzionalmente alla superficie. Del resto è proprio su tale base che una superficie di mq 288 dello stesso mapp. no. 3841 è rimasta esente da contributi. Nella ponderazione della situazione – sostanzialmente corretta – il Municipio ha però trascurato che l’accesso del mapp. no. 3841 a Via __________ è condizionato al diritto di passo a carico del mapp. no. 5390 (cfr. consid. 4.2). Tale circostanza costituisce motivo sufficiente per riconoscere una riduzione del contributo che il Tribunale valuta per apprezzamento nel 10%. Ne consegue che il contributo a carico del mapp. no. 3841 è ridotto all’importo arrotondato di fr. 2'900.-.

Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM, 31 LPamm.). La ricorrente non si è avvalsa della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamata La Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo a carico del mapp. no. 3841 è ridotto a fr. 2'900.-.

  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente per 4/5 e del Comune per 1/5.

  2. La presente decisione e definitiva.

  3. Intimazione a:

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco

Zitate

Gesetze

13

LCM

  • art. 3 LCM
  • art. 4 LCM
  • art. 5 LCM
  • art. 6 LCM
  • art. 7 LCM
  • art. 8 LCM
  • art. 11 LCM
  • art. 12 LCM
  • art. 13 LCM
  • art. 16 LCM
  • art. 23 LCM

Lespr.

  • art. 51 Lespr.

LOC

Gerichtsentscheide

3
  • DTF 110 Ia 205
  • DTF 99 Ia 594
  • DTF 98 Ia 169