Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.1995.518
Entscheidungsdatum
05.06.1996
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.95.00518 DP 250/95 52.95.00452

Lugano 5 giugno 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 13 luglio (a) e 21 settembre 1995 (b) del

Comune di __________ rappr. da: avv. __________

contro

a) la decisione 28 giugno 1995, no. 3552, del Consiglio di Stato che annulla la decisione 9 maggio 1995 con cui il municipio di __________ ha ordinato all'Associazione __________ di __________ (__________) di sospendere i lavori di costruzione della piazza a lato della chiesa su un terreno (part. no. __________ RF) di proprietà del comune;

b) la decisione 6 settembre 1995, no. 4982, del Consiglio di Stato che annulla le decisioni 12 maggio e 4 luglio 1995 con cui il municipio di __________ ha ordinato all'Associazione __________ di __________ (__________) di ridurre l'area di cantiere, di cessare qualsiasi atto di disposizione sulla part. n. __________ RF e di ripristinare il terreno nello stato in cui si trovava prima dell'inizio dei lavori;

viste le risposte:

  • 19 luglio 1995 del Dipartimento del Territorio

  • 7 agosto 1995 dell'Associazione __________ di , __________ e dell';

  • 10 agosto 1995 del Consiglio di Stato

al ricorso sub a)

  • 3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;

  • 17 ottobre 1995 dell'Associazione __________ di __________ e dell'__________;

  • 23 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio;

al ricorso di cui sub b)

esperito un sopralluogo,

preso atto delle conclusioni:

  • 21 maggio 1996 del Dipartimento del territorio;

  • 28 maggio 1996 del municipio di


  • 29 maggio 1996 dell'Associazione __________ di , __________ e dell';

  • 29 maggio 1996 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 25 aprile 1986 un'imponente valanga ha distrutto la chiesetta di __________, che sorgeva a __________ nella frazione di , su un fondo (part. n. __________ RF) di proprietà della locale Parrocchia. L'anno seguente, l'11 aprile, l'Associazione __________ di __________ (), costituitasi nel frattempo, ha chiesto al municipio di quel comune il permesso di riedificare l'edificio di culto.

Alla domanda di costruzione era allegato un progetto dell'arch. __________, che comprendeva cinque piani (planimetria generale, piano planovolumetrico, pianta, copertura, sezione trasversale e longitudinale, prospetti), un estratto della mappa catastale con l'indicazione delle opere previste ed una relazione tecnica.

In questi documenti veniva fra l'altro prospettata la realizzazione di una piazza a forma rettangolare sul terreno di proprietà del comune (part. n. __________ RF), situato a N della chiesa, dove già esisteva una piccola piazzetta. L'opera, confinante con il fondo della Parrocchia, era descritta come "una delimitazione perimetrale", realizzata "con muri di sostegno in pietra", e volta a regolarizzare "lo spazio che si situa tra la chiesa ed il villaggio" in modo da realizzare "una zona di sosta tangente alla strada che esce dal villaggio"...

Dal piano denominato "pianta copertura" si deduce che sui lati N, W e S la piazza doveva essere definita da tre muri di sostegno di lunghezza variante tra 5 e 21 m. Lungo i due muri rivolti verso valle era previsto un percorso pedonale lastricato, largo un metro e destinato ad agevolare l'accesso ai disabili. L'altezza del muro a valle (m 3) e di quello a monte (m 0.90) era desumibile dal piano denominato "prospetto ingresso". Quella del muro laterale (m 1 - 1.50) emergeva invece indirettamente dal confronto fra i vari piani.

Con decisioni del 28 agosto e del 22 settembre 1989 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il municipio di __________ hanno accolto la domanda di costruzione, rilasciando all'__________ l'autorizzazione cantonale a costruire e la licenza edilizia richieste.

B. Il 23 settembre 1994 l'__________ ha inviato al municipio di __________ il progetto esecutivo in scala 1:50 "per la sistemazione della piazza di __________, di proprietà comunale, prevista nell'ambito dei lavori di costruzione della Chiesa".

Nello scritto di accompagnamento, l'associazione osservava che il progetto rispecchiava in generale i contenuti della domanda di costruzione per la quale era stata rilasciata la licenza edilizia del 22 settembre 1989.

In riscontro a questo invio, l'autorità comunale ha comunicato all'interlocutrice di approvare in linea di massima la sistemazione della piazza, ma di ritenere "necessaria una discussione del progetto, in particolare in merito ad alcuni dettagli" (ad esempio la strada, la fontana e la pavimentazione). Il municipio faceva inoltre presente, che, trattandosi di un intervento su un bene comunale, il progetto avrebbe dovuto essere approvato da parte dell'Assemblea comunale con il relativo preventivo e con un piano di finanziamento. Lo stesso esecutivo auspicava d'altro canto "la sottoscrizione di una convenzione tra le parti interessate al fine di stabilire in modo chiaro l'intervento definitivo e le varie possibilità di assunzione dei costi, come pure l'utilizzazione della piazza". In conclusione avvertiva che i lavori non avrebbero potuto essere iniziati prima della definizione di questi aspetti.

Da parte sua, l'__________ ha dichiarato di impegnarsi ad eseguire a titolo gratuito i muri di sostegno della piazza, lasciando al comune l'onere della pavimentazione. L'8 dicembre 1994 ha quindi inoltrato al municipio i piani di dettaglio ed il preventivo di spesa per l'esecuzione della piazza.

Preso atto di questo ulteriore invio, l'esecutivo comunale ha comunicato all'associazione richiedente di aver sottoposto il progetto al pianificatore locale affinché la piazza venisse inserita nel nuovo PR. Le ha inoltre fatto presente che "una volta conclusa la fase di elaborazione ed approvazione del PR" si sarebbe proceduto "all'approvazione definitiva del progetto e del relativo credito da parte dell'assemblea".

C. Con scritto del 2 maggio 1995 l'__________ ha notificato all'autorità comunale l'intenzione di portare a termine i lavori conformemente ai piani approvati nel 1989.

Due giorni dopo, il municipio ha comunicato all'associazione resistente che i lavori di costruzione della piazza, "segnatamente l'esecuzione dei muri di sostegno, intervento non oggetto della licenza a suo tempo rilasciata" non erano autorizzati. L'esecutivo rilevava, fra l'altro, che non v'era "alcuna decisione dell'assemblea comunale di approvazione del PR contenente gli indirizzi della piazza e la conseguente regolamentazione delle varie situazioni che una tale edificazione comporta come pure alcuna decisione dell'assemblea di approvazione del progetto e di stanziamento del relativo credito".

Il 9 maggio 1995 il municipio di __________ ha pertanto formalmente ingiunto all'__________ di sospendere i lavori di costruzione della piazza, che la resistente aveva nel frattempo avviato.

Contro questo provvedimento l'associazione è immediatamente insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.

D. Tre giorni dopo aver ordinato la sospensione dei lavori, il municipio di __________ ha ingiunto all'__________ di ridurre l'area occupata dal cantiere sulla proprietà comunale (part. n. __________ RF) e di chiudere lo scavo che era stato nel frattempo eseguito in funzione della costruzione della piazza.

L'associazione qui resistente ha impugnato anche quest'ordine davanti al Governo.

E. Con giudizio 28 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa inoltrata dall'__________ contro l'ordine di sospendere i lavori di costruzione della piazza.

In sostanza, il Governo a ritenuto che i lavori in corso fossero tutto sommato conformi al permesso rilasciato nel 1989. A suo avviso, le piccole differenze riscontrabili fra i piani approvati e le opere in via di realizzazione non avrebbero giustificato l'adozione di un provvedimento cautelare retto dall'art. 43 LE. Il Consiglio di Stato ha comunque limitato il proprio giudizio alle questioni prettamente edilizie, lasciando aperte le problematiche legate all'applicazione della LOC.

F. Preso atto di quel giudizio, il 4 luglio 1995 il municipio ha quindi ordinato all'__________ di astenersi da qualsiasi atto di disposizione sulla proprietà comunale (part n. __________ RFD) e di chiudere lo scavo aperto per costruire la piazza.

Contro questa ulteriore ingiunzione l'associazione si è nuovamente aggravata davanti al Consiglio di Stato.

G. Con giudizio 6 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha annullato anche i provvedimenti posteriori all'ordine di sospensione dei lavori, accogliendo le impugnative contro di essi interposte dall'__________. Intervenendo in qualità di autorità di vigilanza sui comuni, il Governo ha tuttavia assegnato al municipio un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della propria decisione "per sottoporre all'assemblea comunale la ratifica del consenso dato per la realizzazione della piazza pubblica sulla part. n. __________ RFD".

In questo giudizio il Consiglio di Stato ha essenzialmente considerato che il municipio non aveva mai revocato il permesso rilasciato per la costruzione della piazza. Né aveva sottoposto il suo operato alla ratifica dell'assemblea. Quest'ultima, d'altro canto, non avrebbe mai ritenuto necessario affrontare la tematica. Ne ha quindi dedotto che non fossero dati i presupposti per far capo alla clausola generale di polizia e vietare all'__________ di costruire la piazza.

H. Con ricorsi del 13 luglio e del 21 settembre 1995, il comune di Fusio ha impugnato entrambi i giudizi governativi davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino delle risoluzioni municipali censurate.

a) Con la prima impugnativa, il comune sostiene di aver autorizzato soltanto la costruzione della chiesa. La licenza accordata non comprenderebbe anche la piazza. La decisione di realizzare quest'opera sarebbe peraltro di esclusiva competenza del legislativo, che tuttavia non è mai espresso al riguardo. Prima di sollecitare il consenso dell'assemblea, come imposto al municipio dal Consiglio di Stato, occorrerebbe comunque attendere la conclusione degli studi pianificatori in corso.

b) Con il secondo ricorso, il comune contesta anzitutto l'ordine impartito dal Consiglio di Stato al municipio di sollecitare all'assemblea "la ratifica del consenso dato per la realizzazione della piazza pubblica sulla part. n. __________ RFD". Fatta questa premessa, l'insorgente ribadisce e sviluppa le tesi addotte con la precedente impugnativa. La licenza accordata, rileva, avrebbe avuto per oggetto soltanto la costruzione della chiesa. L'assemblea non si sarebbe mai pronunciata sulla realizzazione della piazza. Occorrerebbe quindi ancora interpellarla. Prima di procedere in tal senso bisognerebbe tuttavia attendere la conclusione del processo pianificatorio in atto.

I. All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni.

Ad identica conclusione perviene l'__________ che contesta partitamente le tesi dell'insorgente.

a) L'associazione resistente sottolinea anzitutto che la licenza rilasciatale contemplava anche la piazza. Opera che sarebbe del tutto conforme alle indicazioni del PR vigente e della revisione allo studio.

Le risoluzioni municipali impugnate, prosegue, sarebbero contrarie al principio della buona fede, poiché deludono la fiducia che essa aveva riposto nell'autorizzazione rilasciatale dal municipio nel 1989. Accordandole la licenza, osserva, l'autorità comunale le avrebbe anche conferito il diritto di disporre del suolo pubblico su cui costruire la piazza. Una delibera dell'assemblea sarebbe pertanto superflua. Né si renderebbe necessario lo stanziamento di un credito, posto che la piazza - peraltro conforme anche alla pianificazione allo studio - verrebbe costruita a spese dell'associazione resistente. Non vi sarebbe d'altro canto alcuna commutazione d'uso, poiché l'opera rimarrebbe in ogni caso a disposizione della collettività.

b) Con le osservazioni al secondo ricorso inoltrato dal comune l'__________ stigmatizza soprattutto l'atteggiamento assunto dal municipio, che si rifiuta di dar seguito all'ordine impartitogli dal Consiglio di Stato di interpellare l'assemblea comunale in merito alla realizzazione della piazza. Atteggiamento, questo, che secondo l'associazione resistente configurerebbe una palese violazione del principio della buona fede.

L. Delle risultanze del sopralluogo esperito, del procedimento civile pendente davanti al Pretore di __________ e delle conclusioni inoltrate dalle parti si dirà semmai ancora nei seguenti considerandi.

Considerato, in diritto

  1. I ricorsi sono in linea di massima ricevibili in ordine giusta gli art. 208 LOC, 43 e 21 LE; 43 e 46 PAmm. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del comune e la tempestività delle impugnative sono di principio date. Improponibili sono soltanto le contestazioni che il comune solleva nei confronti dell'ordine impartito dal Consiglio di Stato al municipio di "sottoporre all'assemblea comunale la ratifica del consenso dato per la realizzazione della piazza pubblica". Per il comune, l'ingiunzione, resa dal Governo in veste di autorità di vigilanza sui comuni, è infatti definitiva (art. 207 LOC).

Essendo fondate sul medesimo complesso di fatti, le impugnative possono essere decise con un unico giudizio (art. 51 PAmm) integrato dalle risultanze dell'istruttoria.

  1. Ordine di sospensione dei lavori

2.1. Giusta l'art. 42 LE, il municipio ordina la sospensione dei lavori di costruzione non autorizzati od eseguiti in contrasto con la licenza accordata.

L'ordine di sospensione dei lavori è un provvedimento cautelare destinato a mantenere lo stato di fatto nell'attesa che venga chiarito se i lavori in corso sono sorretti da un valido titolo autorizzativo. L'ordine si giustifica non appena sussistono fondati motivi per ritenere che le opere edilizie in via di realizzazione non siano state preventivamente autorizzate. Esso non deve eccedere quanto è necessario per conservare la situazione di fatto nella misura in cui è controversa (art. 45 cpv. 2 RLE). Deve insomma rispettare il principio di proporzionalità.

2.2. Nell'evenienza concreta, l'ordine 9 maggio 1995, impartito dal municipio di __________ all'__________ per costringerla a sospendere i lavori di costruzione della piazza annessa alla Chiesa di __________, non può in alcun caso fondarsi sull'art. 42 LE, poichè - contrariamente a quanto assume l'insorgente - le opere in via di realizzazione risultano sorrette da un valido titolo autorizzativo.

Manifestamente a torto pretende il comune ricorrente di aver autorizzato soltanto la costruzione della chiesa. I piani annessi alla domanda di costruzione e la relazione tecnica che l'accompagnava dimostrano infatti in modo chiaro ed inequivocabile che la licenza edilizia rilasciata alla resistente nel 1989 non aveva per oggetto soltanto la costruzione della chiesa e del sagrato antistante, ma si estendeva anche alla piazza prevista sul lato N: opera che si presenta come una completazione necessaria dell'edificio di culto vero e proprio, al quale risulta inscindibilmente connessa.

Né il provvedimento, in quanto fondato sull'art. 42 LE, può trovare adeguata giustificazione nelle insignificanti differenze riscontrabili tra il progetto approvato e le opere che l'__________ ha iniziato ad eseguire. Le divergenze sono talmente minime da far apparire il provvedimento in esame palesemente lesivo del principio di proporzionalità richiamato dall'art. 45 cpv. 2 RLE.

Inconferenti sono le obiezioni che il comune ricorrente solleva con riferimento agli studi pianificatori in corso. La piazza, così com'è prevista dal progetto approvato, rispetta in effetti l'ordinamento edilizio vigente ed è perfettamente conforme a tutti e quattro gli scenari formulati dal piano degli indirizzi pianificatori, che il municipio ha sottoposto all'autorità cantonale per l'esame preliminare.

2.3. Ferme queste premesse, del tutto immune da violazioni del diritto appare di conseguenza il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha annullato l'ordine di sospensione dei lavori che il municipio aveva impartito all'__________, pretendendo - a torto - che il permesso di costruzione non comprendesse anche la piazza.

Entro questi limiti, il primo dei due ricorsi inoltrati dal Comune di __________ va quindi senz'altro respinto.

  1. Divieto di disporre del fondo destinato alla piazza.

3.1. A norma dell'art. 13 cpv. 1 lett. h) LOC, l'assemblea comunale decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi, accorda i crediti necessari e, se del caso, autorizza la contrazione di prestiti.

La norma sancisce la competenza inalienabile del legislativo comunale ad assumere le determinazioni di principio necessarie per procedere alla realizzazione di opere pubbliche. Compito del legislativo è quello di pronunciarsi sulla questione di fondo circa la necessità e l'opportunità di realizzare un'opera pubblica chiaramente definita tanto dal profilo fattuale (progetto), quanto dal profilo economico (preventivo). Spetta pure esclusivamente al legislativo pronunciarsi sugli impegni finanziari che il comune si assume per la realizzazione dell'opera, accordando i crediti necessari e, se del caso, autorizzando la contrazione dei prestiti occorrenti.

Compito specifico del municipio è invece quello di provvedere al conseguimento dei permessi occorrenti e di curare l'esecuzione effettiva delle determinazioni del legislativo (art. 106 lett. b LOC), deliberando a terzi i lavori di costruzione.

Al legislativo comunale è anche affidata la competenza ad autorizzare l'affitto, la locazione, l'alienazione o la commutazione dell'uso e del godimento dei beni comunali (art. 13 cpv. 1 lett. h LOC). Spetta quindi esclusivamente a quest'organo comunale pronunciarsi sulle questioni di principio riguardanti l'utilizzazione di tali beni. Rientra per contro nelle attribuzioni specifiche del municipio il compito di attuare concretamente le determinazioni di principio adottate dal legislativo circa la destinazione dei beni comunali. Spetta inoltre all'esecutivo, nell'ambito dei suoi compiti di polizia locale, adottare le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni ed a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo (art. 107 cpv. 2 lett. c LOC). In caso di utilizzazioni abusive di beni comunali da parte di terzi tocca quindi al municipio intervenire iure imperii, adottando i provvedimenti necessari per ripristinare l'ordinamento giuridico perturbato.

3.2. Controversa, in concreto, è la legittimità della decisione 4 luglio 1995 con cui il municipio di __________ ha ingiunto all'ARCM di astenersi da qualsiasi atto di disposizione sulla proprietà comunale. In particolare sulla part. n. __________ RF, sulla quale l'associazione resistente aveva avviato i lavori di costruzione della piazza in conformità della licenza edilizia 22 settembre 1989 rilasciatale dal municipio.

Con questo provvedimento, adottato all'indomani del giudizio con cui il Consiglio di Stato aveva annullato l'ordine di sospensione dei lavori di costruzione della piazza, l'esecutivo comunale ha in sostanza inteso impedire all'__________ di realizzare un'opera pubblica su suolo di proprietà del comune. Scopo, questo, che il municipio non era riuscito a conseguire avvalendosi delle prerogative che l'art 42 LE mette a disposizione dell'autorità comunale.

Orbene, non v'è dubbio, che così com'è stato riproposto, il provvedimento rientri nel novero delle misure intese a gestire i beni comunali, che il municipio è competente ad adottare in base all'art. 107 cpv. 1 lett. c) LOC. Esso mira infatti a preservare un bene comunale da un'utilizzazione che il municipio, indipendentemente dalla licenza edilizia accordata nel 1989, non ritiene sorretta dalle determinazioni che la LOC riserva al legislativo comunale.

Il municipio non è di per sè contrario alla (ri)costruzione della piazza in quanto tale. Almeno apparentemente, sembra tuttora convinto della necessità di realizzare quest'opera. Il municipio non dissente nemmeno dall' impostazione pianificatoria ed architettonica risultante dal PR allo studio, che la riprende esattamente com'è stata progettata ed approvata nel 1989. L'unico motivo che ha indotto l'esecutivo a bloccare i lavori di costruzione della piazza è da ricollegare al fatto che l'assemblea comunale, contrariamente a quanto prescrive l'art. 13 cpv. 1 lett. g LOC, non ha mai assunto una determinazione di principio circa la necessità e l'opportunità di realizzare quest'opera pubblica.

Sotto questo profilo, la legittimità del provvedimento non può essere contestata con successo.

Non viola di certo il diritto il municipio che sospende i lavori di costruzione di un'opera pubblica perchè si accorge che manca il consenso del legislativo comunale. Nè può violare il diritto l'esecutivo comunale che in simili circostanze ingiunge di sospendere i lavori al terzo al quale li ha commissionati.

Parimenti, non agisce in contrasto con la legge il municipio che per gli stessi motivi adotta un provvedimento inibitorio nei confronti di un terzo, che nell'interesse del comune e con il consenso dello stesso municipio si è liberamente assunto l'onere di realizzare un'opera pubblica su suolo comunale.

A torto reputa il Consiglio di Stato che il ritardo con cui il municipio è intervenuto nei confronti dell'__________ precluda all'autorità comunale la possibilità di adottare un provvedimento inibitorio. Il trascorrere del tempo non sana il difetto. Non sopperisce in particolare alla mancanza di una determinazione di principio da parte del legislativo comunale in ordine alla realizzazione di quest'opera pubblica.

Né giova alla resistente richiamarsi alla licenza edilizia 22 settembre 1989 rilasciatale dal municipio di __________ per la ricostruzione della chiesa e della piazza annessa. Con quell'atto, il municipio di __________ si è limitato ad accertare che, dal profilo del diritto edilizio, nulla si opponeva alla realizzazione di queste opere. Alla licenza in questione non può essere attribuita una portata maggiore. In particolare, non può esservi ravvisato un implicito consenso del legislativo comunale a disporre della proprietà demaniale per realizzarvi un'opera pubblica. Data la sua natura, la licenza non era atta a sopperire alla mancanza di una determinazione preliminare dell'assemblea in merito alla realizzazione dell'opera. Nè soccorre la resistente il principio della buona fede, poichè l'associazione avrebbe comunque ricostruito la piazza non già allo scopo di poterne disporre per uso proprio, bensì nell'interesse e per conto del comune. La fiducia riposta nella licenza edilizia e nell'atteggiamento assunto dal municipio nei suoi confronti era quindi subordinata alla persistenza dell'interesse del comune alla realizzazione dell'opera.

Irrilevante, ai fini del giudizio, è pure il fatto che il municipio, con questo provvedimento, persegua indirettamente anche altri fini, legati al futuro assetto pianificatorio della frazione di __________, che non occorre qui evocare. Nemmeno questa circostanza permette di considerare sanato il difetto che legittima il provvedimento in contestazione. Censurabile per più di un motivo appare il rifiuto del municipio a dar seguito alla decisione con cui il Consiglio di Stato, agendo in veste di autorità di vigilanza sui comuni, gli ha ordinato di "sottoporre all'assemblea comunale la ratifica del consenso dato per la realizzazione della piazza pubblica sulla part. n. __________ RFD". Nemmeno questo discutibile e per molti versi deprecabile atteggiamento assunto dal municipio nei confronti di un ordine da tempo esecutivo è in grado di porre rimedio alla mancanza di un valido titolo autorizzativo che abiliti la resistente a disporre del suolo di proprietà del comune per realizzare un'opera necessaria per completare degnamente la ricostruzione della chiesa.

3.3. Nella misura in cui concerne l'ordine di astenersi da qualsiasi atto di disposizione sulla part. n. __________ RF, impartito dal municipio di __________ alla resistente con risoluzione 4 luglio 1995, il ricorso va quindi accolto, annullando la risoluzione governativa impugnata siccome lesiva del diritto.

  1. Ordine di ripristino del terreno e di riduzione dell'area di cantiere.

4.1. Giusta l'art. 107 cpv. 2 lett. c LOC, il municipio adotta le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni e a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo. Come detto sopra, spetta quindi all'esecutivo comunale intervenire iure imperii adottando i provvedimenti necessari ad evitare utilizzazioni abusive dei beni di proprietà del comune.

Da questo profilo, l'ordine di ripristino in esame appare legittimo, poichè l'__________ ha iniziato i lavori di costruzione della piazza senza essere in possesso di alcun titolo che l'abilitasse a disporre del terreno comunale a fini edilizi.

Il permesso di costruzione rilasciatole dal municipio nel 1989 accertava soltanto che la piazza prevista dal progetto inoltrato era conforme al diritto edilizio materialmente applicabile. Non l'autorizzava di per sè a disporre del terreno di proprietà del comune per realizzare un'opera pubblica. Mancavano, come si è visto, le necessarie determinazioni di principio del legislativo comunale.

Ma anche ammettendo che in base a tale permesso la resistente potesse in buona fede considerarsi abilitata ad operare su suolo pubblico per realizzare la piazza per conto del comune, ciò poteva valere soltanto sino al momento in cui - ben prima dell'inizio effettivo dei lavori - il municipio l'ha chiaramente sollecitata ad astenersi da qualsiasi iniziativa edilizia, nell'attesa che l'assemblea comunale rendesse le determinazioni di sua esclusiva competenza ancora mancanti. La buona fede non può invece più soccorrere la resistente, dopo che questa ha disatteso l'ingiunzione, avviando i lavori di costruzione della piazza in modo da mettere l'autorità comunale di fronte al fatto compiuto.

Da questo profilo, l'ordine di ripristino risulta quindi conforme al diritto.

Considerato che il Consiglio di Stato ha imposto al municipio di interpellare l'assemblea in merito alla costruzione della piazza e che una risposta positiva non è da escludere a priori, appare tuttavia contrario al principio di proporzionalità esigere la demolizione di opere suscettibili di essere comunque edificate in un secondo tempo.

L'ordine in esame va quindi ripristinato, ma va subordinato alla condizione che l'assemblea comunale decida di non costruire la piazza prevista dal progetto approvato. Entro questi limiti il ricorso del comune merita di essere accolto.

4.2. Per gli stessi motivi, in quanto non sia diventato privo d'oggetto, va confermato anche l'ordine di riduzione dell'area di cantiere.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e si ritengono compensate le ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 13, 106, 107, 207, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso 13 luglio 1995 del comune di __________ è respinto.

  2. In quanto ricevibile, il ricorso 21 settembre 1995 del comune di Fusio è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 6 settembre 1995 (n. 4982) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui concerne le decisioni 12 maggio e 4 luglio 1995 con cui il municipio di __________ ha ordinato alla resistente di astenersi da qualsiasi atto di disposizione sulla part. n. __________ RF e di ripristinare il terreno nello stato in cui si trovava;

1.2. le decisioni suddette sono ripristinate nei limiti indicati dal considerando 4.

  1. Non si prelevano né tasse, né spese.

  2. Non si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Zitate

Gesetze

10

LE

  • art. 42 LE
  • art. 43 LE

LOC

  • art. 13 LOC
  • art. 106 LOC
  • art. 107 LOC
  • art. 207 LOC
  • art. 208 LOC

PAmm

  • art. 46 PAmm
  • art. 51 PAmm

RLE

  • art. 45 RLE