Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TE_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TE_001, 30.2006.58
Entscheidungsdatum
12.07.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 30.2006.58

Lugano 12 luglio 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Alberto Lucchini arch. Claudio Morandi

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 14 settembre 2006 da

RI 1

contro

la decisione su reclamo emessa il 17 luglio 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le opere di formazione di un nuovo marciapiede in Via __________,

relativamente al mapp. no. 312 RFD di __________,

letti ed esaminati gli atti, sentite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in fatto e in diritto

1.1. Il Comune di __________ ha eseguito una serie di interventi stradali lungo Via __________ che hanno comportato anche espropriazioni varie. Stando la progetto pubblicato nel 2001 questo prevedeva la costruzione di un nuovo marciapiede (m 1.50), prima inesistente, ed il rifacimento completo del campo stradale (m 5) con tutte le opere annesse, ossia la posa di una nuova canalizzazione per le acque chiare e meteoriche, la parziale sostituzione della tubazione dell’acqua potabile, le delimitazioni ed il ripristino di manufatti a confine. Il Consiglio Comunale ha approvato l’opera, il credito e l’aggiornamento del credito nel corso delle sedute del 20.12.1999, 18.12.2000 e del 5.6.2001 ratificando contestualmente anche il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa (MM 21/1999, 10/2000 e 12/2001). Il progetto è stato approvato dal Tribunale di espropriazione con sentenza del 24.5.2002 mentre la procedura espropriativa si è conclusa per lo più mediante accordi e con un’unica sentenza di merito del 13.1.2004 cresciuta incontestata in giudicato (inc. 55/01-196).

1.2. A corollario del predetto intervento il Comune ha risolto di introdurre in Via __________ alcune misure di moderazione e di arredo stradale per ridurre la velocità di transito e disincentivare il traffico parassitario. In tale ambito la larghezza del marciapiede è stata portata a m 2, compresa la bordura, e quest’ultima, anziché eseguita a spigolo, è stata smussata. Sulla carreggiata utile restante (m 4.50) la pavimentazione in asfalto è stata integrata, puntualmente ed in sequenza regolare, con lastre in beola e lo spazio veicolare ristretto con la posa di paletti tutti muniti di catarifrangenti. Il progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 16.12.2002 (MM 29/2002) e dal Tribunale di espropriazione con sentenza del 6.2.2004 (inc. no. 29/03).

1.3. Il Municipio ha quindi avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per la sola realizzazione del marciapiede pubblicando il prospetto dal 27.2 al 29.3.2006 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti. RI 1, quale proprietaria del mapp. no. 312, è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 11'682.58. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 17.7.2006. Da ciò il ricorso in esame nel quale sono sollevate varie censure che giustificherebbero l’annullamento dei contributi; esse saranno riprese nel seguito dell’esposizione. Con risposta del 9.11.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame. All’udienza del 6.6.2007 le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande.

Una prima censura della ricorrente è di ordine formale: essa rimprovera al Municipio di non aver sottoposto il prospetto dei contributi al voto del Consiglio Comunale. Infatti, a suo avviso, considerato che l’opera eseguita non corrisponde al progetto approvato nel 2002 e che quest’ultimo è stato snaturato con la posa delle moderazioni, il prelievo di contributi di miglioria andava preventivamente vagliato ed approvato nuovamente dal legislativo. La ricorrente fraintende tuttavia la portata della procedura d’imposizione. Quest’ultima non riguarda le opere nel loro complesso bensì solamente il nuovo marciapiede, unico manufatto la cui esecuzione, che include le spese vive e di acquisto dei sedimi (art. 6 cpv. 1 LCM), è soggetta al prelievo di contributi di miglioria. Ciò conformemente alla risoluzione definitiva del Consiglio di Stato del 31.5.2000 stando alla quale le altre opere previste dal primo progetto in parte sono semplici manutenzioni ed in parte sono soggette a contributi di costruzione in base alla LALIA (cfr. ris. citata). Ciò conformemente, anche, al successivo MM 10/2001 che proponeva il prelievo di contributi per il solo marciapiede in ragione del 30% della spesa, e del MM 12/2001 di aggiornamento del credito. Entrambi i messaggi sono stati approvati dal Consiglio Comunale con risoluzioni del 18.12.2000 e del 5.6.2001 cresciute in giudicato. Pertanto il fatto che in un secondo tempo il Comune abbia ampliato il concetto dell’intervento mettendo in atto anche le misure di moderazione è del tutto ininfluente, non da ultimo poiché per tali misure non è mai stato proposto il prelievo di contributi di miglioria (cfr. MM 29/2002 e ris. CC del 16.12.2002). La censura è dunque infondata.

3.1. Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29). Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che giustificando il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, Abgaben fèr Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

3.2. La ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare affermando che il marciapiede ha peggiorato la situazione anziché migliorarla; in particolare in caso di incrocio di due veicoli uno di essi invade il marciapiede di modo che l’accesso al suo fondo è reso più difficile e la sicurezza dei pedoni è compromessa. Essa rimprovera pure al Municipio di non aver considerato gli inconvenienti connessi con l’opera specie le accresciute difficoltà nelle manovre di entrata ed uscita dal fondo e l’aumento dei rischi per l’incolumità delle persone e delle cose. Tali contestazioni, del tutto generiche, non bastano tuttavia ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare. Dal confronto tra lo stato precedente i lavori (cfr. doc. fotografica prodotta dal Comune) e quello attuale, risulta infatti chiaramente che i fondi serviti, tra cui anche il mapp. no. 312, hanno tratto un beneficio concreto dalla costruzione del marciapiede grazie al quale il tracciato stradale è stato adeguato alle esigenze della zona ed alla sua destinazione residenziale. Lo conferma, peraltro, il fatto che sono stati interposti solo tre ricorsi su un comprensorio imposto assai vasto. Pur scegliendo, in linea con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di opere stradali, una soluzione che preferisce una parziale convivenza ad una rigida separazione tra gli utenti della strada (cfr. relazione tecnica inc. no. 29/03), il Comune ha mantenuto il marciapiede ad una quota sensibilmente rialzata rispetto al sedime stradale, lo ha allargato a m 2 e provvisto di una bordura; perciò, anche se privo di cesure, il marciapiede è ben delimitato ed offre uno spazio ampiamente sufficiente e sicuro per i pedoni. Inoltre la sua eventuale invasione da parte di un veicolo non è continua ma limitata all’incrocio occasionale ed ai punti in cui è stato creato un restringimento stradale; il pedone sul marciapiede gode comunque sempre della precedenza. In queste condizioni il vantaggio particolare non può ragionevolmente essere contestato. E’ vero che l’aggiunta delle moderazioni ha modificato completamente l’aspetto e la percorribilità della strada; gli inconvenienti lamentati dalla ricorrente sono riconducibili, sostanzialmente, a questa modifica non alla presenza del marciapiede come tale che non pregiudica in alcun modo l’accesso al mapp. 312. D'altronde il riassetto disciplina e pone dei limiti alla circolazione favorendo di riflesso la sicurezza del traffico veicolare e pedonale. Gli utenti ed i confinanti non hanno che da adeguarsi trattandosi di misure che vanno a loro vantaggio. Affrontando la strada con la dovuta prudenza e nel rispetto del limite di velocità dei 30 km/h i moderatori sono ben visibili e quindi evitabili. Semmai sarà compito del Comune di adottare all’occorrenza le opportune misure di polizia. Ciò considerato l’assoggettamento dei mapp. no. 312 ad un contributo di miglioria è dunque fondato.

La ricorrente censura infine la mancanza di chiarezza dei costi per la costruzione del marciapiede. La censura è del tutto inconsistente oltre che tardiva. Le spese in oggetto risultano chiaramente dagli atti pubblicati. Infatti con MM 10/2000 il Municipio ha esposto un preventivo di fr. 1'452’172.-, importo aggiornato a fr. 1'454'000.- con MM 12/2001. Entrambi i messaggi sono stati approvati dal Consiglio Comunale con risoluzioni del 18.12.2000 e del 5.6.2001 cresciute in giudicato. La spesa determinate per il calcolo dei contributi di fr. 1'449'003.60 (cfr. prospetto) è dunque conforme e ciò basta ai fini del presente giudizio. A ciò si aggiunge che la contestazione dei costi avrebbe dovuto essere sollevata, semmai, in altra sede. Infatti il piano di finanziamento, di cui fa parte il preventivo, è di competenza esclusiva del legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 let. g LOC) le cui risoluzioni sono impugnabili nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2000 no. 50 c. 3). Pertanto, dinanzi al Tribunale di espropriazione, ogni censura in merito è irricevibile.

Il Tribunale, che giudica con pieno potere cognitivo (art. 13 cpv. 2 LCM), ha constatato che nella stesura del prospetto il Comune è incorso in un errore. Infatti la part. no. 365 è inclusa nel comprensorio imponibile (cfr. piano del perimetro dei contribuenti) ma non figura nell’elenco dei contribuenti (cfr. prospetto dei contributi). Si tratta manifestamente di una svista sanabile questa sede, ritenuto che la posizione del fondo può essere stabilita per confronti con le part. no. 150 e 358 e dunque applicando i seguenti parametri:

sup. edificabile netta 1008 indice di sfruttamento 0.5 L1 386 L2 219 L3 5 presenza marciapiede 0 fattore di utilità 319.20 fattore interesse 2 A 223.84 Quota Q 112'815.36

Ne risulta una nuova somma Qi di 11'750'039.67 che, una volta applicata alla formula di calcolo, riduce il contributo per il mapp. no. 312 a fr. 11'570.40.

La tassa di giustizia e le spese sono poste interamente a carico della ricorrente in quanto parte soccombente (art. 31 LPamm. per il rinvio di cui all’art. 23 LCM), ritenuto che la riduzione del contributo è minima e quindi non può incidere sulla ripartizione delle spese di giudizio, e che viene effettuata d’ufficio e non in ragione di una specifica censura della ricorrente.

per questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo di miglioria per il mapp. no. 312 è ridotto a fr. 11'570.40.

  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

  2. La presente decisione e definitiva.

  3. Intimazione a:

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco

Zitate

Gesetze

7

LCM

  • art. 4 LCM
  • art. 5 LCM
  • art. 6 LCM
  • art. 13 LCM
  • art. 23 LCM

LOC

LPamm

  • art. 31 LPamm

Gerichtsentscheide

2
  • DTF 99 Ia 594
  • e 12/2001