Incarto n. 30.2004.31 LCM 41/01
Lugano 20 gennaio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Argentino Jermini ing. Giancarlo Rosselli
Segretaria giurista
Paola Carcano
statuendo sul ricorso presentato in data 13 maggio 2001 da
RI 1
contro
la decisione su reclamo emessa il 17 aprile 2001 dal Municipio di S__________ nell'ambito della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per le opere di sostituzione parziale della tubazione dell'acqua potabile in località R__________
relativamente al mapp. no. 2397 RFD di S__________
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
che il Comune di S__________ ha provveduto a sostituire un tratto della tubazione dell’acqua potabile che approvvigiona i Monti di R__________ (cfr. relazione tecnica e planimetria);
che il Consiglio Comunale ha stanziato il credito di costruzione e ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine dell’80% della spesa nel corso della seduta del 5.5.1998 (MM no. 7/1997);
che il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per l’opera citata pubblicando il prospetto dal 6.12.2000 al 5.1.2001 ed inviando un avviso personale ai contribuenti interessati;
che RI 1 è proprietario del mapp. no. 2397 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 1'176.75;
che il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 17.4.2001;
che il proprietario è insorto dinanzi al Tribunale di espropriazione postulando nuovamente l’annullamento dei contributi, sostanzialmente per carenza di vantaggio particolare e perché l’opera costituirebbe un semplice intervento di manutenzione;
che con risposta del 21.9.2001 il Comune di S__________ ha sollecitato la reiezione del gravame;
che all’udienza di conciliazione del 16.7.2003 il Tribunale ha suggerito di ridurre il contributo a carico del mapp. no. 2397 a fr. 588.30, proposta accettata dal ricorrente (cfr. verbale) ma non dal Comune (cfr. lettera del 29.8.2003);
che affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29);
che a norma dell’art. 4 LCM il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio cit., p. 16-17);
che, nel contesto degli impianti pubblici di urbanizzazione, le condotte dell’acqua potabile sono installazioni indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di contributi di miglioria poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi serviti e dunque conferiscono agli stessi un vantaggio particolare (Reitter, op. cit., p. 68; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 39; Otzenberger, op. cit., p. 25);
che, come giustamente rileva il Comune, nella misura in cui contesta la natura dell’opera assimilandola ad un semplice intervento di manutenzione il ricorso è inammissibile. Infatti la qualifica dell’opera e la quota imponibile si annoverano tra le competenze esclusive del legislativo comunale e sono stabilite contestualmente all’approvazione dell’opera e del piano di finanziamento giusta l’art. 13 cpv. 1 let. g LOC. Di conseguenza eventuali censure riferibili a queste tematiche vanno sollevate dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1991 no. 41 c. 4). In questa sede sono invece ampiamente tardive;
che di contro per quanto nega la sussistenza di un vantaggio particolare il ricorso è ricevibile considerato che sul prospetto dei contributi il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo (art. 13 cpv. 2 LCM);
che il mapp. no. 2397 è escluso dalla zona edificabile ma è edificato con una casa di abitazione primaria direttamente allacciata alla canalizzazione comunale;
che in queste condizioni il vantaggio particolare non può essere seriamente contestato poiché la condotta va considerata nel suo complesso ed in quest’ottica la posa di un nuovo tratto di tubazione in sostituzione di quello precedente ha migliorato le infrastrutture di urbanizzazione del fondo;
che a norma dell’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM);
che nella prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio cit. p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c);
che in concreto, come risulta nella tabella globale dei contributi, a fronte di un comprensorio escluso dalla zona edificabile, conformemente alla prassi giurisprudenziale è stata considerata solo la superficie necessaria alle costruzioni esistenti (cfr. RDAT I-1999 no. 42 c. 4.2.). Inoltre è stato applicato un coefficiente unico d’interesse che tiene conto dell’ubicazione specifica dei singoli fondi;
che nel complesso, riservato quanto ancora si dirà riguardo alla proprietà in esame, pur essendo alquanto schematico il metodo di calcolo adottato dal Comune offre risultati ragionevoli;
che nel calcolo individuale concernente il mapp. no. 2397 è stata computata solo l’area del fabbricato esistente di mq 99 (cfr. estratto UR) ed applicato un coefficiente interesse 0.9;
che il parametro è inferiore a quello riconosciuto ad altri fondi individuando, giustamente, nella posizione retrostante del mapp. no. 2397 e quindi nella maggior distanza rispetto al tracciato della condotta un motivo di affievolimento del vantaggio. Ciò malgrado lo sconto ancora non è abbastanza marcato da ponderare in giusta proporzione la situazione specifica del fondo;
che in effetti la proprietà è stata dotata di un impianto di pompaggio tale da garantire la pressione minima all’acqua. La circostanza è tutt’altro che trascurabile poiché l’impianto è un elemento imprescindibile per poter usufruire delle condizioni normali di erogazione dell’acqua che, a loro volta, sono essenziali ai fini dello sfruttamento dell’immobile secondo la sua destinazione ad abitazione primaria;
che in quest’ottica e per tener conto degli oneri derivati dalla costruzione dell’impianto si giustifica una riduzione del coefficiente a 0.45;
che pertanto il contributo a carico del mapp. no. 2397 è ridotto a fr. 588.30;
che l’addebito della tassa di giustizia di giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 31 LPamm.). Non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo di miglioria per la part. no. 2397 è ridotto a fr. 588.30.
La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna. Non si assegnano ripetibili.
La presente decisione e definitiva.
Intimazione a:
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la Segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Paola Carcano