Incarto n. 52.2000.00167
Lugano 7 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 giugno 2000 di
__________ e __________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 31 maggio 2000, no. 2261, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 18 maggio 1999, con la quale il municipio di __________ ha loro intimato di potare ad un'altezza di m 1.25 la siepe di tasso posta lungo il confine del mappale no. __________ di loro proprietà;
viste le risposte:
12 luglio 2000 del municipio di __________;
30 agosto 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ e __________ sono comproprietari del mappale no. __________ RF di __________, zona __________.
Durante un sopralluogo esperito il 6 aprile 1999, l'Ufficio tecnico di __________ ha constatato che i ricorrenti avevano sostituito la siepe esistente di edera con piante di tasso alte circa m 2.50 e poste a 50-60 cm dal confine con la strada comunale.
B. Con decisioni 22 aprile e 18 maggio1999 il municipio ha ingiunto agli insorgenti di ridurre l'altezza della siepe a m 1.25 conformemente all'art. 41 NAPR ed all'ordinanza municipale no. __________ concernente la regolamentazione delle opere di cinta a confine con le strade carrozzabili comunali. È dunque stato loro impartito un termine di quindici giorni per procedere a quanto richiesto. L'autorità ha posto in evidenza che la siepe occulterebbe la visuale, precluderebbe la naturale insolazione e favorirebbe la formazione di gelo sull'adiacente tratto stradale. L'ordine è stato impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP e munito degli ordinari rimedi di diritto.
C. a) Il ricorso inoltrato da __________ e __________ è stato respinto con decisione 25 agosto 1999 dal Consiglio di Stato. Accertato che l'art. 41 NAPR e la relativa ordinanza costituiscono una base legale sufficiente su cui fondare l'ingiunzione municipale, in sostanza il Governo ha ritenuto che la decisione impugnata meritasse tutela in quanto la siepe in oggetto costituirebbe un ostacolo alla sicurezza della circolazione, impedendo la visuale. Il Governo è giunto a tale conclusione sulla base di una planimetria 1:1000.
b) Con giudizio 18 febbraio 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il gravame inoltrato dai qui ricorrenti ed annullato la summenzionata pronuncia, ritenendo impossibile sulla base delle sole prove in atti stabilire se la siepe rappresenta effettivamente un ostacolo alla visuale. Gli atti sono dunque stati ritornati all'Esecutivo cantonale affinché completasse l'istruttoria.
c) Dopo aver esperito un sopralluogo ed aver constatato che la siepe era d'impedimento alla visuale, con risoluzione 31 maggio 2000 il Governo ha riconfermato il proprio precedente giudizio.
D. Contro tale pronuncia __________ e __________ insorgono ora davanti a questo tribunale, postulandone l'annullamento. Sostengono che la decisione municipale è lesiva della garanzia della proprietà non poggiando su una base legale sufficiente. Sottolineano che le piante di tasso sono state posate in sostituzione di una precedente siepe di edera di pari altezza. Essi sarebbe dunque titolari di un diritto acquisito al loro mantenimento. Invocano la parità di trattamento ritenuto che lungo la strada in questione tutte le siepi presentano un'altezza superiore a m 1.25, come pure in altre parti del territorio comunale. Contestano infine che la siepe sia d'ostacolo alla visuale.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il municipio di __________, contestando le argomentazioni dei ricorrenti. Ad identica conclusione giunge il Consiglio di Stato, che si è riconfermato nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo si fonda sugli art. 60 cpv. 1 PAmm , 21 LE e 208 cpv. 1 LOC. Il gravame, tempestivo e presentato da persone legittimate a ricorrere, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 Cost. la proprietà è garantita. Modificazioni, restrizioni o soppressioni di questo diritto costituzionale sono ammissibili, ma devono essere previste da una norma di carattere generale ed astratto sufficientemente precisa, giustificate da un interesse pubblico preponderante e rispettose del principio di proporzionalità (art. 36 Cost).
I ricorrenti contestano che l'ordinanza municipale che fissa l'altezza delle siepi in prossimità della pubblica via costituisca una base legale sufficiente per restringere il loro diritto costituzionale alla garanzia della proprietà. Per essere valida, una simile limitazione avrebbe dovuto essere prevista nelle NAPR o in un regolamento comunale adottato dal legislativo.
3.2. Giusta l'art. 41 cpv. 1 e 4 NAPR di __________ sono vietati tutti quegli ingombri, manufatti e costruzioni che, impedendo la visuale, pregiudicano la sicurezza del traffico. Fondandosi sull'ultimo capoverso di tale norma, il quale prevede che il municipio può stabilire mediante ordinanza disposizioni particolari, è stata emanata l'ordinanza municipale no. __________ concernente la regolamentazione delle opere di cinta a confine con le strade carrozzabili comunali, la quale alla cifra 1 prescrive quanto segue:
"ogni e qualsiasi opera di cinta (in particolare siepe viva) non può elevarsi oltre m 1,25 dalla quota del campo stradale se posata su un fondo non soggetto a particolari vincoli - punti panoramici - stabiliti in sede del vigente PR."
3.3. L'esecutivo comunale non ha abusato delle sue competenze, né violato il principio della separazione dei poteri, disciplinando l'altezza delle siepi poste a confine con la pubblica via mediante l'ordinanza in parola. L'art. 41 NAPR di __________ contiene in effetti una delega ammissibile di competenze da parte del legislativo comunale all'esecutivo: essa è in effetti limitata ad un campo determinato e definisce gli elementi cui si riferisce (disposizioni particolari concernenti gli ostacoli ed opere di cinta che impedendo la visuale, pregiudicano la sicurezza del traffico); è inoltre contenuta in una legge formale soggetta a referendum (art. 75 cpv. 1 in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. d LOC).
3.4. Sciolta questa riserva in merito alla legittimità della delega contenuta all'art. 41 cpv. 4 NAPR, resta da stabilire se l'ordinanza municipale rappresenta una sufficiente base legale per ingenerare la restrizione contestata. Ora, considerato che l'ordinamento comunale si riduce a fissare l'altezza delle siepi poste a confine con la pubblica via, senza vietarne la posa e che la misura autorizzata è pur sempre di m 1.25, trattasi tutto sommato di una restrizione che limita in misura contenuta i diritti degli insorgenti. La sua regolamentazione in un'ordinanza emanata dall'esecutivo è dunque sufficiente.
L'ordinanza impugnata non lede pertanto la garanzia della proprietà invocata dai ricorrenti.
e __________ lamentano una violazione della parità di trattamento, in quanto sul territorio del comune di __________ ed in particolare nella stessa via dove essi abitano, vi sono molte siepi di altezza superiore a m 1.25 a confine con la pubblica via.
5.1. Una precedente violazione della legge non conferisce al cittadino alcun diritto ad un ugual trattamento non conforme alla legge: nessuno può prevalersi del fatto che la legge è stata violata in altre occasioni per chiedere che sia pure violata a suo vantaggio. Se tuttavia l'autorità rifiuta di abbandonare una prassi non conforme al diritto, ognuno può pretendere di essere messo al beneficio della stessa prassi, salvo il caso in cui sono lesi interessi pubblici preponderanti (cfr. DTF 122 II 446).
5.2. Nel caso in esame, non vi sono prove che le siepi indicate dai ricorrenti siano state posate dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza municipale, né vi è motivo di dubitare della parola del municipio, secondo cui ciò sarebbe avvenuto prima di tale data. D'altronde i ricorrenti si sono limitati a contestare genericamente tale fatto senza addurre alcuna prova a sostegno della loro versione, indicando per esempio quale di tali cinte, in particolare, è stata messa a dimora dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza. Sebbene la procedura amministrativa sia retta dal principio inquisitorio, le parti hanno il dovere di collaborare nell'assunzione della prove che tornano a loro favore.
Non vi è dunque stata alcuna disparità di trattamento ai sensi dell'art. 8 Cost.
Di principio, il nuovo diritto non si applica alle costruzioni ed impianti preesistenti. Le opere costruite in modo legittimo possono essere mantenute ed utilizzate anche sotto l'impero del nuovo diritto, nel medesimo modo in cui lo sono state finora. Nuove opere devono invece rispettare la nuova regolamentazione.
Nel caso concreto l'intervento messo in atto dai ricorrenti non può essere qualificato alla stregua di un'operazione di manutenzione, bensì si configura come una nuova opera. Essi hanno infatti sostituito la siepe di edera preesistente con delle conifere, ossia piante di tutt'altra specie. L'intervento soggiace pertanto alla nuova regolamentazione.
Il ricorso va dunque respinto, ponendo a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 cpv. 1 Cost.; 41 cpv. 1 e 4 NAPR di __________; art. 13 cpv. 1 lett. d, 75 cpv. 1 e 208 LOC; 21 LE; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario