Incarto n. 52.2017.521
Lugano 26 febbraio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso dell'11 ottobre 2017 del
RI 1 rappresentato dal suo RA 1
contro
la risoluzione del 13 settembre 2017 (n. 4060) del Consiglio di Stato, che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1 avverso la decisione del 3 ottobre 2016 del Consiglio comunale di __________ in materia di rifiuto della concessione dell'attinenza comunale;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 10 dicembre 2013 la cittadina croata CO 1 (1960), titolare di un permesso di domicilio e residente a __________ dall'ottobre 1995, ha depositato presso la locale cancelleria comunale una domanda, secondo la procedura ordinaria, volta ad ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e l'attinenza comunale per stranieri, allegando la documentazione richiesta.
Esperite le formalità del caso volte a determinare il grado di idoneità dell'istante, il 22 dicembre 2014 il Municipio di RA 1 ha licenziato il messaggio n. __________ proponendo la concessione dell'attinenza, che ha poi demandato per esame alla Commissione della legislazione. Dopo avere convocato la candidata e averla ritenuta assimilata, il 15 marzo 2015 la Commissione ha preavvisato favorevolmente la proposta municipale. Quattro membri della stessa hanno tuttavia sottoscritto il rapporto con riserva.
Nella seduta del 27 maggio 2015 il Consiglio comunale di __________ ha respinto la proposta municipale con votazione a scrutinio segreto.
b. Il 25 agosto 2015 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di CO 1 contro la predetta risoluzione, annullandola, dopo avere rilevato che la decisione con la quale le veniva negata l'attinenza comunale non rispettava i suoi diritti procedurali con particolare riferimento al suo diritto di essere sentita. Ha quindi retrocesso gli atti all'autorità comunale affinché riformulasse una nuova proposta questa volta con la motivazione del voto negativo, tenendo conto delle discussioni emerse nel corso della seduta del Legislativo.
c. Preso atto della predetta risoluzione governativa e dopo un nuovo incontro con la candidata, il 12 gennaio 2016 il Municipio ha licenziato il messaggio n. __________ proponendo questa volta di non concedere l'attinenza a CO 1. Dopo avere riconvocato quest'ultima il 26 agosto 2016 e averle sottoposto tutta una serie di domande, il 23 settembre 2016 la Commissione della legislazione ha allestito un rapporto di maggioranza circostanziato (unitamente a uno riassuntivo) sottoscritto da sei commissari (di cui uno con riserva) che aderiva al messaggio municipale, e uno di minoranza indicante la concessione dell'attinenza comunale all'interessata.
Riunitosi in seduta ordinaria alla presenza di 34 membri su 35, il 3 ottobre 2016 il Consiglio comunale di __________ ha accolto - dopo discussione e a scrutinio segreto
B. Con giudizio del 13 settembre 2017 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame di CO 1 e annullato la decisione del 3 ottobre 2016 del Legislativo di __________, rinviando gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione.
Pur tenendo conto dell'esistenza dell'importante margine di apprezzamento che la legge riconosce agli organi comunali nell'ambito della valutazione della domanda, l'Esecutivo cantonale ha rilevato che non vi erano elementi tali da ritenere che CO 1 non fosse integrata nel contesto sociale e culturale locale o non avesse la capacità ad intendere e a vivere pienamente i valori svizzeri. Adempiendo l'interessata tutte le condizioni imposte dalla legge, l'ha quindi considerata idonea all'ottenimento dell'attinenza comunale.
C. Contro il predetto giudicato governativo, il Comune di RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Contesta che CO 1 sia idonea all'ottenimento dell'attinenza comunale, la stessa denotando una mancanza di integrazione nel contesto sociale e culturale e una scarsa familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri. Sostiene inoltre che con la sua decisione il Consiglio di Stato priva l'organo legislativo comunale del proprio ruolo in materia di concessione della cittadinanza svizzera e lede il suo vasto margine di apprezzamento in materia.
D. All'accoglimento dell'impugnativa aderisce il Presidente del Consiglio comunale, mentre vi si oppongono il Consiglio di Stato e CO 1, quest'ultima con argomenti di cui si dirà, se necessario, nell'ambito dei considerandi di diritto.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), è quindi ricevibile in ordine. Ritenuto che riguarda unicamente aspetti di natura giuridica, esso può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. La legge federale sulla cittadinanza del 29 settembre 1952 (LCit; RS 141.0) - nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 e quindi applicabile alla presente fattispecie in forza dell'art. 50 cpv. 2 nLCit del 20 giugno 2014 - disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera.
L'art. 12 cpv. 1 LCit dispone che nella procedura ordinaria - quale è quella in oggetto - la cittadinanza svizzera si acquista mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune.
Il richiedente è considerato idoneo all'ottenimento della naturalizzazione, precisa l'art. 14 LCit, se si è integrato nella comunità svizzera (a), si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi elvetici (b), si conforma al nostro ordine giuridico (c) e non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (d).
2.3. In Ticino, la cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni, adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione e rispetta i valori della Costituzione cantonale (art. 12 cpv. 1 LCCit).
Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale - e con ciò la cittadinanza svizzera -, deve presentare la sua domanda al Municipio del Comune di residenza, utilizzando l'apposito modulo ufficiale e allegando i documenti previsti (art. 15 cpv. 1 LCCit; cfr. anche art. 5 del regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale [RLCCit, RL 141.110], nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 giusta l'art. 32 nRLCCit).
Ricevuta la domanda, il municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare, per quanto si riferisce all'integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali, come pure alle relazioni con il paese d'origine (art. 6 cpv. 1 RLCCit). Conclusi gli accertamenti, dispone l'art. 17 LCCit, il legislativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza comunale (cpv. 1). Se la stessa è rifiutata, la procedura ha termine (cpv. 2). Il municipio comunica in forma scritta al richiedente il risultato della decisione dell'Assemblea o del Consiglio comunale (art. 4 cpv. 2 RLCCit, giusta il rinvio di cui all'art. 8 RLCCit).
Concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale trasmette la domanda a quella federale con il suo preavviso. L'autorità cantonale può effettuare ulteriori accertamenti (art. 18 LCCit).
Conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale (art. 19 LCCit).
Sempre a livello cantonale, l'art. 34 cpv. 4 LCCit sancisce che il richiedente la cittadinanza cantonale ha diritto di prendere conoscenza degli atti inerenti le procedure previste dalla presente legge e che lo concernono. Conclusi gli accertamenti, soggiunge il capoverso 4 della medesima norma, l'autorità competente deve darne comunicazione all'istante, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici giorni, un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.
2.4. In Svizzera, la procedura di naturalizzazione è pertanto applicata a tre livelli e coinvolge la Confederazione, il Cantone ed il Comune. La competenza per la naturalizzazione spetta al Cantone e al Comune, che possono prevedere condizioni proprie oltre a quelle previste dal diritto federale.
2.5. Nel nostro Cantone, le decisioni in materia di attinenza comunale sono prese dall'Assemblea (art. 13 cpv. 1 lett. n LOC) rispettivamente dal Consiglio comunale, laddove è istituito (art. 42 cpv. 2 LOC), come è il caso a __________.
Conformemente all'art. 61 cpv. 1 LOC, le risoluzioni volte ad accordare l'attinenza comunale sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio.
L'art. 212 LOC dispone che le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili, tra l'altro, se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a) oppure quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).
Come detto, l'art. 14 LCit dispone che il richiedente è considerato idoneo all'ottenimento della naturalizzazione, se si è integrato nella comunità svizzera (a), si è familiarizzato con il modo di vita, gli usi e costumi elvetici (b), si conforma al nostro ordine giuridico (c) e non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (d).
L'elemento dell'integrazione nella comunità svizzera sancito dall'art. 14 lett. a LCit designa l'accoglimento dello straniero nella comunità locale e la sua disponibilità a inserirsi nell'ambiente elvetico, senza per questo rinunciare ai suoi legami e peculiarità culturali nonché alla sua nazionalità d'origine. Da questo profilo, le assemblee comunali possono esigere dal richiedente la naturalizzazione una "certa integrazione locale" (DTF 138 I 242 consid. 5.3). Criterio determinante non è però l'esistenza o meno di un'affiliazione presso un'associazione o ad altre organizzazioni, in quanto misconoscerebbe l'essenza dell'integrazione, che consiste appunto in un'assimilazione graduale alle consuetudini svizzere. Risolutive risultano piuttosto le relazioni interpersonali nonché la partecipazione a qualsiasi attività sociale all'interno del comune nell'ambito sportivo, culturale, politico, formativo, o anche prestando del volontariato (STF 1D_2/2013 del 14 novembre 2013 consid. 3.3.2). Oltre alla partecipazione alla vita economica, sociale e culturale, è richiesta l'osservanza di regole di comportamento elementari che permettano una vita societaria senza conflitti.
Per quanto riguarda la familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri (art. 14 lett. b LCit), essa non deve essere intesa nel senso di assimilazione, vale a dire della condizione posta allo straniero di doversi adattare e adeguare in maniera completa alla realtà elvetica. Il concetto deve piuttosto essere inteso nel senso di uno stato di avanzata integrazione come pure di una conoscenza approfondita delle condizioni di vita, del modo di pensare e degli atteggiamenti tipici degli svizzeri. Tale conoscenza si basa su uno sviluppo quasi naturale affidato al libero apprezzamento del singolo straniero che consiste nel collegare tra di loro elementi della cultura elvetica e di quella straniera. Ne fanno parte la capacità di esprimersi in una lingua nazionale (condizione adempiuta dal candidato che possiede le conoscenze linguistiche necessarie per la vita quotidiana e ciò in conformità alla sua situazione professionale e sociale) e le conoscenze relative alla vita pubblica e sociale (inteso che non è opportuno esigere nozioni superiori a quelle possedute dai cittadini svizzeri in una situazione personale paragonabile).
Per il rilascio dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione è pure necessario che il richiedente si conformi all'ordine giuridico svizzero (art. 14 lett. c LCit). Ciò significa in sostanza che l'interessato deve godere di una buona reputazione per quanto concerne l'aspetto penale e in ordine all'esecuzione e al fallimento. Deve inoltre essere considerato il comportamento assunto da quest'ultimo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei suoi obblighi. Infine, come previsto dall'art. 14 lett. d LCit, egli non deve compromettere la sicurezza della Svizzera (vedi messaggio relativo alla cittadinanza per giovani stranieri e alla revisione della legge sulla cittadinanza del 21 novembre 2001, FF 2.2.1.3; Michele Albertini, Procedura di naturalizzazione: accertamento dell'idoneità dei richiedenti e tutela della sfera privata, in: RtiD II-2007, pag. 364, con riferimenti).
3.2. CO 1, cittadina croata coniugata nata nel 1960, è titolare di un permesso di domicilio e risiede a __________ dall'ottobre 1995. Nel corso del colloquio avvenuto il 26 agosto 2016 davanti alla Commissione della legislazione, essa ha dichiarato che intende ottenere la naturalizzazione, dopo oltre 20 anni di vita a __________, in quanto si sente già cittadina svizzera e considera il nostro Paese come casa sua, dove vivono i suoi famigliari e vuole esercitare il diritto di voto, pur ammettendo di non seguire la vita politica.
L'autorità comunale sostiene per contro che la candidata denoti una certa mancanza di integrazione nel contesto sociale e culturale e una scarsa familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri sotto diversi aspetti, riportati nel messaggio municipale n. __________ e nel rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione del 23 settembre 2016 e riconducibili, peraltro genericamente, al suo ruolo nell'ambito dell'educazione dei figli e alla richiesta del marito di assegnazione di una rendita di invalidità, al suo atteggiamento e modo di pensare, al suo scarso interesse alla vita sociale del Comune.
Sennonché, giova innanzitutto ricordare che la valutazione concernente l'idoneità alla naturalizzazione di un candidato dev'essere giudicata in maniera individuale (STA 52.2015.530 del 2 novembre 2016 consid. 3.1 e 4.1). Visto inoltre che non vi sono elementi atti a dimostrare che la resistente sia responsabile della loro situazione, non può esserle rimproverato il fatto che suo marito abbia pendente una procedura per l'ottenimento di una rendita di invalidità e che suo figlio si sia reso protagonista alcuni anni fa di un grave fatto di sangue.
Bisogna anche considerare che CO 1 lavora da oltre vent'anni nel ramo della ristorazione come cameriera stagionale. Certo, essa fa capo alle indennità di disoccupazione nei periodi di chiusura invernale dell'esercizio pubblico, durante all'incirca due mesi e mezzo all'anno. D'altra parte però, come ha indicato il Consiglio di Stato, questo non è imputabile al suo agire: essa ne beneficia al pari di qualsiasi altra persona, anche svizzera, che ossequia le condizioni fissate dalla legge in materia. Oltre a ciò la resistente non è mai stata a carico della pubblica assistenza e gode di buona reputazione per quanto concerne l'aspetto penale e dal profilo esecutivo, non avendo né condanne iscritte nel suo casellario giudiziale né debiti sfociati in attestati di carenza beni. Inoltre non ha mai compromesso la sicurezza del nostro Paese.
Indipendente dal punto di vista economico, la candidata non presenta nemmeno delle difficoltà dal punto di vista linguistico - e quindi delle sue relazioni interpersonali -, avendo altresì superato con successo l'esame prescritto dall'art. 16 cpv. 2 LCCit.
Infine, pur partecipando poco alla vita sociale e agli eventi promossi sul territorio in quanto i suoi impegni lavorativi non sempre glielo permetterebbero, essa ha comunque sviluppato tutta una serie di normali relazioni interpersonali con le persone da lei conosciute e frequentate durante tutti gli anni vissuti a __________, di modo che la sua situazione non è così diversa rispetto a quella che tocca molti altri cittadini svizzeri.
3.3. Visto quanto precede bisogna pertanto ritenere che CO 1 ha sufficientemente dimostrato di adempiere tutti i requisiti di idoneità all'ottenimento della naturalizzazione previsti dagli art. 14 LCit e 12 LCCit.
4.1. Ritenuto che nella procedura ordinaria di naturalizzazione lo straniero non dispone di un diritto alla nazionalità svizzera, le autorità amministrative competenti in materia di cittadinanza godono di un certo potere discrezionale.
Il Tribunale federale ha comunque chiarito che le procedure di naturalizzazione non si svolgono in un contesto privo di regole giuridiche e che le autorità competenti a decidere in materia sono tenute ad agire in modo non arbitrario e non discriminatorio. Esse devono quindi fare uso del vasto margine di apprezzamento di cui dispongono, rispettando però i principi generali del diritto e tenendo conto del senso e dello scopo perseguiti dalla legislazione in materia. Dal profilo materiale le decisioni adottate in questo ambito costituiscono pertanto degli atti concreti di applicazione della legge (DTF 129 I 232 consid. 3.3).
Il Consiglio di Stato, che di per sé può rivedere liberamente l'apprezzamento, deve quindi limitarsi ad accertare che l'autorità comunale non sia incorsa in una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). Non può sostituire il suo apprezzamento a quello del Comune (o scostarsi dall'interpretazione data alla norma applicata), ma deve verificare che la decisione non sia insostenibile in quanto fondata su considerazioni estranee alla materia, sprovvista di valide ragioni o altrimenti lesiva dei diritti costituzionali. Ove non sussista una simile violazione del diritto, non può quindi annullare una decisione dell'autorità comunale senza esporsi al rimprovero di essersi arrogato un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale.
4.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha esaminato con piena cognizione la vertenza, spiegando in modo chiaro ed esaustivo i motivi per i quali ha accolto il gravame. Il Governo ha liberamente valutato tutte le questioni di fatto e di diritto della causa, considerando come il requisito dell'integrazione che occorre soddisfare per ottenere l'attinenza comunale fosse adempiuto nella presente fattispecie.
Del resto, negare l'attinenza comunale allorquando sono rispettate tutte le condizioni per il suo ottenimento violerebbe pure il principio della forza derogatoria del diritto federale e relegherebbe la sua concessione essenzialmente a un mero atto politico, ciò che è contrario a quanto stabilito ormai da tempo dalla giurisprudenza del Tribunale federale.
Sapere poi per quali motivi in Ticino, diversamente da alcuni altri Cantoni o Comuni della Svizzera, si continui a conferire la competenza a decidere sulla concessione dell'attinenza comunale al legislativo comunale e non all'esecutivo (cfr. art. 17 cpv. 1 LCCit), è una questione a cui non deve essere data risposta in questa sede, dipendendo da una chiara scelta del Legislatore.
Ritenuto che il Comune di RI 1 è comparso in causa per motivi derivanti dalla sua funzione, non si prelevano né tasse né spese. Esso dovrà però rifondere alla resistente CO 1, in quanto assistita da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tasse né spese di giudizio.
Il comune di RI 1 rifonderà a CO 1 un'indennità di fr. 1'200.– a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere