Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2001.180
Entscheidungsdatum
16.07.2001
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2001.00180-190-191-192-193-194-196-197-198

Lugano 16 luglio 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 12, 13, 17 e 18 aprile 2001 di






__________ (rappr. da: __________)

contro

la decisione 15 maggio 2001 del Consiglio di Stato (n. 2283) che dichiara irricevibili le impugnative inoltrate dagli insorgenti avverso le risoluzioni 13 marzo 2001 con cui il Consorzio distruzione rifiuti di __________ (__________) ha deciso di istallare una pressa per i rifiuti a __________ senza inoltrare alcuna domanda di costruzione e di sottoscrivere un contratto con il Consorzio __________ per il trasbordo dei rifiuti da __________ a __________, rispettivamente per il noleggio di una pressa e di contenitori speciali;

viste le risposte:

  • 19 giugno 2001 del Dipartimento del territorio, Servizi generali;

  • 25 giugno 2001 del Consorzio distruzione rifiuti di __________ (__________);

  • 27 giugno 2001 del Consorzio __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il Cantone ha accumulato un importante ritardo nella realizzazione di un impianto di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani. Con il 1. gennaio 2001 la Confederazione ha inoltre decretato la chiusura delle discariche esistenti. Quella del __________, che serviva il locarnese, ha nel contempo esaurito la sua capacità. Queste circostanze hanno reso necessaria l'evacuazione dei rifiuti verso gli impianti d'incenerimento della Svizzera interna.

In quest'ottica, il 16 giugno 2000 il Consorzio distruzione rifiuti di __________ (__________) ha indetto un pubblico concorso (FU n. __________, pag. __________), retto dal CIAP, per il trasbordo e il trasporto dei rifiuti dal proprio comprensorio agli impianti d'incenerimento dei cantoni di __________ e __________. La commessa era suddivisa in quattro lotti: 1. fornitura di container a noleggio, 2. fornitura di macchinari a noleggio per il riempimento di container, 3. trasporto dei container per ferrovia fino agli impianti d'incenerimento di __________ e __________, 4. offerta di un sedime in affitto su cui effettuare il riempimento dei container.

Il 17 ottobre 2000 il consorzio ha deliberato la commessa al consorzio __________ (__________) di __________.

Contemporaneamente, ha chiesto al municipio di __________ il permesso di realizzare una stazione di trasbordo sul sedime ove sorgeva l'inceneritore di __________. Nel corso del mese di febbraio 2001 il municipio ha respinto la domanda di costruzione e negato la licenza edilizia. Contro questa decisione il __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato. Il ricorso è tuttora pendente.

B. Il 13 marzo 2001 si è riunita la delegazione del __________. All'ordine del giorno figurava l'adozione di misure urgenti volte ad assicurare temporaneamente la continuità del servizio.

In quest'ambito, la delegazione ha risolto di posare provvisoriamente al __________, oppure a __________ una delle due presse previste per la stazione di trasbordo dei rifiuti. Considerata la natura provvisoria di questa soluzione, la delegazione ha deciso di non inoltrare alcuna domanda di costruzione.

Durante la stessa seduta, la delegazione consortile ha inoltre deciso di sottoscrivere con il consorzio __________ un contratto della durata di 15 mesi per il trasporto dei rifiuti da __________ agli inceneritori di __________ e __________, rispettivamente per il noleggio di una pressa e di contenitori.

Contro queste determinazioni della delegazione consortile sono insorti davanti al Consiglio di Stato il comune di __________ ed i ricorrenti citati in ingresso.

C. Con decisione 15 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibili i ricorsi.

Nella misura in cui erano volti a contestare la determinazione di istallare la pressa al __________ od a __________ senza chiedere alcun permesso, il Governo ha ritenuto che l'atto censurato non configurasse una decisione impugnabile. Competente a decidere se un simile impianto soggiaccia o meno all'obbligo del permesso sarebbe esclusivamente il municipio del luogo di stazionamento.

Nella misura in cui le impugnative avevano invece per oggetto la commessa assegnata al consorzio __________, il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile il CIAP. Dichiaratosi incompetente, ha quindi trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo.

D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento delle controverse risoluzioni adottate dalla delegazione consortile.

Rivendicate la qualità per agire e la tempestività delle impugnative, gli insorgenti ripropongono in questa sede le censure sollevate invano in prima istanza, contestando in particolare la pretesa del consorzio di istallare una pressa per i rifiuti senza chiedere alcun permesso e di aggiudicare una commessa di centinaia di migliaia di franchi prescindendo dal pubblico concorso.

E. All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Dipartimento del territorio, che contesta la legittimazione attiva del comune.

Ad identica conclusione perviene il CIR, che chiede al Tribunale di statuire anzitutto sulla ricevibilità delle impugnative, assegnandogli, se del caso, un ulteriore termine per prendere posizione sul merito delle stesse.

Delle osservazioni del consorzio __________ si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.

Considerato, in diritto

  1. Competenza

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire su ricorsi aventi per oggetto deliberazioni della delegazione consortile discende dall'art. 38 LCCom, che dichiara applicabili per analogia gli art. 208-213 LOC.

Nella misura in cui le impugnative sono invece rivolte contro l'incarico diretto affidato al consorzio __________ per il trattamento e il trasporto dei rifiuti a __________, è inoltre data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo giusta agli art. 15 CIAP e 4 DLACIAP.

  1. Domanda di costruzione per la pressa

In quanto riferiti alla determinazione della delegazione consortile di posare una pressa per la compattazione dei rifiuti a __________ od al __________ senza chiedere alcun permesso di costruzione, i ricorsi sono irricevibili per mancanza di decisione impugnabile. Come giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato, alla determinazione censurata non inerisce in effetti natura di provvedimento adottato dall'autorità iure imperii per costituire, modificare o sopprimere, in un caso concreto ed individuale, diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione. L'atto censurato costituisce unicamente una manifestazione di volontà. Non conferisce alcun diritto al CIR di posare l'impianto. Né accerta che l'impianto può essere istallato senza autorizzazione alcuna. Competente a pronunciarsi in merito è soltanto il municipio del luogo in cui la pressa verrebbe istallata, ossia il municipio di __________.

Nella misura in cui i ricorsi non sono diventati privi d'oggetto in seguito alla posa dell'impianto a __________, immune da violazioni del diritto appare pertanto la decisione del Consiglio di Stato di dichiararli irricevibili.

  1. Incarico diretto

L'atto con cui la delegazione consortile ha affidato mediante incarico diretto al consorzio __________ il compito di trasportare agli impianti d'incenerimento di __________ e __________ i rifiuti raccolti nel locarnese costituisce invece una decisione impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo giusta gli art. 15 CIAP e 4 DLACIAP.

Oggetto della decisione è in effetti una commessa per prestazioni di servizio (art. 6 cpv. 1 lett. c CIAP), di valore superiore alla soglia di fr. 383'000.-, fissata dall'art. 7 cpv. 1 lett. c CIAP, che la delegazione consortile ha aggiudicato al consorzio __________ secondo la procedura dell'incarico diretto (art. 12 cpv. 1 lett. c CIAP), da parte di un committente soggetto al CIAP (art. 8 cpv. lett. b).

Accertata la natura del provvedimento censurato e la sua impugnabilità, le impugnative vanno tuttavia respinte per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.

Manifestamente, i cittadini ricorrenti non appartengono in effetti a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento censurato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, atto a giustificare il riconoscimento della potestà ricorsuale. Il semplice fatto che siano proprietari di terreni situati nelle vicinanze del sedime su cui avrebbe dovuto aver luogo il trasbordo dei rifiuti non permette di considerarli legati all'oggetto della commessa censurata da un rapporto qualificato, atto a far apparire la loro situazione diversa da quella di qualsiasi altro amministrato.

Meno evidente, ma non per questo meno certa, è la carenza di legittimazione attiva del comune. Un comune è invero legittimato a ricorrere in base all'art. 43 Pamm quando è colpito dalla decisione impugnata alla stessa stregua di un privato cittadino, segnatamente quale proprietario di beni amministrativi o finanziari, quando è toccato nei suoi legittimi interessi pubblici, ossia del comune stesso, rispettivamente della sua popolazione, o quando dispone di un'autonomia decisionale tutelabile ai sensi dell'art. 2 LOC, che gli viene riconosciuta della normativa concretamente applicabile (RDAT II-1994 n. 21, I-1993 n. 22 consid. 1): occorre comunque che il comune, quale corporazione del diritto pubblico, appartenga a quella limitata cerchia di persone collegate con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, tale da farlo apparire portatore di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi dell'illegittimità dell'atto per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere (Rampini, RDAT 1978 pag. 213 e 218-19; RDAT 1985 n. 2 consid. 2; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm n. 8).

Ipotesi, quest'ultima, che in concreto non è data, non essendo sufficiente a giustificare il riconoscimento della potestà ricorsuale il fatto che il comune sia membro del consorzio committente.

  1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono i ricorsi vanno quindi respinti.

Date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 38 LCCom; 208 LOC; 6, 7, 8, 12, 15 CIAP; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. I ricorsi sono respinti.

  2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

  3. Ciascuno dei ricorrenti rifonderà fr. 20.- al CIR e fr. 50.- al consorzio __________ a titolo di ripetibili.

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Zitate

Gesetze

14

CIAP

  • art. 6 CIAP
  • art. 7 CIAP
  • art. 12 CIAP
  • art. 15 CIAP

DLACIAP

  • art. 4 DLACIAP

LCCom

  • art. 38 LCCom

LOC

  • art. 2 LOC
  • art. 208 LOC
  • art. 209 LOC
  • art. 210 LOC
  • art. 211 LOC
  • art. 212 LOC
  • art. 213 LOC

PAmm

  • art. 43 PAmm