Incarto n. 52.2019.317
Lugano 24 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2019 del
RI 1 rappresentato dal suo RA 1
contro
la risoluzione del 22 maggio 2019 (inc. n. __________) con cui la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni approva le modifiche del regolamento organico patriziale;
ritenuto, in fatto
A. Il 2 dicembre 2018 l'Assemblea del RI 1 ha adottato alcune modifiche del regolamento organico (ROP). Per quanto qui interessa, il Legislativo ha introdotto il nuovo art. 15a ROP, con cui delega alcune sue competenze all'Ufficio patriziale.
B. Il 22 maggio 2019 la Sezione degli enti locali del Dipartimento del territorio (SEL), agente su delega del Governo, ha statuito sulle modifiche del ROP di RI 1, negando la sanzione al nuovo art. 15 ROP, siccome contrario al diritto superiore, che non prevede la possibilità per il legislativo di delegare all'organo esecutivo specifiche competenze negli ambiti previsti dalla disposizione.
C. Con ricorso del 24 giugno 2019, sostenuto da una replica e da due ulteriori prese di posizione a firma del (solo) presidente dell'Ufficio patriziale, il RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione appena descritta e la riforma nel senso di approvare la modifica dell'art. 15a ROP.
Il ricorrente spiega di aver adito direttamente questa Corte poiché il Consiglio di Stato nell'ambito del messaggio del 19 dicembre 2018 (n. 7618) concernente la modifica parziale della LOP (in: Raccolta dei verbali del Gran Consiglio [RVGC], anno parlamentare 2018-2019, vol. 12, pag. 6617 segg.), nel commento sull'introduzione del nuovo art. 93a LOP, relativo alla possibilità per l'Ufficio patriziale di effettuare spese correnti non preventivate, si sarebbe già pronunciato sulla vicenda, negando la possibilità di delegare le competenze assembleari così come contemplato dal nuovo art. 15a ROP. Nel merito ritiene che l'attuale legislazione in materia consenta una tale delega, proponendo alcuni mezzi di prova e dichiarandosi disponibile a un'udienza di conciliazione.
D. La SEL, messa in dubbio la scelta del ricorrente di adire direttamente il Tribunale, si rimette su tale aspetto al giudizio di quest'ultimo. Nel merito ribadisce la risoluzione impugnata.
E. Invitato a prendere posizione il Consiglio di Stato rileva che le circostanze e le motivazioni relative all'impugnativa non sono atte a inficiare il suo potere decisionale di Autorità di ricorso. Comunica inoltre di non avere osservazioni da aggiungere rispetto a quanto espresso dalla SEL nella risposta.
Considerato, in diritto
1.1. L'art. 126 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL 188.100) prevede che trascorsi i termini di esposizione previsti dall'art. 125, i regolamenti patriziali sono sottoposti al Consiglio di Stato per approvazione. Tale competenza è stata demandata dal Governo alla SEL per il tramite del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 (RL 172.220). Quando il Consiglio di Stato evade i ricorsi volti a censurare l'adozione di un regolamento o di un'ordinanza patriziale, esso agisce in veste di autorità di vigilanza (RDAT II-1994 n. 11 consid. 2). Ne discende che contro la decisione della SEL, per la quale non è dato il rimedio del reclamo, è dato il ricorso al Consiglio di Stato, prima, e al Tribunale cantonale amministrativo, poi (art. 145 cpv.1 e 2 LOP).
1.2. Il gravame in esame, dunque, andrebbe di principio proposto al Consiglio di Stato. Il ricorrente, tuttavia, adisce direttamente il Tribunale cantonale amministrativo, sostenendo che il Governo avrebbe già espresso un parere chiaro e univoco, contrario all'approvazione del nuovo art. 15a ROP, licenziando il 19 dicembre 2018 (ovvero 17 giorni dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea patriziale della modifica del ROP in questione) il citato messaggio n. 7618 concernente la modifica parziale della LOP.
1.3.
1.3.1. Le norme sulla ricusa sono sostanzialmente volte ad attuare il diritto a un giudice indipendente e imparziale, sancito dall'art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), rispettivamente dall'art. 6 n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), norme che di principio hanno la medesima portata (DTF 138 I 1 consid. 2.2, 136 I 207 consid. 3.1, 120 Ia 184 consid. 2f e rinvii; Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, IV ed., Berna 2008, pag. 937). Tale garanzia è dunque volta a escludere che circostanze estranee al processo possano influire sulla decisione, privandola della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: al giudice sottoposto a simili influenze verrebbe infatti meno la qualità di "giusto mediatore" impostagli dal suo ruolo istituzionale (DTF 140 III 221 consid. 4.1 e rimandi; RtiD I-2007 n. 5 consid. 2.1; Jean-François Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1990, pag. 9).
La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Dal profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Vengono considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a; sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 28 ottobre 1998 in re Castillo Algar c. Spagna, in: Recueil des arrêts et décisions 1998/VIII, pag. 3116, n. 43 e del 9 giugno 1998 in re Incal c. Turchia, in: Recueil des arrêts et décisions 1998/IV, pag. 1571, n. 65). Entrano comunque in considerazione soltanto motivi seri, che consentano di dubitare dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato chiamato a statuire. Semplici supposizioni non bastano. Sono a ogni modo sufficienti circostanze oggettivamente idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione. Non occorre al riguardo dimostrare che il magistrato ricusato sia effettivamente prevenuto (RtiD I-2007 n. 5 consid. 2.2; RDAT 1990 n. 27, 1984 n. 29).
1.3.2. Il Consiglio di Stato non è un tribunale, ma un organo esecutivo al quale la legge assegna a titolo accessorio funzioni giurisdizionali. Vero è tuttavia che anche il Governo cantonale è tenuto a rispettare il requisito dell'imparzialità. Quest'ultimo non discende però dai sopra menzionati art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, ma dall'art. 55 cpv. 1 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000), rispettivamente dall'art. 29 cpv. 1 Cost., che si riallaccia all'art. 4 dell'abrogata Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 (vCost.; RU 1 1). Al riguardo occorre in effetti tenere conto del fatto che le autorità superiori del potere esecutivo assumono innanzitutto un ruolo di governo, di direzione nonché di gestione e che esercitano soltanto accessoriamente attività giurisdizionali. Le loro mansioni implicano un cumulo di funzioni diverse, che non possono essere separate senza pregiudicare l'efficacia della gestione e la legittimità democratica e politica delle corrispondenti decisioni. Diversamente dagli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone quindi l'indipendenza e l'imparzialità come massima d'organizzazione delle autorità governative, amministrative o di gestione. La loro indipendenza deve essere valutata secondo le specificità della fattispecie. In quest'ambito l'art. 29 cpv. 1 Cost. non offre dunque una garanzia equivalente a quella degli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. (art. 58 vCost.), che per principio sono applicabili soltanto ai tribunali (DTF 125 I 119 consid. 3d e 3f, 209 consid. 8a; decisione inedita del 19 maggio 1998 in re B., apparsa in: ZBl 1999, pag. 74 consid. 2b; RtiD I-2007 n. 5 consid. 2.3; RDAT I-2002 n. 7; STA 52.2011.89-90 del 26 aprile 2011 consid. 2).
1.3.3. Coerentemente con il quadro giuridico sopra ricordato, l'art. 50 LPAmm stabilisce che le persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella causa o in un'altra vertenza in merito a un'identica questione di diritto (lett. a); se hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore (lett. b); se sono o sono stati coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore oppure se convivono di fatto con uno di loro (lett. c); se sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore (lett. d); se possono avere una prevenzione nella causa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore (lett. e).
Questa norma si applica a tutte le persone chiamate a preparare o a prendere una decisione, siano essi membri di un'autorità giudiziaria o amministrativa, inclusi i membri del Consiglio di Stato (art. 15 cpv. 3 del regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione del 26 aprile 2001; RL 172.210).
1.4. In concreto, il nuovo art. 15a ROP, per cui è stata chiesta l'approvazione della SEL, mira in sostanza ad allargare le competenze dell'Ufficio patriziale di RI 1, attribuendogli prerogative che, secondo la LOP, spettano all'Assemblea. Esso ha il tenore seguente:
Art. 15a Competenze delegate all'Ufficio patriziale
1 Sono delegate all'Ufficio patriziale le competenze decisionali in materia di:
a) spese di investimento (art. 15 secondo capoverso lett. e) fino ad un importo per oggetto di fr. 5'000.-;
b) l'acquisizione, la donazione, successione, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento di beni patriziali (art. 15 secondo capoverso lett. f) fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di fr. 5'000.-;
c) esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi (art. 15 secondo capoverso lett. g) fino ad un importo di preventivo di fr. 5'000.-;
d) intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere, riservate le procedure amministrative (art. 15 secondo capoverso lett. h) fino ad un importo di causa di fr. 5'000.-;
e) convenzioni (art. 59 terzo capoverso) per una durata massima di due anni e per un onere annuo derivante dalla convenzione non superiore a fr. 2'500.-.
2 L'importo massimo annuale per decisioni prese su delega ai sensi del cpv. 1 lett. a. e b. non deve superare fr. 7'500.-.
Se è ben vero che, licenziando il messaggio n. 7618, il Consiglio di Stato non si è pronunciato direttamente in merito a questa vertenza (a quel momento peraltro nemmeno ancora sorta) e non ha impartito alla SEL una direttiva su come trattare casi comparabili (cfr. STAF A-134/2012 del 13 luglio 2012 consid. 1.1, A-2925/2010 del 25 novembre 2010 consid. 1.2.2.1; Oliver Zibung, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 17 ad art. 47; Michel Daum, in: Ruth Herzog/Michel Daum [curatori], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, II ed., Berna 2020, n. 35 ad art. 3), esso ha comunque espresso un parere univoco in merito alla questione delle competenze che l'Assemblea può delegare all'Ufficio patriziale (messaggio cit., commento al nuovo art. 93a LOP, pag. 6631):
A differenza della LOC, la LOP non contiene ancora alcuna disposizione che riservi all'Esecutivo la possibilità di sostenere delle spese correnti non preventivate o che consenta al legislativo patriziale di delegare al primo simile facoltà.
Pur mantenendo il principio giusta il quale l'Ufficio patriziale non può scostarsi dai contenuti di preventivo, con il margine di manovra concesso con questo nuovo articolo si intende dare la possibilità all'Ufficio patriziale di cogliere le opportunità generate da piccole spese di gestione corrente non preventivate allo scopo di conferire al suo operato maggiore autonomia.
Trattasi nello specifico di spese per interventi, ecc., di natura corrente, non rientranti negli importi globali già destinati a preventivo.
Con questo nuovo disposto è pertanto data facoltà all'organo Legislativo locale di regolamentare questo aspetto tenendo conto delle effettive esigenze gestionali del singolo patriziato. L'autorità di vigilanza sui patriziati in sede di approvazione del regolamento si riserva di valutare l'ampiezza della delega.
Eventuali ulteriori deleghe (per investimenti e al personale amministrativo) saranno discusse nell'ambito della prossima revisione della LOP, fermo restando la corretta applicazione da parte dei Patriziati degli aspetti formali ed amministrativi già richiesti dalla LOP rispettivamente introdotti con la presente modifica legislativa.
Dopo questa presa di posizione, nel caso in cui gli fosse sottoposto un gravame in materia quale autorità di ricorso, il Governo non potrebbe scostarsene e riconoscere la possibilità di allargare le competenze delegabili all'Ufficio patriziale, ritenuto che qualsiasi ulteriore passo in quest'ambito rispetto a quanto concesso dall'art. 93a LOP dovrebbe essere l'oggetto di eventuali successive riforme della LOP. Ne discende che il Governo ha già anticipato nel messaggio il giudizio che poteva essere chiamato a emanare quale autorità di ricorso. In queste circostanze è pertanto evidente che i membri del Governo (a eccezione del consigliere Raffaele De Rosa, che ancora non sedeva nell'Esecutivo cantonale) hanno perfezionato un motivo di ricusazione in base all'art. 50 lett. e LPAmm: sebbene essi si siano espressi in maniera generale, astratta e non direttamente in relazione alla fattispecie in esame, i membri del Consiglio di Stato si sono in concreto esposti al sospetto di prevenzione e non possono quindi più garantire l'imparzialità sufficiente nell'ambito dell'evasione del gravame in oggetto.
1.5. Ora, la legislazione ticinese non prevede nulla riguardo al modo in cui si debba procedere nei casi in cui l'intero Governo (o comunque i 4/5, ritenuto che per decidere occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri secondo l'art. 69 cpv. 2 Cost./TI) sia impedito di esercitare la propria funzione giusdicente. Come già fatto in passato, in questi casi la competenza del Tribunale può essere ammessa in virtù di un'applicazione per analogia della prassi vigente a livello federale che prevede il principio del ricorso diretto all'istanza superiore (Sprungrekurs; STA 52.2020.399 dell'8 marzo 2021 consid. 1.1).
Nel caso di specie le condizioni per poter far capo a tale istituto del diritto processuale cantonale appaiono date. Ne discende che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo per decidere nel merito della presente vertenza è data, ritenuto inoltre che il quesito in esame è di natura puramente giuridica, il ricorrente non sollevando la censura dell'inadeguatezza, sicché questa Corte dispone del medesimo potere di cognizione dell'istanza precedente non adita (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; cfr. inoltre Zibung, op. cit., n. 18 ad art. 47).
1.6. Pacifica risulta la legittimazione attiva del Patriziato ricorrente (art. 65 cpv. 1 LPAmm); il gravame è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) ed è quindi ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ai fini di valutare la portata voluta dal legislatore per questa norma non è in particolare utile né necessario acquisire i documenti sollecitati (o semplicemente proposti, poiché ritenuti interessanti).
Una volta approvati dall'organo legislativo, i regolamenti devono essere esposti al pubblico, previo avviso sugli albi (art. 125 LOP). Trascorsi i termini di esposizione, i medesimi devono essere sottoposti al Consiglio di Stato per approvazione (art. 126 cpv. 1 LOP). Nella procedura di approvazione dei regolamenti patriziali quest'ultimo, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall'art. 130 LOP può apportare d'ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e delle leggi, approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi o sospendere l'approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al patriziato a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato (art. 127 cpv. 1 LOP). Con l'approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano quindi esecutivi, ciò che non estingue comunque il diritto di ricorso in ogni caso di loro applicazione (art. 128 LOP).
Il ricorrente ritiene che vada chiarita la tematica finanziaria in merito alla possibilità di preventivare in gestione corrente spese che tecnicamente sarebbero investimenti, ma il cui importo è contenuto. Laddove la soglia per procedere in tale maniera fosse di una certa ampiezza, e non irrisoria, l'interpretazione della SEL potrebbe essere considerata corretta.
3.1. Un testo legale soffre di una lacuna, alla quale il giudice deve rimediare, quando lascia irrisolta una questione giuridica che la sua applicazione solleva inevitabilmente e la cui soluzione non può essere dedotta né dal testo né dall'interpretazione della legge (lacuna propria), oppure quando, a causa di un'incongruenza del legislatore, omette di disciplinare un quesito, la cui soluzione scaturisce dalle idee e dagli scopi della legge stessa. Si ha pertanto un vuoto legislativo che deve essere colmato secondo i criteri sviluppati dalla giurisprudenza, ispirandosi segnatamente a soluzioni normative adottate in casi comparabili (cfr. pro multis: Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 213 segg.). Per converso, il giudice non può supplire al silenzio della legge, quando la lacuna è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma negativa, oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna impropria o "politica"), perché colmandola si sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo, se invocare il senso considerato determinante della normativa costituisce un abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione (DTF 143 IV 49 consid. 1.4.2, 141 V 481 consid. 3.1, 140 III 636 consid. 2.1, 139 II 404 consid. 4.2, 138 II 1 consid. 4.2; STF 1C_4/2015 del 13 giugno 2018 consid. 4.3 e rinvii). La questione di sapere se sia data una lacuna colmabile dal giudice oppure un silenzio qualificato della legge deve essere determinata mediante interpretazione (DTF 143 IV 49 consid. 1.4.2, 141 IV 298 consid. 1.3.2).
3.2. Nel caso concreto, si deve anzitutto considerare che la possibilità di delegare all'Ufficio patriziale competenze che il legislatore ha deciso di attribuire all'Assemblea non è una questione che il Legislatore cantonale doveva necessariamente affrontare, fornendo una risposta a un problema ineludibile, in difetto della quale risulterebbe compromessa l'applicabilità della LOP. Tantomeno ci si trova con un'omissione incongruente con l'impostazione di questa legge, dovuta a un manifesto errore del legislatore, tale da richiamare l'intervento correttivo da parte del giudice ai fini di evitare che l'applicazione della medesima secondo il suo tenore letterale conduca a risultati insostenibili.
Tra gli obiettivi della revisione che ha condotto all'attuale LOP del 28 aprile 1992, vi era - tra l'altro - quello di proporre un'organizzazione e un funzionamento amministrativo semplificato dell'istituto patriziale, facendo astrazione laddove possibile dall'analogia con il comune politico. Per quanto concerne l'organizzazione del patriziato, il legislatore ha optato per un modello di funzionamento proprio, che prescinde dal rinvio analogetico alla LOC (che pure resta applicabile come diritto sussidiario), stabilendo norme di legge per gli aspetti comuni ed essenziali, e lasciando per contro al regolamento patriziale il compito di codificare modalità e procedure di funzionamento degli organi che più si lasciano condizionare da usi e particolarità locali; non di meno le norme sono state adattate in quanto possibile all'allora recentemente adottata LOC (per quanto precede, messaggio sul disegno di nuova LOP [n. 3539] del 5 dicembre 1989, in: RVGC Sessione ordinaria primaverile 1992, vol. 1 pag. 170 segg. e relativo rapporto del 13 settembre 1991, pag. 287 segg., in particolare pag. 175, 197 seg., 302). Legge, la LOC, il cui testo, al pari dell'attuale LOP, non contemplava a quel momento la possibilità di delegare talune competenze del legislativo all'esecutivo, facoltà introdotta unicamente con la modifica del 1999 (BU 1999, 273; Eros Ratti, Il comune, vol. I, Losone 1991, pag. 159 e vol. IV, Losone 2003, pag. 86). Per contro, entrambe le leggi prevedevano, e prevedono, una clausola di competenza generale in favore del legislativo (art. 68 lett. n LOP; 13 cpv. 1 lett. r LOC), a conferma del fatto che di principio sussiste una rigida separazione delle competenze.
Il 13 febbraio 2012 la LOP è poi stata oggetto di un'importante revisione, avente tra le altre cose anche lo scopo di adeguare su alcuni aspetti puntuali questa legge alla LOC e ad altre leggi speciali concernenti il settore comunale. Ciò che è avvenuto sottolineando però di non ritenere auspicabile un sistematico e massiccio allineamento della LOP alla LOC, per tener conto delle peculiarità dell'ente patriziale (messaggio del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2010 [n. 6435] concernente la revisione parziale della LOP del 28 aprile 1992, in: RVGC, Anno parlamentare 2011-2012, pag. 3486 segg., 3501). In quell'occasione il Legislatore si è chinato anche sull'art. 68, indicando che si allineano opportunamente le definizioni dell'art. 68 a quelle dell'art. 13 LOC per l'Assemblea comunale. Non vi è nessun cambiamento di sostanza; di nuovo si prevede unicamente alla lett. m una nomina quadriennale della Commissione della gestione (pag. 3515). Il Gran Consiglio ha dunque rinunciato esplicitamente a prevedere la possibilità (già da tempo concessa dalla LOC) di delegare competenze del Legislativo all'Esecutivo patriziale, ciò che permette di concludere che su questo specifico tema non si sia in presenza di una lacuna, come pretende il ricorrente, ma di un vero e proprio silenzio qualificato del Legislatore, che ha così inteso escludere tale possibilità. Non vi è dunque spazio per un intervento da parte di questo Tribunale, ritenuto che l'eventuale compito di adeguare la LOP ai fini di permettere un margine di manovra maggiore ai Patriziati è una questione politica, che spetta semmai al Legislatore cantonale affrontare.
Con queste premesse, nulla mutano al riguardo le ulteriori argomentazioni avanzate dall'insorgente.
3.3. Sia soggiunto per completezza che il 1° settembre 2019 è entrato in vigore l'art. 93a LOP, il quale prevede che fino a un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento patriziale in rapporto all'importanza del bilancio del patriziato, comunque al massimo pari al 10% dei costi dell'ultimo consuntivo e non superiore a fr. 40'000.-, l'Ufficio patriziale può effettuare spese correnti non preventivate. Ciò che non influisce sull'esito della presente vertenza. Intanto, la norma non concerne le deleghe di competenze assembleari previste dall'art. 15a ROP non approvato. In ogni caso, il ricorrente ha già provveduto a implementare l'art. 93a LOP, adottando il nuovo art. 51b ROP, che è stato avallato dalla SEL il 28 gennaio 2021.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere