Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2013.277
Entscheidungsdatum
06.11.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2013.277

Lugano 6 novembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Stefano Bernasconi, Giovan Maria Tattarletti

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 giugno 2013 di

RI 1 patrocinato da:

contro

la risoluzione 28 maggio 2013 del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino in materia di naturalizzazione dell'insorgente;

ritenuto, in fatto

A. Entrato in Svizzera con i propri genitori il 1° marzo 1990, il cittadino della Bosnia Erzegovina RI 1 (1980) ha vissuto a M__________ fino al 30 giugno successivo, per poi trasferirsi a M__________. Dal 2000 risiede a __________ ed è titolare di un permesso di domicilio.

Nel nostro Paese, egli ha frequentato le scuole dell'obbligo e svolto l'apprendistato come elettricista, ottenendo il relativo attestato di capacità.

B. a. Il 5 novembre 2009, RI 1 ha presentato istanza di naturalizzazione ordinaria.

Il 10 maggio 2010 il consiglio comunale di __________ gli ha concesso l'attinenza. L'8 ottobre successivo, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) gli ha rilasciato l'autorizzazione federale alla naturalizzazione svizzera, valida 3 anni.

b. Con decreto d'accusa 8 novembre 2010 (DA __________), il Procuratore pubblico ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 70.– ciascuna corrispondenti a fr. 700.–, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa di fr. 500.–, per grave infrazione alle norme della circolazione.

L'interessato aveva circolato il 7 agosto 2010 a S__________, malgrado il vigente limite di 50 km/h, alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia cantonale mediante apparecchio radar, cagionando in tal modo un serio pericolo per la sicurezza altrui.

La condanna è stata iscritta a casellario giudiziale.

c. Il 30 dicembre 2010 l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile, Servizio naturalizzazioni, del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato a RI 1 che, a seguito della condanna penale, era venuta a mancare una delle condizioni necessarie per l'ottenimento della cittadinanza cantonale e lo ha invitato a ritirare la domanda di naturalizzazione, in quanto, tenuto conto del periodo di prova fissato con la pena e del periodo d'attesa di 6 mesi che avrebbe dovuto farvi seguito, l'autorizzazione federale alla naturalizzazione sarebbe venuta a scadenza, senza possibilità di rinnovo, prima che il Parlamento cantonale potesse chinarsi sulla medesima. Se invece avesse voluto mantenere la richiesta e ottenere una decisione formale, l'istanza sarebbe stata trasmessa per competenza al Gran Consiglio accompagnata dal messaggio governativo, con tutta probabilità negativo. Lo ha quindi invitato a comunicare quali erano le sue intenzioni.

Con scritto del 14 gennaio 2011, RI 1 ha informato il suddetto servizio di voler mantenere la domanda. Dopo essere stato sentito dal capo Ufficio sullo stato civile e dal responsabile del Servizio naturalizzazioni, il 26 aprile successivo egli ha chiesto che la sua istanza venisse decisa dall'autorità competente.

d. Preso atto di ciò, con messaggio 14 giugno 2011 (n. __________), il Consiglio di Stato ha invitato il Gran Consiglio a respingere la domanda di concessione della cittadinanza cantonale a RI 1.

Il 29 agosto 2011, l'insorgente è stato sentito dalla sottocommissione audizioni del Gran Consiglio. Il 19 settembre 2011, la Com-missione delle petizioni e dei ricorsi del Gran Consiglio (CPR) lo ha informato di aver deciso all'unanimità che non avrebbe richiesto la bocciatura della sua domanda di naturalizzazione in quanto, una volta superato il periodo di prova della pena e se non fossero intervenuti ulteriori fatti sfavorevoli, sarebbe rimasto al beneficio dell'autorizzazione federale ed avrebbe potuto ottenere la cittadinanza elvetica. Il 13 maggio 2013 la CPR ha tuttavia preavvisato il suddetto messaggio governativo, presentando due distinti rapporti. In quello di maggioranza (n. ), favorevole alla proposta del Consiglio di Stato, ha chiesto al Gran Consiglio di respingere la domanda di naturalizzazione. Con quello di minoranza () ha chiesto invece di sospendere la pratica di naturalizzazione fino alla scadenza del periodo di prova fissato nel decreto d'accusa, così come era stato deciso dalla commissione nel settembre del 2011.

e. Con decisione 28 maggio 2013, il Gran Consiglio ha respinto l'istanza di naturalizzazione di RI 1.

C. Contro il predetto giudicato, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando che la sua domanda di naturalizzazione venga sospesa fino alla scadenza del periodo di prova di 3 anni fissato nel decreto d'accusa 8 novembre 2010.

Il ricorrente ritiene che l'autorità inferiore abbia il violato il principio della buona fede, poiché il 19 settembre 2011 la CPR gli aveva comunicato la decisione, presa all'unanimità, di non richiedere la bocciatura della sua istanza, ciò che è stato ribadito nel rapporto di minoranza 13 maggio 2013. Asserisce di aver mantenuto la domanda di naturalizzazione allo scopo di ottenere una decisione al termine della sospensione condizionale della pena, e non certo per provocare una decisione negativa. Ritiene pertanto che le rassicurazioni dategli dalla CPR siano state grossolanamente disattese nella presente fattispecie.

In ogni caso considera la decisione impugnata lesiva del principio di proporzionalità, in quanto gli impone l'inoltro di una nuova domanda con la conseguenza di generare costi supplementari e una notevole perdita di tempo nella trattazione della stessa.

Chiede inoltre di conferire l'effetto sospensivo al gravame.

D. All'accoglimento dell'impugnativa ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso si oppone il Gran Consiglio, per il tramite del Consiglio di Stato, con osservazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 41a cpv. 3 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL 1.2.1.1), mentre la legittimazione del ricorrente è data dall'art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 LPamm, è dunque ricevibile in ordine.

Ritenuto che riguarda unicamente aspetti di natura giuridica, l'impugnativa può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

  1. 2.1. Secondo l'art. 37 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e quella di un Cantone. Giusta l'art. 38 cpv. 2 Cost., la Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.

2.2. L'acquisto e la perdita della cittadinanza è disciplinata dalla relativa legge federale del 29 settembre 1952 (Legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0).

L'art. 12 LCit dispone che nella procedura ordinaria - quale è quella in oggetto - la cittadinanza svizzera si acquista mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune (cpv. 1). La naturalizzazione, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, è valida soltanto se l'Ufficio federale competente ha concesso un'autorizzazione.

Giusta l'art. 13 LCit, l'autorizzazione è concessa dall'Ufficio federale (cpv. 1) e per un Cantone determinato (cpv. 2). La durata della sua validità, soggiunge il capoverso 3 della medesima norma, è di tre anni e può essere prorogata (di regola di un anno: vedi Manuale sulla cittadinanza dell'UFM, n 2.4.1.2.6. c, pag. 29, stato all'1.8.2012).

Secondo l'art. 14 LCit, il richiedente è considerato idoneo all'ottenimento della naturalizzazione, in particolare se si è integrato nella comunità svizzera (a), si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi elvetici (b), si conforma al nostro ordine giuridico (c) e non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (d).

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) è competente in materia di cittadinanza svizzera (art. 12 Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 17 novembre 1999; Org-DFGP; RS 172.213.1).

2.3. In Ticino, la cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero, se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni e se adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione (art. 12 cpv. 1 LCCit).

Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, deve presentare la sua domanda al municipio del comune di residenza, utilizzando l'apposito modulo ufficiale e allegando i documenti previsti (art. 5 regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 10 ottobre 1995; RLCCit; RL 1.2.1.1.1). Ricevuta la domanda, il municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare, per quanto si riferisce all'integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali, come pure alle relazioni con il paese d'origine (art. 6 cpv. 1 RLCCit).

A livello comunale, le decisioni in materia di attinenza sono prese dall'assemblea (art. 13 cpv. 1 lett. n LOC), rispettivamente, dal consiglio comunale, laddove è istituito (art. 42 cpv. 2 LOC), come a Savosa.

2.4. Concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale trasmette la domanda a quella federale con il suo preavviso. L'autorità cantonale può effettuare ulteriori accertamenti (art. 18 LCCit).

Conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale (art. 19 LCCit).

L'art. 16 RLCCit precisa che la domanda è trasmessa al Gran Consiglio con messaggio del Consiglio di Stato (cpv. 1). L'ufficio dello stato civile comunica in forma scritta al richiedente il risultato della decisione del Gran Consiglio (cpv. 2).

L'art. 23 RLCCit dispone che il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio dello stato civile, vigila sulle procedure di concessione della cittadinanza a livello comunale, emana le necessarie direttive di applicazione ed è, in generale, l'autorità cantonale competente per l'applicazione della legge.

2.5. Da quanto precede, risulta pertanto che in Svizzera la procedura di naturalizzazione è applicata a tre livelli e coinvolge la Confederazione, il Cantone ed il Comune. La competenza per la naturalizzazione spetta al Cantone e al Comune, che possono prevedere condizioni proprie oltre a quelle previste dal diritto federale. In due sentenze del 2003 (DTF 129 I 217 e soprattutto DTF 129 I 232), il Tribunale federale ha chiarito che, dal profilo materiale, la decisione di naturalizzazione costituisce un atto amministrativo e non politico, come veniva sovente considerato in passato. Per questo motivo, sebbene in molti cantoni e comuni svizzeri, tra cui il Ticino, siano ancora oggi gli organi legislativi a pronunciarsi in proposito, le parti interessate devono poter beneficiare in questo ambito di tutte le garanzie sgorganti dalla Costituzione federale. L'Alta Corte ha quindi rilevato che le procedure di naturalizzazione non si svolgono in un contesto privo di regole giuridiche: le autorità competenti a decidere in materia devono rispettare le disposizioni procedurali applicabili e il diritto del richiedente al rispetto della sua sfera personale, soprattutto per quanto attiene alla protezione dei dati che lo concernono. Esse sono inoltre tenute ad agire in modo non arbitrario e non discriminatorio. Devono quindi fare uso del vasto margine di apprezzamento di cui dispongono rispettando i principi generali del diritto e tenendo conto del senso e dello scopo perseguiti dalla legislazione in materia. Dal profilo materiale le decisioni adottate in questo ambito costituiscono pertanto degli atti concreti di applicazione della legge. Chiunque faccia istanza di naturalizzazione assume nella relativa procedura la qualità di parte e può esigere l'ottenimento di una decisione, la quale, stante il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost, deve essere motivata, soprattutto quando è negativa (DTF 129 I 232 consid. 3.3)..

Questi principi, ulteriormente ribaditi e precisati dal Tribunale federale ancora in tempi recenti (DTF 134 I 56; 132 I 196; 131 I 18), sono stati ancorati nella LCit, con la modifica del 21 dicembre 2007, agli art. 15a (procedura nel Cantone), 15b (obbligo di motivazione) e 15c (protezione della sfera privata), in vigore dal 1° gennaio 2009.

  1. Come accennato in narrativa, il 10 maggio 2010 il legislativo di Savosa ha concesso l'attinenza comunale a RI 1; dal canto suo, l'8 ottobre 2010 l'UFM gli ha rilasciato l'autorizzazione federale alla naturalizzazione, valida per 3 anni. Per poter acquisire la cittadinanza svizzera, l'interessato doveva però ottenere ancora la concessione di quella cantonale. Sennonché, con decreto d'accusa 8 novembre 2010 (DA ), RI 1 è stato condannato dal Procuratore pubblico alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 70.– ciascuna corrispondenti a fr. 700.–, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa di fr. 500.–, per grave infrazione alle norme della circolazione. Il 7 agosto 2010, egli aveva circolato a S, malgrado il vigente limite di 50 km/h, alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia cantonale mediante apparecchio radar, cagionando in tal modo un serio pericolo per la sicurezza altrui. La condanna, cresciuta in giudicato, è stata iscritta a casellario giudiziale.

Il 30 dicembre 2010 l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha ricordato a RI 1 che, giusta l'art. 14 LCit, il candidato alla naturalizzazione deve conformarsi all'ordine giuridico. Gli ha quindi comunicato che, a seguito della condanna penale, era venuta a mancare una delle condizioni necessarie per l'ottenimento della cittadinanza cantonale e lo ha invitato a ritirare la domanda.

4.4.1. Il ricorrente ammette di non adempiere attualmente le condizioni dell'art. 14 LCit. e che la cittadinanza elvetica potrà essergli concessa soltanto dopo la scadenza del periodo di prova di tre anni fissatogli con decreto d'accusa dell'8 novembre 2010, allorquando sull'estratto del casellario giudiziale non figurerà più l'iscrizione relativa alla suddetta condanna. Egli rimprovera però alle varie autorità cantonali che si sono chinate sulla sua domanda di naturalizzazione di avere mantenuto un comportamento contraddittorio, lesivo del principio della buona fede. A questo proposito pone in evidenza come in un primo tempo l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile lo avesse invitato a ritirare tale istanza, adducendo che l'autorizzazione federale alla naturalizzazione non sarebbe più stata valida e nemmeno rinnovabile al momento della cancellazione della pena dal casellario giudiziale. Al contrario la CPR gli aveva comunicato il 19 settembre 2011 di non voler chiedere la bocciatura della sua domanda di naturalizzazione, essendo intenzionata ad attendere la scadenza del periodo di prova della pena che gli era stata inflitta con il beneficio della condizionale. Sostiene pertanto di aver mantenuto la richiesta di naturalizzazione allo scopo di ottenere una decisione una volta trascorso il periodo di prova della pena, e non certo per provocare una decisione negativa prima di questa scadenza. Il fatto che la sua domanda sia stata portata dinnanzi al Gran Consiglio, che l'ha in seguito respinta, configurerebbe quindi a suo dire una violazione del principio della buona fede.

4.2. L'art. 9 Cost. sancisce che ognuno ha diritto di essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. L'autorità che fa promesse o raccomandazioni, dà informazioni o assicurazioni o assume un atteggiamento tale da far nascere precise aspettative è pertanto, in principio, tenuta a rispettare le aspettative così suscitate, quand'anche fossero contrarie alla legge (illegali), se sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni: l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una determinata persona, la stessa ha agito o reputato di aver agito nei limiti della sua competenza, il privato non ha immediatamente potuto rendersi conto dell'inesattezza delle informazioni ricevute e, fondandosi sulle stesse, ha preso disposizioni che non potrebbe modificare senza subire pregiudizio, inoltre la legge non deve essere cambiata tra il momento della decisione e quello in cui la buona fede viene invocata (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1 con rinvii; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 616 seg., 639 con rinvii).

4.3. Nel caso di specie va innanzitutto detto che lo scritto 30 dicembre 2010 dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile conteneva effettivamente un'imprecisione, ma questa riguardava unicamente la questione della prorogabilità del termine triennale di validità dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione. Il ricorrente non ha comunque dato seguito all'invito che gli era stato rivolto in quell'occasione di ritirare la sua richiesta, per cui egli non è stato indotto da tale scritto ad adottare una qualsiasi disposizione suscettibile di arrecargli un pregiudizio irreversibile. Già per questo motivo si deve dunque escludere che tale episodio lo abbia leso nelle sue garanzie costituzionali.

Per quanto attiene poi all'operato della CPR, si può chiedere se la sua decisione - adottata il 5 settembre 2011 e comunicata all'insorgente il 19 settembre 2011 seguente - di voler sospendere l'esame della domanda di naturalizzazione in attesa che fosse trascorso il periodo di prova della pena inflittagli con decreto d'accusa 8 novembre 2010 avesse una portata giuridicamente vincolante verso l'esterno e in questo senso fosse effettivamente tale da poter far nascere in RI 1 una qualsiasi aspettativa tutelabile dal profilo dell'art. 9 Cost. Ora, il quesito, senz'altro interessante dal profilo giuridico, non necessita di essere risolto in questa sede, in quanto, a prescindere dal medesimo, la decisione impugnata deve in ogni caso essere annullata in virtù delle altre ragioni qui di seguito esposte.

5.5.1. Nel suo gravame l'insorgente rimprovera pure al Legislativo cantonale di avere disatteso il principio della proporzionalità. Sostiene che in seguito alla decisione negativa adottata da quest'ultima autorità egli sarà costretto ha ricominciare da capo la procedura di naturalizzazione, mentre che se, come auspicato in un primo tempo dalla CPR, si fosse atteso lo stralcio della sua condanna dall'estratto del casellario giudiziale, egli avrebbe potuto acquisire la nazionalità svizzera entro breve tempo e senza doversi fare carico di ulteriori oneri finanziari.

5.2. Come esposto sopra, fondandosi sulla condanna inflittagli con decreto d'accusa 8 novembre 2010, nel suo messaggio del 14 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorrente non adempiva più le condizioni per l'ottenimento della cittadinanza cantonale, per cui ha proposto al Gran Consiglio di respingere la sua domanda di naturalizzazione. Sebbene che RI 1 non contesti in questa sede l'assunto sul quale si fonda la conclusione a cui è pervenuto in quell'occasione il Governo cantonale, la questione a ben vedere non risulta così netta e scontata. Per quanto attiene alla condizione posta dall'art. 14 lett. c LCit, bisogna considerare che nelle sue direttive sul tema l'UFM ha specificato che in linea di principio in caso di pene detentive, pene pecuniarie o di condanna a lavori di pubblica utilità pronunciate con il beneficio della condizionale occorre attendere la scadenza del periodo di prova e di un ulteriore termine di sicurezza di 6 mesi prima di statuire sulla domanda di naturalizzazione, atteso che una volta trascorso con successo questo lasso di tempo tali condanne non vanno più menzionate. La procedura di naturalizzazione può però seguire ugualmente il suo corso, malgrado che il periodo di prova (e il termine supplementare di 6 mesi) della pena sospesa con la condizionale non sia ancora decorso, allorquando si è in presenza di pene lievi pronunciate con la condizionale, sempre che le restanti condizioni per la naturalizzazione siano indubbiamente soddisfatte e previa valutazione della situazione nel suo complesso. Ciò è il caso in particolare in presenza di una multa o di un arresto (ai sensi della previgente normativa penale), come pure per le pene detentive fino a due settimane, per le pene pecuniarie sino a 14 aliquote e/o sino a 56 ore di lavoro di pubblica utilità inflitte in seguito ad infrazioni stradali generiche o reati commessi per negligenza, a condizione comunque che si tratti di un'infrazione una tantum. In caso di pene leggermente superiori a quelle appena esposte o se non si tratta di un'infrazione commessa una tantum, deve essere valutata la situazione nel suo complesso (cfr. Manuale sulla cittadinanza dell'UFM, n. 4.7.3.1 c, pag. 34 e seg.). Sennonché, questo specifico aspetto non necessita in concreto di essere ulteriormente approfondito, visto che il ricorrente non pretende in questa sede che il Gran Consiglio dovesse rilasciargli la cittadinanza cantonale prima della scadenza del termine di prova fissato dal Ministero pubblico e che, comunque sia, quelle appena esposte non sono che delle direttive, le quali non privano comunque le autorità cantonali dell'ampio margine d'apprezzamento che la legge affida loro riguardo alla verifica dell'adempimento o meno della suddetta condizione. Cionondimeno non si può tralasciare di considerare che nel caso in esame si è in presenza di una persona che, pur avendo commesso un'infrazione grave alle regole della circolazione stradale (la quale non va affatto minimizzata), è stata condannata ad una pena pecuniaria sospesa con la condizionale di entità tutto sommato contenuta (10 aliquote giornaliere). Inoltre il ricorrente in precedenza non aveva mai interessato con il proprio comportamento le autorità penali del nostro Paese o estere e, fatta eccezione per l'aspetto testé menzionato, sembrerebbe adempiere tutte le rimanenti condizioni per poter ottenere la cittadinanza cantonale. In simili circostanze e alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione con cui il Parlamento cantonale ha respinto tout court la domanda presentata da RI 1 denota un rigore tale da porsi in contrasto con il principio della proporzionalità. Vista la situazione, la soluzione inizialmente prospettata con lettera 19 settembre 2011 dalla CPR, di tenere in sospeso la pratica sino alla scadenza del periodo di prova della pena e di attendere ulteriori 6 mesi prima di statuire sulla medesima, avrebbe consentito al Gran Consiglio di farsi un'idea ancor più completa in merito alla persona del ricorrente alla luce anche del comportamento tenuto dal medesimo durante questo lasso di tempo, senza comunque precludergli la possibilità di eventualmente adottare una decisione negativa in un secondo tempo, qualora fosse emerso che l'insorgente non aveva superato con successo il periodo di prova in questione o nel caso in cui nel frattempo fosse venuto a mancare qualche altro requisito necessario per l'acquisizione della cittadinanza cantonale. Nello stesso tempo però un simile modo di procedere avrebbe consentito a RI 1, in caso d'assenza di ulteriori condanne, di non dover ricominciare da capo una procedura di naturalizzazione che lo aveva già impegnato sull'arco di diversi anni. D'altra parte lo stesso ricorrente, dopo che inizialmente aveva insistito per ottenere una decisione in tempi rapidi, si era per atti concludenti dimostrato sostanzialmente d'accordo con l'idea di una temporanea sospensione della procedura di naturalizzazione, cosi come gli era stato esposto il 19 settembre del 2011 dalla CPR. Contrariamente a quanto indicato nel rapporto di maggioranza allestito da questa commissione il 13 maggio 2013, nessun elemento agli atti permette di affermare che successivamente a tale data RI 1 abbia modificato la propria posizione in proposito, sollecitando nuovamente l'emanazione di una decisione formale da parte del Parlamento prima della scadenza del periodo di prova della pena subita. Significativo a questo proposito è il fatto che nel rapporto di minoranza della CPR è stato rilevato come nel caso di specie non fossero intervenuti fatti nuovi suscettibili di giustificare una modifica del modo di procedere che era stato deciso all'unanimità dai membri di questa stessa commissione nel settembre del 2011. Oltretutto, al di là della questione della proporzionalità, si deve considerare che, stante quanto emerge dalle tavole processuali, il fatto di sospendere l'esame della domanda di naturalizzazione in attesa della conclusione del periodo di prova della pena decretato dal Ministero pubblico costituirebbe una prassi ormai consolidata delle autorità ticinesi, ragione per la quale la decisione impugnata potrebbe porre alcuni problemi anche dal profilo del principio della parità di trattamento qualora non dovessero sussistere

  • come sembra essere il caso in concreto - ragioni valide per derogare ad un simile modo di procedere.

5.3. Nelle sue osservazioni al ricorso il Consiglio di Stato ha rilevato che, vista la durata del periodo di prova della pena e tenuto conto degli ulteriori sei mesi di attesa imposti dalla prassi federale in materia, la procedura di naturalizzazione del ricorrente non avrebbe in ogni caso potuto essere riattivata prima del 17 giugno 2014, data che però sarebbe caduta successivamente al termine di scadenza dell'autorizzazione federale, previsto per l'8 ottobre 2013. A questo proposito il Governo ha quindi aggiunto che anche in caso di prolungamento sino all'8 ottobre 2014 di detta autorizzazione federale, il tempo a disposizione per poter evadere l'istanza di conferimento della cittadinanza cantonale all'insorgente sarebbe stato insufficiente, considerata la necessità di aggiornare l'incarto e di redigere un nuovo messaggio all'indirizzo del Parlamento. Ora, tale argomentazione non può essere condivisa e, soprattutto, non permette ancora di giustificare la decisione di rifiuto qui contestata. Innanzitutto si deve considerare che, in caso di superamento del periodo di prova, la pena di 10 aliquote inflitta all'insorgente non verrà più menzionata nell'estratto del casellario giudiziale a partire dall'8 novembre 2013 e non dal 17 dicembre 2013, come indicato dalle autorità cantonali, essendo determinante la data in cui è stata pronunciata la sanzione e non la sua crescita in giudicato (cfr. Thomas Sprenger in Schweizerische Strafprozessordnung - Basler Kommentar, Basilea 2011, n. 24 e seg. ad art. 437 CPP). Questo significa che, tenuto conto del periodo d'attesa di 6 mesi, la procedura di naturalizzazione potrebbe essere riattivata "già" l'8 maggio 2014, anziché il 17 giugno 2014. Certo, l'intervallo di tempo che intercorre tra queste due date non è enorme, ma trattasi pur sempre di quasi 5 settimane in più a disposizione delle autorità per giungere ad una decisione di merito. Ma anche volendo prescindere da questo aspetto, si deve considerare che, date le circostanze, è altamente verosimile che le autorità federali opteranno se del caso per un prolungamento superiore ad un anno dell'autorizzazione rilasciata al ricorrente, motivo per il quale il Parlamento cantonale non sarebbe necessariamente tenuto a pronunciarsi sulla richiesta del ricorrente entro la suddetta data, ma disporrebbe di un lasso di tempo più ampio per evadere la pratica. Una simile possibilità è infatti esplicitamente contemplata dalle direttive federali in materiai, le quali per l'appunto precisano che di regola l'autorizzazione viene prorogata di un anno, ma che questo termine può essere maggiore quando ciò appaia sensato in rapporto alla durata della procedura cantonale (cfr. Manuale sulla cittadinanza dell'UFM, n. 2.4.1.2.6 c, pag. 29). A questo proposito occorre in effetti considerare che, come ha avuto modo di sottolineare in un suo recente giudizio il Tribunale federale, il termine di validità triennale dell'autorizzazione federale di cui all'art. 13 cpv. 3 LCit mira in primo luogo a tutelare la parte che ha formulato l'istanza di naturalizzazione. Fissando un simile limite, il legislatore federale ha infatti inteso concretizzare il diritto all'ottenimento di un giudizio entro un lasso di tempo ragionevole, deducibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (principio di celerità), onde evitare che queste procedure possano durare troppo a lungo (DTF 135 I 265 consid. 4.4). Laddove però una proroga è domandata - come sarebbe il caso in concreto - nell'interesse stesso del candidato alla naturalizzazione e con lo scopo di permettere di portare a compimento una procedura in corso da tempo, non dovrebbero sussistere ostacoli alla concessione da parte dell'UFM di un prolungamento superiore ad un anno.

  1. 6.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto. Di conseguenza gli atti sono retrocessi al Gran Consiglio, e per esso alla CPR, affinché una volta trascorso il periodo di prova della pena inflitta con decreto d'accusa 8 dicembre 2010 a RI 1 e dopo avere atteso ulteriori 6 mesi, riattivi senza indugio la procedura di naturalizzazione che lo concerne e statuisca nuovamente sulla sua domanda di ottenimento della cittadinanza cantonale.

6.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.

Non si prelevano né tasse né spese (art. 28 LPamm). Al ricorrente, patrocinato da un legale, deve essere riconosciuta un'indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza gli atti sono retrocessi al Gran Consiglio, e per esso alla CPR, affinché una volta trascorso il periodo di prova della pena inflitta con decreto d'accusa 8 dicembre 2010 a RI 1 e dopo avere atteso ulteriori 6 mesi, riattivi senza indugio la procedura di naturalizzazione che lo concerne e statuisca nuovamente sulla sua domanda di ottenimento della cittadinanza cantonale.

  2. Non si prelevano né tasse, né spese. Lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a versare all'insorgente fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il segretario

Zitate

Gesetze

19

Cost

CPP

LCCit

  • art. 12 LCCit
  • art. 18 LCCit
  • art. 19 LCCit

LCit

LOC

LPamm

  • art. 18 LPamm
  • art. 28 LPamm
  • art. 31 LPamm
  • art. 46 LPamm

RLCCit

  • art. 6 RLCCit
  • art. 16 RLCCit
  • art. 23 RLCCit

Gerichtsentscheide

5