Incarto n. 52.96.00005 DP 5/96 cm
Lugano 26 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 gennaio 1996 di
contro
la decisione 19 dicembre 1995, no. 6898, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 ottobre 1995 con cui il Consiglio comunale di __________ stanzia crediti per complessivi fr. 1'821'000.-- per opere di sistemazione di via __________ e del lungolago __________;
viste le risposte:
19 gennaio 1996 del municipio di __________;
23 gennaio 1996 di __________;
23 gennaio 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione 14 giugno 1993, adottata a larga maggioranza, il Consiglio comunale di __________ ha stanziato un credito straordinario di fr. 89'030.-- per l'elaborazione di un progetto di sistemazione del lungolago __________ e della via __________. Parte di quest'importo era destinato all'allestimento del progetto definitivo e del relativo preventivo per la sistemazione di via __________.
B. Con messaggi 14-16/95 del 3 aprile 1995 il municipio di __________ ha chiesto al Consiglio comunale di:
approvare il progetto per la sistemazione di via __________ e l'arredo del lungolago __________, stanziando un credito straordinario di fr. 1'351'400.--;
stanziare un credito di fr. 235'600.-- per il rifacimento degli impianti di illuminazione su via __________ e sul lungolago __________;
stanziare un credito di fr. 234'000.-- per il rifacimento della rete di distribuzione dell'acqua potabile su via __________ e sul lungolago __________;
I messaggi erano corredati da un progetto d'assieme (via __________), da progetti particolareggiati degli elementi di arredo (panchine e lampade del lungolago), da preventivi dettagliati e da una relazione tecnica che descriveva le modalità dei singoli interventi.
Raccolte ulteriori informazioni, la maggioranza della commissione edilizia ha preavvisato favorevolmente le opere in questione esprimendo comunque alcune riserve su singole posizioni del preventivo. Il ricorrente, membro della stessa commissione, ha inoltrato un rapporto di minoranza, contestando in particolare la posa di fasce trasversali di granito lungo la guidovia centrale di via __________.
Con alcune riserve, anche la commissione della gestione ha espresso preavviso favorevole.
C. Con risoluzione del 26 ottobre 1995 il Consiglio comunale ha sostanzialmente aderito ai messaggi sottopostigli, stralciando tuttavia alcune posizioni degli interventi previsti.
Contro le predette risoluzioni __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, contestando il grado di definizione dei progetti e l'attendibilità dei preventivi.
D. Con giudizio 19 dicembre 1995 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.
Illustrati i principi generali che regolano la materia, il Governo ha in sostanza ritenuto che il progetto ed i preventivi sottoposti al legislativo comunale presentassero un sufficiente grado di definizione.
E. Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo implicitamente che venga annullato assieme alle determinazioni del Consiglio comunale.
In sostanza, l'insorgente ribadisce in questa sede le censure sollevate senza successo davanti al Consiglio di Stato.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il presidente del Consiglio comunale, con osservazioni che verranno semmai riprese più avanti.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Scopo della norma, come giustamente rileva il Consiglio di Stato, è quello di permettere al legislativo comunale di esercitare compiutamente le sue competenze in tema di decisioni riguardanti la realizzazione di opere pubbliche, evitandogli, grazie ad una progettazione accurata, di trovarsi successivamente confrontato con la necessità di dover successivamente stanziare crediti suppletori per spese non previste, ancorché prevedibili (STA 6.10.1988 in re F.; 28.6.1989 in re B., 21.12.92 in re P.).
Per progetto definitivo, si deve essenzialmente intendere un progetto elaborato anche nei particolari, pronto per essere realizzato dopo l'allestimento dei capitolati necessari. Definitivo è quindi un progetto che ha già superato lo stadio del semplice progetto di massima, ma non ha ancora raggiunto quel grado di affinamento e di maturazione, che caratterizza i progetti esecutivi.
Analogamente, per preventivo esecutivo occorre intendere una previsione dettagliata ed attendibile dei costi.
2.2. In concreto, il Consiglio comunale ha adottato le decisioni censurate fondandosi su un progetto che definisce in modo preciso i limiti spaziali e le caratteristiche dell'intervento di sistemazione di via __________. Dalla planimetria annessa al preventivo e dalla relazione tecnica che l'accompagna si può chiaramente dedurre che l'intervento consiste nell'eliminazione dei marciapiedi, nella posa di una doppia guidovia centrale e di un'intelaiatura di granito volta a definire una serie di moduli pavimentati con i dadi di porfido recuperati dallo smantellamento dell'attuale rivestimento del campo stradale. Altrettanto precisa è la definizione degli interventi previsti sul lungolago.
Il preventivo, dal canto suo, elenca in dettaglio i lavori previsti, suddividendoli in singoli capitoli, corrispondenti alle singole fasi dell'intervento. Per ogni singolo capitolo indica chiaramente i materiali, i quantitativi ed i prezzi unitari.
Orbene, di fronte a questa messe di dati, non si può ragionevolmente negare al progetto sottoposto al Consiglio comunale la qualifica di progetto definitivo a sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. g LOC.
Analoghe considerazioni valgono per il preventivo. L'analisi dei costi appare anche agli occhi di un profano sufficientemente dettagliata e precisa. Tale insomma da ridurre ad un minimo ragionevole il margine di incertezza sul consuntivo.
Irrilevanti sono gli arrotondamenti operati dai progettisti sulle singole voci di costo del preventivo. Siffatte correzioni, del tutto palesi, sono soltanto l'espressione di una valutazione prudente della spesa prevedibile.
Né giova al ricorrente contestare la scala del progetto su cui si fonda il preventivo. Considerata la natura dell'opera, il grado di definizione scelto dai progettisti appare perfettamente atto a soddisfare le esigenze di informazione del legislativo comunale.
Prova ne è che questo consesso ha addirittura deliberato, con votazione separata, sull'opportunità di posare anche le fasce di granito trasversali previste ai lati della guidovia centrale.
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario