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Art. 94

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Le cauzioni reali sono liberate nelle mani di chi le ha prestate. Esse sono liberate nelle mani di una terza persona soltanto se questa prova di avere il diritto di riceverle.
  2. Se cessano di esistere le condizioni per cui era richiesta la prestazione di garanzia, le cauzioni reali devono essere liberate decorsi cinque anni dal momento in cui più non si avverano le condizioni. Lo stesso vale quando le cauzioni reali sono sostituite da fideiussioni e il fideiussore non assume garanzia per danni anteriori alla prestazione della fideiussione.
  3. .1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I del DCF del 10 mag. 1957, con effetto dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

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