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Art. 59

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale

Il calcolo anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento dell’inoltro della domanda. L’articolo 64a LAVS e gli articoli 122 e seguenti della presente ordinanza si applicano per analogia.

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N1.Competenza della cassa di compensazione per il calcolo preventivo (OAVS art. 59 n. 1)

La cassa di compensazione competente per il calcolo preventivo è quella che, al momento della presentazione della domanda, è competente per la riscossione dei contributi.

Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti. 2 La revoca va fatta per iscritto. 3 Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite. 4 Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio."                                            Con sentenza 9C_531/2020 del 17 dicembre 2020 pubblicata in DTF 147 V 70 il Tribunale federale ha stabilito che il termine di rinvio previsto all’art. 55quater cpv. 1 seconda frase OAVS per presentare la dichiarazione di rinvio del diritto alla rendita è conforme alla legge e alla Costituzione (consid. 3.2.3).                                            Circa la prova della tempestività della richiesta, cfr. sentenza 9C_329/2016 del 19 agosto 2016.   Il calcolo anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64a LAVS e gli articoli 122 e seguenti OAVS si applicano per analogia (art. 59 OAVS).   Quanto all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS prevede che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.   Per l’art. 67 cpv. 1bis OAVS, soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.   Una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta (art. 67 cpv.

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