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Art. 116

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Se istituiscono agenzie delle casse di compensazione cantonali, i Cantoni ne disciplinano i compiti nel decreto cantonale di cui all’articolo 61 capoverso 1 LAVS.1
  2. Se istituiscono agenzie, le casse di compensazione professionali ne disciplinano i compiti nel regolamento della cassa.2
  3. Se a un’agenzia è data la competenza di emanare decisioni in nome della cassa, questa può esigere una copia di ogni decisione, verificare le decisioni e, all’occorrenza, rettificarle.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

1 commentary

N1.Obblighi di comunicazione tramite l'agenzia comunale (art. 116 OAVS)

Ai sensi dell'art. 116 OAVS, l'autorità/agenzia comunale è da intendersi, sotto il profilo organizzativo, quale parte della cassa di compensazione; essa è in particolare tenuta a ricevere e trasmettere la corrispondenza. Di conseguenza, una comunicazione indirizzata all'agenzia comunale concernente una modifica rilevante per il calcolo della rendita (p. es. divorzio) può essere considerata quale adempimento sufficiente dell'obbligo di annuncio o di notifica nei confronti della cassa di compensazione, qualora l'agenzia fosse tenuta a trasmettere l'informazione alla cassa.

L'art. 116 OAVS disciplina i rapporti tra la Cassa e l'agenzia comunale AVS (cfr. ugualmente art. 65 cpv. 2 LAVS), ovvero specifica i compiti che le agenzie comunali AVS devono in ogni caso svolgere. In particolare l'art. 116 cpv. 1 lett. b OAVS prevede che le agenzie comunali devono ricevere e trasmettere la corrispondenza. Sotto questo profilo, l'agenzia comunale AVS è dunque una sorta di parte organizzativa della Cassa, di cui assicura la presenza sul territorio. L'Agenzia comunale di C.________, ricevuta l'informazione del divorzio del ricorrente, avrebbe dovuto trasmetterla alla Cassa. Di conseguenza, con la segnalazione del proprio divorzio all'agenzia comunale il 2 agosto 2018, il ricorrente ha adempiuto correttamente e in modo sufficiente il suo obbligo di notificare ogni modifica rilevante delle proprie condizioni personali ed economiche che potrebbero influire sul suo diritto alla rendita vecchiaia. D'altronde che si dovesse notificare alla Cassa ogni comunicazione rilevante non era una circostanza inusuale per l'Agenzia comunale di C.
L'art. 116 OAVS disciplina i rapporti tra la Cassa e l'agenzia comunale AVS (cfr. ugualmente art. 65 cpv. 2 LAVS), ovvero specifica i compiti che le agenzie comunali AVS devono in ogni caso svolgere. In particolare l'art. 116 cpv. 1 lett. b OAVS prevede che le agenzie comunali devono ricevere e trasmettere la corrispondenza. Sotto questo profilo, l'agenzia comunale AVS è dunque una sorta di parte organizzativa della Cassa, di cui assicura la presenza sul territorio. L'Agenzia comunale di C.________, ricevuta l'informazione del divorzio del ricorrente, avrebbe dovuto trasmetterla alla Cassa. Di conseguenza, con la segnalazione del proprio divorzio all'agenzia comunale il 2 agosto 2018, il ricorrente ha adempiuto correttamente e in modo sufficiente il suo obbligo di notificare ogni modifica rilevante delle proprie condizioni personali ed economiche che potrebbero influire sul suo diritto alla rendita vecchiaia. D'altronde che si dovesse notificare alla Cassa ogni comunicazione rilevante non era una circostanza inusuale per l'Agenzia comunale di C.