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Art. 95

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Il fideiussore deve obbligarsi a garantire in solido il soddisfacimento degli obblighi a norma dell’articolo 78 capoverso 1 LPGA e dell’articolo 70 LAVS.1
  2. Sono accettate come fideiussori le banche soggette alla legge federale dell’8 novembre 19342su le banche e casse di risparmio, nonché le società di assicurazione concessionarie nella Svizzera, che esercitano l’assicurazione sulle cauzioni.
  3. Sono applicabili le disposizioni del CO3relative alla fideiussione e in particolare alle fideiussioni verso la Confederazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

  2. RS 952.0

  3. RS 220

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