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Art. 93

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Di regola, le cartevalori devono essere depositate presso la Banca nazionale svizzera a Berna. Esse possono essere depositate anche presso banche svizzere, se queste sono soggette alla legge federale dell’8 novembre 19341sulle banche e casse di risparmio.
  2. .2

Footnotes

  1. RS 952.0

  2. Abrogato dalla cifra I del DCF del 10 mag. 1957, con effetto dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

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