831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
Di regola, le cartevalori devono essere depositate presso la Banca nazionale svizzera a Berna. Esse possono essere depositate anche presso banche svizzere, se queste sono soggette alla legge federale dell’8 novembre 19341sulle banche e casse di risparmio.