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Art. 92

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale

In quanto la presente ordinanza non contenga prescrizioni derogative, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 4 gennaio 19381relativa alla costituzione di garanzie a favore della Confederazione.

Footnotes

  1. [CS 6 31.RU 1957 527art. 22 cpv. 2]. Ora: dell’O dell’5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01 ).

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