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In quanto la presente ordinanza non contenga prescrizioni derogative, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 4 gennaio 19381relativa alla costituzione di garanzie a favore della Confederazione.
[CS 6 31.RU 1957 527art. 22 cpv. 2]. Ora: dell’O dell’5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01 ). ↩
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