831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
Se un assicurato che riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia richiede prestazioni dell’assicurazione invalidità durante il periodo di riscossione anticipata e si vede accordare una rendita d’invalidità secondo l’articolo 29 LAI1, può rinunciare alla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia. La rinuncia ha effetto dalla nascita del diritto alla rendita d’invalidità.
La rendita di vecchiaia riscossa anticipatamente che è stata versata tra l’inizio del diritto alla rendita d’invalidità e la rinuncia alla riscossione anticipata va restituita. L’importo da restituire può essere compensato con la rendita d’invalidità versata retroattivamente.
Se la riscossione anticipata di una parte o della totalità della rendita inizia dopo la presentazione della richiesta all’assicurazione per l’invalidità e prima della concessione della rendita d’invalidità, l’assicurato può revocare la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia. La revoca ha effetto dall’inizio della riscossione anticipata della rendita.
Se è revocata, la rendita di vecchiaia riscossa anticipatamente va restituita. L’importo da restituire può essere compensato con la rendita d’invalidità versata retroattivamente.