Torna alla legge

Art. 56bis

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. In caso di anticipazione della riscossione della rendita di vecchiaia sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:
Durata dell’anticipazione
in anni
e mesi
01234567891011
00,61,11,72,32,83,44,04,55,15,76,2
16,87,47,98,59,19,610,210,811,311,912,513,0
213,6
  1. In caso di aumento della percentuale di rendita anticipata, è stabilita una nuova aliquota di riduzione per la percentuale di rendita anticipata aggiuntiva.
  2. Al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS viene determinato l’importo definitivo della riduzione. A tal fine la somma delle rendite anticipate non ridotte è divisa per il numero di mesi durante i quali la rispettiva rendita o percentuale di rendita è stata riscossa anticipatamente; il risultato è moltiplicato per l’aliquota di riduzione applicabile per la corrispondente durata di riscossione anticipata. L’importo della riduzione della rendita applicabile a partire dal raggiungimento dell’età di riferimento risulta dalla somma degli importi delle riduzioni determinati per le singole percentuali di rendita.
  3. L’importo della riduzione è adeguato all’evoluzione dei salari e dei prezzi.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.