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Art. 50e

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale

Se le condizioni per una ripartizione dei redditi sono soddisfatte, le casse di compensazione interessate devono svolgere i compiti seguenti:

  1. aprire un nuovo conto individuale per il coniuge del loro assicurato, nella misura in cui non sia già disponibile;
  2. procedere alla divisione a metà dei redditi dell’assicurato durante gli anni civili del matrimonio;
  3. iscrivere la metà del reddito dell’assicurato nel conto individuale del suo coniuge;
  4. trasmettere alla cassa committente un compendio dei conti individuali di ogni coniuge, contenente informazioni relative alla ripartizione dei redditi.

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