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Art. 50f

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Quando la domanda di ripartizione dei redditi è depositata da uno solo dei coniugi, la cassa di compensazione committente informa l’altro coniuge del deposito della domanda. Essa invita quest’ultimo a partecipare alla procedura e richiama la sua attenzione sulle conseguenze del suo rifiuto.
  2. Se l’altro coniuge rinuncia a partecipare alla procedura o se la comunicazione non gli può essere trasmessa, in particolare perché il suo indirizzo è sconosciuto, soltanto il coniuge che ha depositato la domanda di ripartizione dei redditi riceve un compendio dei suoi conti individuali.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 5271).

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