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Art. 50d

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. La cassa di compensazione che riceve la domanda relativa alla ripartizione dei redditi (cassa committente) incarica tutte le casse di compensazione che tengono i conti individuali dei coniugi (casse coinvolte) di ripartire i redditi realizzati durante il matrimonio. Essa comunica alle casse coinvolte quali sono gli anni sottoposti alla ripartizione.
  2. Alla fine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa committente consegna a ogni coniuge un compendio dei suoi conti individuali.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 5271).

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