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Art. 222

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Hanno diritto agli aiuti finanziari secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 19901sui sussidi le organizzazioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale che:2
    1. si dedicano essenzialmente all’aiuto alla vecchiaia;
    2. organizzano corsi di perfezionamento per il personale ausiliario operante nell’ambito dell’aiuto alla vecchiaia;
    3. organizzano corsi per anziani allo scopo di favorirne l’indipendenza ed agevolarne i contatti sociali.
  2. L’UFAS stipula con le organizzazioni ai sensi del capoverso 1 contratti di prestazioni della durata massima di quattro anni in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni computabili.
  3. L’assicurazione partecipa agli aiuti finanziari versati dall’assicurazione per l’invalidità alle organizzazioni private d’aiuto agli invalidi secondo gli articoli 108–110 OAI3, se queste organizzazioni forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che hanno subito un danno alla salute dopo aver raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS. L’ammontare della partecipazione dell’assicurazione è stabilito in funzione delle prestazioni effettivamente fornite a questa categoria di persone.4

Footnotes

  1. RS 616.1

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

  3. RS 831.201

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

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