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Art. 223

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Gli aiuti finanziari per i compiti di cui all’articolo 101biscapoverso 1 lettere a e b LAVS sono versati in funzione del numero di prestazioni fornite. Per le prestazioni fornite a domicilio o in relazione con il domicilio possono essere versati aiuti finanziari soltanto se le prestazioni sono fornite da volontari.
  2. Gli aiuti finanziari per i compiti permanenti di cui all’articolo 101biscapoverso 1 lettera c LAVS sono versati sotto forma di importi forfettari. Per progetti di sviluppo di durata limitata possono essere concessi aiuti finanziari a titolo supplementare.
  3. Gli aiuti finanziari per i compiti di cui all’articolo 101biscapoverso 1 lettere d LAVS sono versati in funzione del numero di prestazioni fornite. I requisiti per la formazione continua del personale ausiliario sono disciplinati nel contratto di prestazioni.
  4. L’UFAS stabilisce le basi di calcolo nei contratti di prestazioni e può subordinare il versamento degli aiuti finanziari a condizioni ed obblighi.

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