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Art. 221

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. I sussidi devono essere restituiti integralmente, quando le costruzioni per cui essi furono erogati sono alienate dallo scopo a cui erano destinate, o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, prima che siano trascorsi 25 anni dal pagamento finale1.
  2. La restituzione deve essere richiesta dall’UFAS entro cinque anni dall’alienazione.
  3. Per l’importo da restituire, a favore della Confederazione, esiste un diritto legale di pegno senza iscrizione nel registro fondiario e posto2dopo le ipoteche legali esistenti.

Footnotes

  1. RU 1975 900

  2. Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disp. di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

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